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Analisi e commenti

Novità nel modello Unico 2013
per le "società di comodo" - 4

La "manovra di ferragosto" (Dl 138/2011) ha introdotto un'aliquota Ires maggiorata per i soggetti considerati "non operativi", nella misura di 10,5 punti percentuali

2013 sostituisce 2012
La novità già presente per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nel modello Unico SC 2012 è presente ora "a regime" per i soggetti con periodo d'imposta 2012. L'articolo 2 del Dl 138/2011 ha previsto l'introduzione di un'aliquota dell'Ires (articolo 77 del Tuir) maggiorata per i soggetti considerati "non operativi" pari a 10,5 punti percentuali.
La maggiorazione si applica ai soggetti che non hanno superato il "test di operatività", ai soggetti che sono in "perdita sistematica" nonché ai soggetti Ires che detengono una partecipazione ai sensi dell'articolo 5 del Tuir in soggetti considerati "non operativi". Si applica sul reddito complessivo netto e/o sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del Tuir dai soggetti considerati "non operativi". Anche nei casi di reddito imputato per trasparenza (determinato in via ordinaria o in base ai coefficienti dell'articolo 30 della legge n. 724/1994) da società di persone "di comodo" a soggetto Ires.
Per quanto riguarda un soggetto passivo Ires non "di comodo", la maggiorazione deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per trasparenza. Spetta al soggetto passivo Ires liquidare e versare la maggiorazione, secondo le regole ordinarie.
In caso di un soggetto passivo Ires "di comodo", questo sarà tenuto alla liquidazione e al versamento della maggiorazione sul proprio reddito imponibile complessivo (comprensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto trasparente).

Segue un esempio di compilazione della dichiarazione Unico SC 2013, qualora si tratti di soggetto Ires operativo con partecipazione in società di persone "di comodo" con reddito minimo.
 
Quadro RN righi da 6 a 8 e da 56 a 62, Quadro RQ rigo 62
 
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni per i soggetti in "perdita sistematica". La circolare n. 3/2013 ha precisato che questa disposizione opera esclusivamente ai fini degli acconti per il 2012 (considerato come primo periodo di applicazione delle disposizioni sulla maggiorazione Ires). In tale ipotesi è assunta, come imposta del periodo precedente (2011) su cui determinare detti acconti, quella che si sarebbe determinata applicando a quest'ultimo periodo (2011) le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies (salva naturalmente l'esistenza di una causa di esclusione di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994 ovvero di disapplicazione automatica di cui al già ricordato provvedimento dell'11 giugno 2012). "Il secondo periodo del comma 36-novies non interferisce, quindi," - afferma la circolare n. 3/E - "con l'applicazione a regime delle disposizioni in materia di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta successivi al 2012. Per gli anni successivi, infatti, i contribuenti (interessati da tale misura) continueranno a determinare l'entità degli acconti o con il metodo previsionale o con quello storico, secondo le regole ed i presupposti propri di tali metodi".

Infine, si ricorda che, con la risoluzione n. 48/2012, sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 della maggiorazione (acconto prima rata "2018", acconto seconda rata o in unica soluzione "2019", saldo "2020").

Come detto, l'applicazione della maggiorazione dell'Ires avviene anche in caso di applicazione di regimi opzionali. In particolare, in caso di opzione per il regime di trasparenza (articolo 115 del Tuir), riprendendo l'esemplificazione della circolare n. 3/2013, supponendo la società "A" Srl che partecipa al 50% della "B" Srl, entrambe definite "di comodo", possiamo individuare le modalità espositive in dichiarazione dei redditi dei dati utili alla definizione dell'imposta maggiorata.
La società "B" (trasparente) determina nel quadro TN del modello Unico SC 2013 il reddito (200) che va attribuito alle socie e la quota (100), quindi, che è attribuita alla società "A". Si veda l'esempio seguente:
 
Quadro TN righi da 1 a 4 e rigo 30, Quadro RQ rigo 62

La società "B" determina la base imponibile nel quadro RQ del modello Unico SC (RQ62) sull'intero importo (200) e, quindi, liquida l'imposta della maggiorazione Ires (21) dovuta sempre autonomamente rispetto alle socie. Per quanto riguarda la tassazione ordinaria, ogni partecipante provvede secondo le regole proprie del regime di trasparenza, imputando il reddito nella determinazione del proprio e quindi applicando l'aliquota Ires ordinaria.
Di seguito si evidenziano le modalità di compilazione della dichiarazione della società "A", la quale imputa il reddito (100) nel quadro RF (reddito complessivo pari a 300) e assoggetta a tassazione ordinaria nel quadro RN e a tassazione maggiorata il proprio reddito, in quanto soggetto di "comodo", nel quadro RQ, al netto della quota già assoggettata a maggiorazione autonomamente sul reddito della società "B" (300 - 100 = 200).
 
Quadro RF righi da 81 a 83 e da 56 a 62
Quadro RQ rigo 62
 
Anche per quanto riguarda l'altro regime di tassazione opzionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, regime del consolidato fiscale, può esemplificarsi la modalità espositiva in dichiarazione dei redditi.
Come accennato, il comma 36-sexies, articolo 2, del Dl 138/2011, prevede che nel caso in cui una società "di comodo" rientri nel perimetro di consolidamento e, pertanto, partecipi alla determinazione del reddito globale della fiscal unit, a prescindere dalla sua qualità di controllante (consolidante) ovvero di controllata (consolidata), è tenuta a liquidare e a versare autonomamente la maggiorazione Ires.

Riprendendo anche qui la circolare n. 3/E, supponiamo tre Spa che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale per il triennio 2013, 2014 e 2015.
Nel periodo d'imposta 2013 (secondo anno d'entrata in vigore della disciplina sulla maggiorazione Ires per le società di comodo), avremo che la società "K" consolidante (non "di comodo") ha un reddito complessivo netto da trasferire al consolidato pari a 1.000. La società "X" costituita nell'anno 2012 (con una perdita fiscale di periodo di 1.000), per il periodo d'imposta 2013, è "di comodo" con un reddito imponibile di 1.500 e un reddito minimo presunto di 600. "X" compilerà la dichiarazione per il 2013 nel seguente modo:
 
Quadro RF righi da 56 a 62 e da 81 a 83

Nel quadro GN indicherà il reddito da attribuire alla consolidante "K" dopo aver utilizzato le perdite pregresse all'opzione del consolidato fino a concorrenza della differenza tra il reddito minimo e il reddito determinato ordinariamente:

Quadro GN righi da 1 a 6, Quadro RQ rigo 62

La società "X", quindi, nel quadro RQ liquiderà autonomamente la maggiorazione dell'Ires.
La terza società, "Y" (non "di comodo"), per il periodo d'imposta 2013, ha una perdita da trasferire al consolidato pari a 500, sulla quale ovviamente non verserà maggiorazione. La società "K" nel modello CNM indicherà i dati al fine di determinare la base imponibile unica consolidata sulla quale liquiderà l'imposta Ires:
 
Modello CNM Quadro NF righi 1, 2 ,3 e 8 Quadro CN righi da 1 a 7

4 - fine. La prima puntata è stata pubblicata il 4 aprile, la seconda il 5 aprile, la terza il 9 aprile
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