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Analisi e commenti

Novità del modello Unico Sc (2).
Incentivi e agevolazioni fiscali

Tra le new entry, il prospetto riservato alla deduzione per gli investimenti in start-up innovative, a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico

logo unico Sc/2014
Il quadro RS del modello Unico Sc 2014 (approvato con provvedimento del 31 gennaio) ospita alcune novità in tema di agevolazioni.

Il Dl 63/2013 ha introdotto una detrazione del 65% per le spese relative a interventi su edifici destinati ad attività produttive ricadenti in determinate zone sismiche, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.
Sono agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63 (quindi, dal 4 agosto 2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui alla Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.
In particolare, nella colonna 4 dei righi RS150 e RS151, per l'anno 2013, va scritto "1" come numero di rata; nel successivo rigo RS152 deve essere indicato il totale detraibile, pari alla somma degli importi della rata (colonna 5), ottenuta dividendo l'ammontare della spesa - nei limiti sopra indicati - per dieci rate. L'importo detraibile va riportato nel rigo RN10, insieme alle altre detrazioni d'imposta.
Quadro RS - Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche
quadro RS - righi da RS150 a RS155

La legge di stabilità 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di detrarre le spese per il risparmio energetico nella misura del 65%, già elevata a partire dal 6 giugno scorso, data di entrata in vigore del Dl 63/2013. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute fino al 30 giugno 2015 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013, va barrata la colonna 2
Quadro RS - Spese di riqualificazione energetica
Quadro RS - righi da RS80 a RS85

Il quadro RS ospita anche un prospetto per l'agevolazione fiscale prevista, dal Dl 179/2012, in caso di investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Si definisce start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la Societas europea, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
L'incentivo fiscale si realizza per i soggetti passivi Ires in una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. L'importo agevolato non può essere superiore a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. La deduzione è aumentata al 27% se l'investimento riguarda start-up a vocazione sociale o start-up innovative, che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
L'ammontare deducibile (totale di colonna 4 del rigo RS173) è utilizzabile in abbattimento del reddito di periodo nel quadro RN, fino a concorrenza del medesimo reddito. L'eventuale eccedenza potrà essere utilizzata in riduzione dei redditi futuri, ma non oltre il terzo anno dalla sua maturazione.
Quadro RS - Investimenti in start-up innovative
quadro RS righi da RS170 a RS 174 e quadro RN rigo RN6 (deduzione start up)

Sempre nel quadro RS viene liquidata l'imposta relativa al reddito delle società che beneficiano delle agevolazioni fiscali per le Zone franche urbane (articolo 1, comma 341, lettera a, legge 296/2006).
Sono coinvolte le piccole e micro imprese localizzate: nella Zfu del comune di L'Aquila, nelle Zfu elencate nell'allegato n. 1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale e nella Zfu del comune di Lampedusa e Linosa (articolo 1, comma 319, legge 147/2013).
L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del ministero dello Sviluppo economico. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zfu e per il territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di 200mila euro ovvero, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, di l00mila euro. L'agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, con il modello di pagamento F24.
L'agevolazione ai fini Ires consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella Zfu e nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata allo Sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta). È consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole del decreto attuativo (si rinvia alla circolare 39/2013 per ogni approfondimento).
Quadro RS - Zone franche urbane
quadro RS - righi RS180 e RS184

Infine, con l'articolo 11, comma 6, del Dl 149/2013, è stata disposta una detrazione, ai fini Ires, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici.
Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, possono detrarre, a decorrere dall'anno 2014, un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 e 100mila euro, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda. Nel prospetto del quadro RS sono monitorati gli ammontari erogati e la relativa detrazione, che va riportata nel quadro RN.
Quadro RS - Erogazioni liberali in favore di partiti politici
quadro RS - rigo RS156

2 - continua. La prima parte è stata pubblicata il 4 febbraio
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/novita-del-modello-unico-sc-2-incentivi-e-agevolazioni-fiscali