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Analisi e commenti

La notificazione degli atti nel processo tributario (2)

Gli spunti interpretativi della prassi amministrativa e i principi di diritto fissati dalla Cassazione

Notificazioni eseguite tramite messo “autorizzato”
Il comma 4 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 consente all’ufficio (non alla parte privata, quindi) di provvedere alle notificazioni degli atti del processo tributario anche tramite “messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”.
Anche questa modalità di notifica trova un ampio ambito applicativo.

In particolare – accogliendo l’interpretazione di cui alla circolare 291/1996 – la giurisprudenza della Suprema corte ha ormai definitivamente chiarito che l’ufficio può avvalersi del proprio messo speciale anche per la notificazione dell’atto di appello (Cassazione 8465/2005, 13461/2007, 3001/2008, 16267/2009, 11206/2010).

La sentenza 8976/2007 ha però precisato che la competenza dei messi speciali dell’ufficio a effettuare le notificazioni degli atti del processo tributario non opera “nell’ambito del procedimento per cassazione” (analogamente, Cassazione 21516/2005).
Sul punto, deve peraltro darsi conto di altra pronuncia in cui, a fronte di un ricorso per cassazione notificato mediante messo speciale, la Suprema corte ha ritenuto che una tale notifica non è inesistente, ma piuttosto affetta da nullità, con conseguente sanabilità con effetto ex tunc, per l’avvenuto raggiungimento dello scopo laddove la parte intimata si sia comunque costituita in giudizio (Cassazione 18291/2004).

Da notare che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 38 del Dlgs 546/1992 dal Dl 40/2010, l’ufficio, a far data dal 26 marzo 2010, può avvalersi del proprio messo autorizzato anche per la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (v. al riguardo, il punto 2.1 della circolare 37/2010).
Quanto alla procedura, va rilevato che il messo speciale autorizzato esegue le notificazioni attenendosi alle disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti cpc, vale a dire le stesse norme cui soggiace la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.

Al riguardo, è stato osservato che, qualora l’ufficio notifichi l’atto di gravame avvalendosi del proprio messo speciale, per la regolarità della costituzione in giudizio occorre il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, entro trenta giorni dalla notifica, dell’originale dell’atto notificato, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 22, comma 1, del Dlgs 546/1992 (Cassazione 7033/2002).

Sul punto, occorre peraltro tener conto dell’orientamento secondo il quale il dettato normativo appena richiamato risulta sostanzialmente osservato quando l’appellante, costituendosi davanti alla Commissione regionale, abbia depositato l’atto dell’appello – più precisamente, l’esemplare di questo restituitogli dall’ufficiale giudiziario all’esito del perfezionamento del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarità della vocatio in ius della parte appellata – in fotocopia integrale, della quale non sia mai stata messa in dubbio la perfetta conformità all’originale (Cassazione 18088/2004, 10771/2006).

L’onere di depositare in segreteria l’originale del ricorso deve essere assolto anche nell’ipotesi in cui il messo speciale, ai sensi dell’articolo 149 cpc, effettua la notifica a mezzo del servizio postale, considerato che, in tale evenienza, si applicano le regole del codice di procedura civile e quelle di cui alla legge 890/1982.

Quindi, occorre distinguere le ipotesi in cui per la notifica dell’atto ci si avvale “direttamente” (senza l’intermediazione di un agente notificatore) del sistema postale ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 – nel qual caso, per la ritualità della costituzione in giudizio, è sufficiente il deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, di “copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” (articolo 22, comma 1, Dlgs 546/1992) – da quella in cui sia l’agente notificatore a utilizzare la notificazione a mezzo del servizio postale. In quest’ultimo caso, infatti, si richiede il deposito in segreteria dell’originale del ricorso, fatto salvo quanto chiarito dalla giurisprudenza di cui si è dato conto innanzi.
 
2 – fine. La prima parte è stata pubblicata lunedì 27
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