La maggiorazione si applica ai soggetti che non hanno superato il "test di operatività", ai soggetti che sono in "perdita sistematica" nonché ai soggetti Ires che detengono una partecipazione ai sensi dell'articolo 5 del Tuir in soggetti considerati "non operativi". Si applica sul reddito complessivo netto e/o sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del Tuir dai soggetti considerati "non operativi". Anche nei casi di reddito imputato per trasparenza (determinato in via ordinaria o in base ai coefficienti dell'articolo 30 della legge n. 724/1994) da società di persone "di comodo" a soggetto Ires.
Per quanto riguarda un soggetto passivo Ires non "di comodo", la maggiorazione deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per trasparenza. Spetta al soggetto passivo Ires liquidare e versare la maggiorazione, secondo le regole ordinarie.
In caso di un soggetto passivo Ires "di comodo", questo sarà tenuto alla liquidazione e al versamento della maggiorazione sul proprio reddito imponibile complessivo (comprensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto trasparente).
Segue un esempio di compilazione della dichiarazione Unico SC 2013, qualora si tratti di soggetto Ires operativo con partecipazione in società di persone "di comodo" con reddito minimo.
Infine, si ricorda che, con la risoluzione n. 48/2012, sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 della maggiorazione (acconto prima rata "2018", acconto seconda rata o in unica soluzione "2019", saldo "2020").
Come detto, l'applicazione della maggiorazione dell'Ires avviene anche in caso di applicazione di regimi opzionali. In particolare, in caso di opzione per il regime di trasparenza (articolo 115 del Tuir), riprendendo l'esemplificazione della circolare n. 3/2013, supponendo la società "A" Srl che partecipa al 50% della "B" Srl, entrambe definite "di comodo", possiamo individuare le modalità espositive in dichiarazione dei redditi dei dati utili alla definizione dell'imposta maggiorata.
La società "B" (trasparente) determina nel quadro TN del modello Unico SC 2013 il reddito (200) che va attribuito alle socie e la quota (100), quindi, che è attribuita alla società "A". Si veda l'esempio seguente:
La società "B" determina la base imponibile nel quadro RQ del modello Unico SC (RQ62) sull'intero importo (200) e, quindi, liquida l'imposta della maggiorazione Ires (21) dovuta sempre autonomamente rispetto alle socie. Per quanto riguarda la tassazione ordinaria, ogni partecipante provvede secondo le regole proprie del regime di trasparenza, imputando il reddito nella determinazione del proprio e quindi applicando l'aliquota Ires ordinaria.
Di seguito si evidenziano le modalità di compilazione della dichiarazione della società "A", la quale imputa il reddito (100) nel quadro RF (reddito complessivo pari a 300) e assoggetta a tassazione ordinaria nel quadro RN e a tassazione maggiorata il proprio reddito, in quanto soggetto di "comodo", nel quadro RQ, al netto della quota già assoggettata a maggiorazione autonomamente sul reddito della società "B" (300 - 100 = 200).
Come accennato, il comma 36-sexies, articolo 2, del Dl 138/2011, prevede che nel caso in cui una società "di comodo" rientri nel perimetro di consolidamento e, pertanto, partecipi alla determinazione del reddito globale della fiscal unit, a prescindere dalla sua qualità di controllante (consolidante) ovvero di controllata (consolidata), è tenuta a liquidare e a versare autonomamente la maggiorazione Ires.
Riprendendo anche qui la circolare n. 3/E, supponiamo tre Spa che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale per il triennio 2013, 2014 e 2015.
Nel periodo d'imposta 2013 (secondo anno d'entrata in vigore della disciplina sulla maggiorazione Ires per le società di comodo), avremo che la società "K" consolidante (non "di comodo") ha un reddito complessivo netto da trasferire al consolidato pari a 1.000. La società "X" costituita nell'anno 2012 (con una perdita fiscale di periodo di 1.000), per il periodo d'imposta 2013, è "di comodo" con un reddito imponibile di 1.500 e un reddito minimo presunto di 600. "X" compilerà la dichiarazione per il 2013 nel seguente modo:
Nel quadro GN indicherà il reddito da attribuire alla consolidante "K" dopo aver utilizzato le perdite pregresse all'opzione del consolidato fino a concorrenza della differenza tra il reddito minimo e il reddito determinato ordinariamente:
La società "X", quindi, nel quadro RQ liquiderà autonomamente la maggiorazione dell'Ires.
La terza società, "Y" (non "di comodo"), per il periodo d'imposta 2013, ha una perdita da trasferire al consolidato pari a 500, sulla quale ovviamente non verserà maggiorazione. La società "K" nel modello CNM indicherà i dati al fine di determinare la base imponibile unica consolidata sulla quale liquiderà l'imposta Ires:
4 - fine. La prima puntata è stata pubblicata il 4 aprile, la seconda il 5 aprile, la terza il 9 aprile