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Analisi e commenti

Novità del modello Unico Sc (5).
Perdite su crediti ed errori contabili

Possibile correggere in un apposito riquadro le conseguenze della mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile

logo unico Sc/2014
Il quadro RF ha visto modificate le istruzioni per quanto concerne, in particolare, la disciplina contenuta nell'articolo 106 del Tuir, revisionato dalla legge di stabilità 2014.
Per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui cono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Con il nuovo comma 4, per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti rilevanti non si comprende più la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio".
A tali fini, nel quadro RF, nei righi sotto riportati, sono evidenziati, rispettivamente, l'ammontare delle eccedenze deducibili delle svalutazioni e perdite su crediti (variazione in aumento, RF25) e la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti (variazione in diminuzione, RF41).

Quadro RF
Quadro RF righi RF25 e RF41

Nella variazione in diminuzione del rigo RF41 va indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti ai sensi del nuovo articolo 106, comma 3, del Tuir, ma anche le quote dei "noni", della vecchia disposizione - ora abrogata - del comma 3-bis dell'articolo 106, e dei "diciottesimi", che risalgono, ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del Dl 112/2008, a quelle formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte e quelle formate negli esercizi precedenti ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 106 non ancora dedotte.
Per monitorare l'ammontare deducibile per quote della nuova disposizione del comma 3, è presente il rinnovato prospetto dei "crediti" della sezione II del quadro RS.
Qui, vanno indicati gli importi relativi alle svalutazioni dei crediti dirette dell'esercizio e l'importo delle svalutazioni fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta (e nei quattro successivi), come anche l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio e l'importo delle perdite fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta (e nei quattro successivi).
La somma del rigo RS57 va riportata, appunto, nel quadro RF nella sopra indicata variazione in diminuzione.
Quadro RS - Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione
quadro RS - righi RS 55, 56 e 57

La legge di stabilità 2014 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 14 del Dlgs 23/2011, prevedendo per l'Imu relativa agli immobili strumentali, la deduzione ai fini della determinazione del reddito di impresa nella misura del 30% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Tra le altre variazioni in diminuzione è previsto il codice "38" per l'indicazione del 30% dell'Imu versata nel periodo d'imposta.

La correzione di errori contabili
Una prima novità del modello Unico Sc 2014 riguarda la possibilità di utilizzare la dichiarazione per la correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione. Con la circolare 31/2013 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di recupero di una mancata deduzione tramite dichiarazione integrativa a favore.
Per il caso di integrazione a favore e anche per il caso in cui una società, per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi, deteneva partecipazioni in società in contabilità ordinaria, è prevista la compilazione di un apposito prospetto del quadro RS del modello Unico Sc 2014.
I periodi devono essere precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa.

Inoltre, è possibile utilizzare il prospetto quando si voglia presentare una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati "a favore" commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa.
Il prospetto, quindi, dà modo di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dalla società. La riliquidazione ha effetto in riferimento:
  1. alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
  2. a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (ad esempio, perdite d'impresa riportabili).
A ogni periodo d'imposta interessato corrisponde la compilazione di un riquadro (sotto, un estratto del prospetto).
quadro RS - righi RS201 e RS202

Il prospetto richiede l'individuazione, nel rigo RS201, del periodo d'imposta interessato nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l'errore contabile, e, nel successivo rigo RS202, l'evidenziazione del "quadro", del "numero del modulo", del "rigo" e della "colonna" dove è stato esposto il dato errato (ad esempio, se deve essere richiamato il rigo RF4, colonna 1, del primo modulo, le colonne 1, 2, 3 e 4 vanno così compilate: RF - 1 - 4 - 1).

Il frontespizio
Un'altra novità riguarda la compilazione del frontespizio della dichiarazione, dove è posta la casella "Attestazione" che va barrata qualora i soggetti che esercitano il controllo sottoscrivano la dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al Dm 164/1999.
Già con l'articolo 10, comma 7, del Dl 78/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997) per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del Dm 164/1999.
Con l'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 (Stabilità 2014), le società che vogliono utilizzare in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto o l'attestazione dei controlli. Quindi, in quest'ultimo caso, da quest'anno va comunque barrata la casella "Attestazione".


5 - fine. La prima parte è stata pubblicata martedì 4, la seconda mercoledì 5, la terza giovedì 6, la quarta venerdì 7
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