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Analisi e commenti

Navi nel Registro internazionale – 3
Benefici fiscali ad ampio raggio

La disciplina di favore vale anche per quelle iscritte nei registri degli Stati Ue, di quelli appartenenti allo Spazio economico europeo o battenti bandiera in tali Paesi

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Il decreto legge n. 457/1997 contiene una disciplina riguardante le navi destinate alla navigazione internazionale di particolare favore fiscale e contributivo, il cui presupposto è l’iscrizione nel Registro internazionale di cui all’articolo 1. Per effetto dell’introduzione dell’articolo 6-ter nel medesimo decreto legge, le agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quatersi applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1”.

L’effettiva novità per le imprese armatrici è costituita dalla possibilità di applicare le agevolazioni fiscali (e contributive), un tempo riservate alle sole navi iscritte nel Registro Internazionale, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Ue o del See, ovvero battenti bandiera di tali Stati. Quindi, l’estensione, più che riguardare l’ambito soggettivo, interessa, di fatto, l’ambito oggettivo delle agevolazioni, cioè la tipologia di navi il cui utilizzo dà accesso ai regimi agevolativi.

I destinatari delle agevolazioni
Per comprendere la reale portata della novità introdotta dalla norma, occorre soffermare l’attenzione sui destinatari delle agevolazioni, come individuati in base alla formulazione delle relative disposizioni, richiamando anche i chiarimenti della risoluzione n. 15/E del 2 marzo 2021.
Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 457/1997 stabilisce che “Ai soggetti che esercitano l’attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi”.
Il successivo comma 2 prevede che “il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Come precisato nel citato documento di prassi, destinatari dell’agevolazione sono esclusivamente coloro che producono reddito d’impresa, derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, soggetti a imposizione in Italia (Irpef o Ires), cioè le imprese residenti e non residenti, purché operanti mediante stabile organizzazione.
I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, infatti, sono ex sé esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto per essi non trova applicazione l’articolo 23, comma 1, lettera e), del Tuir, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i “redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.

Di conseguenza, il riferimento esplicito del nuovo articolo 6-ter alle imprese “non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato” alla nozione di “stabile organizzazione” di cui all'articolo 162 Tuir, non costituisce, di fatto, un elemento di novità, ma assume – quanto meno in riferimento alle agevolazioni fiscali – una valenza meramente ricognitiva dell’ambito soggettivo di applicazione.

L’articolo 10 della legge europea 2017
Sul punto, è bene precisare che l’articolo 10 della legge n. 167/2017 aveva già previsto - con formulazione analoga - l’estensione dei benefici fiscali connessi al Registro internazionale (compreso il regime della Tonnage tax) ai soggetti che utilizzano navi adibite a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati Ue/See; tuttavia, l’entrata in vigore della predetta estensione era subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Mims), di concerto con il Mef, che  però, ad oggi, non è stato ancora emanato.
Detta disposizione, come chiarito nella risoluzione n. 15/E, avrebbe consentito di superare, con riferimento alle agevolazioni in commento, i problemi di incompatibilità con i princìpi del diritto dell’Unione concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi delle, in quanto, prima della modifica, dalla fruizione di dette disposizioni erano esclusi i soggetti che utilizzano navi iscritte nei registri navali di altri Stati membri dell’Unione europea o dello See.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 5 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 12 dicembre

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