Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

La notificazione degli atti nel processo tributario (1)

Gli spunti interpretativi della prassi amministrativa e i principi di diritto fissati dalla Cassazione

L’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 detta le regole circa le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario.
Quanto alle notificazioni – istituto di fondamentale importanza nell’ambito del processo, in quanto garanzia del corretto instaurarsi e svolgersi del contraddittorio e presidio delle esigenze di conoscibilità dei vari atti del giudizio – il comma 2 rinvia, innanzitutto, alle disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 (che riguarda il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni del contenzioso tributario).

Oggetto del presente approfondimento sono, peraltro, le peculiari modalità di notificazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 16 e, specificamente, la notificazione a mezzo del servizio postale e quella – riservata all’ente impositore – effettuata tramite messo speciale autorizzato.
Utili spunti interpretativi sulle fattispecie che si esaminano sono rinvenibili nelle circolari n. 98/E e n. 291/E, entrambe del 1996.

Notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale
Tutte le parti del giudizio, in base al comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, possono procedere alle notificazioni “direttamente a mezzo del servizio postale”.
Trattasi di una modalità assai semplificata di notifica che viene effettuata,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore (e, perciò, “diretta”), mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (v. Cassazione 17723/2006 e 3896/2008), sul quale – per motivi di tutela della riservatezza – “non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…” .

La forma di notifica in esame trova ampia applicazione nel processo tributario.
In particolare, a seguito della recente modifica – ad opera dell’articolo 3 del Dl 40/2010 – dell’articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/1992, tale modalità (in precedenza preclusa, essendo obbligatorio avvalersi dell’ufficiale giudiziario) è, dal 26 marzo 2010, consentita anche per la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ancorché già depositate alla predetta data (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 37/E dello scorso 21 giugno).
Di contro, poiché l’articolo 62, comma 2, del Dlgs 546/1992, stabilisce che “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”, la notificazione “diretta” a mezzo posta non è ammessa nel giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di procedura civile (Cassazione 3566/2005, 8465/2005, 11620/2009).

Come detto in precedenza, la notificazione degli atti del processo tributario eseguita direttamente a mezzo del servizio postale deve essere effettuata “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento…”.
Ma cosa accade laddove, in luogo del plico, l’atto venga spedito in busta chiusa?
Ebbene, in merito alle ipotesi in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, il giudice di legittimità ha avuto modo di fornire alcune indicazioni, stabilendo in particolare che:
  1. il vizio della notificazione eseguita in busta anziché in plico è sanato, ex articolo 156, terzo comma, cpc, nel caso in cui il destinatario dell’atto si sia costituito in giudizio e abbia svolto le sue difese (Cassazione 17702/2004, 333/2005, 3562/2005), senza contestare il contenuto della busta ricevuta
  2. l’impiego della busta chiusa in luogo del plico, laddove l’atto venga ricevuto dal destinatario che tuttavia non si sia costituito in giudizio, rende nulla la notificazione con la conseguenza che il giudice adito deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 cpc; l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notifica è affetta da nullità (Cassazione 8846/2010)
  3. nel caso di utilizzo della busta il cui contenuto non sia contestato, la tempestività dell’invio è valutata con riguardo alla data di spedizione (Cassazione 333/2005 e 918/2006; di contro, Cassazione 27067/2006 ha ritenuto che, in caso di utilizzo della busta in luogo del plico, per valutare la tempestività dell’invio non può farsi riferimento alla data di spedizione bensì soltanto a quella di ricezione).

A seguito della notificazione di un atto del processo tributario a mezzo del servizio postale, è necessario, per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, depositare presso la Commissione tributaria la copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Tradizionalmente, la Suprema corte aveva espresso l’avviso che la mancata produzione dell’avviso in questione equivalesse a inesistenza (ovvero il vizio più grave, assolutamente insanabile) della notificazione (ex pluribus, Cassazione 17541/2007, 8931/2005).
A seguito della sentenza 627/2008 a sezioni unite, tale impostazione è stata abbandonata, in favore di una soluzione meno radicale e più sensibile alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.

La sentenza 627/2008 – nonché le successive 2520 e 3006, anch’esse del 2008 e anch’esse decise a sezioni unite – hanno quindi fissato i principi di diritto che si riassumono a seguire :
  • la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato non è elemento costitutivo (quindi requisito di esistenza) della notificazione postale, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio
  • in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il notificante ha la possibilità di chiedere al giudice di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi non essergli stato restituito, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, a norma dell’articolo 6 della legge 890/1982.

Queste regole, in principio elaborate con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149 cpc, sono state in seguito ritenute valide anche in relazione alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste dall’articolo 16 del Dlgs 546/1992 (Cassazione 9769/2008, 2780/2009).

Quanto al momento ultimo entro il quale, nel processo tributario, l’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione notificato a mezzo del servizio postale deve essere prodotto in giudizio, a fronte di una pronuncia (Cassazione 3006/2008) che ha ritenuto applicabile il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissato dal comma 1 dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei documenti, in altre sentenze (Cassazione 25458/2008, 2780/2009, 17793/2009) è stato espresso che il deposito dell’avviso in questione può essere effettuato fino all’udienza di trattazione della causa.
Per motivi di cautela, appare preferibile seguire il primo indirizzo, ancorché minoritario, provvedendo al deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione.
 
1 - continua
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/notificazione-degli-atti-nel-processo-tributario-1