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Analisi e commenti

Novità di Redditi Sc 2018 - 3
Le detrazioni nel quadro RS

Agli altri sconti fiscali, si aggiungono e trovano posto nel modello i costi sopportati per il recupero, in chiave antisismica, di edifici distrutti o danneggiati dal terremoto

logo del modello Redditi SC 2018
Importanti modifiche sono state apportate al modello nel quadro RS.

Per cominciare partiamo dalla proroga delle agevolazioni, prevista dalla legge di bilancio 2018, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le novità riguardano, in particolare, le spese documentate, rimaste a carico dell'impresa, e relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:
 
  • strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, Dl 63/2013)
  • l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2, lettera b), Dl 63/2013) - anche in questo caso per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, Dl 63/2013)
  • l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013) - per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013)
  • l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 2, lettera b-bis), Dl 63/2013).
immagine con i righi descritti nel testo precedente

Nella colonna 2, quindi, è stato aggiunto il codice 4, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento.

Altri ritocchi sono stati previsti nel prospetto per le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per tenere conto degli ulteriori lavori agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico degli edifici, come stabilito dalla manovra correttiva (Dl 50/2017).

Il nuovo comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013 (introdotto dalla manovra), che rinvia agli interventi di cui al comma 1-quater dello stesso articolo 16, riguarda quei lavori da cui deriva una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore, realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio 1 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'immobile preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Per questi interventi, le detrazioni dall'imposta, di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater, spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 o dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater, dell'articolo 14, e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 del medesimo decreto, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% quando il passaggio è di due classi inferiori.
 
immagine del rigo RS150, con evidenziata la casella "codice" come descritto nel testo che segue

Queste detrazioni vanno ad aggiungersi alle altre previste per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, nonché agli edifici ubicati nella zona sismica 3 a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di distinguere le percentuali di detrazione rispetto ai singoli interventi, la colonna 2, distingue vari codici da utilizzare:
  • in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore, va indicato il codice 1 per la detrazione dall'imposta del 70 per cento; il codice 2 nel caso di spesa sostenuta per interventi su parti comuni di edifici condominiali per la detrazione del 75%
  • in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori, il codice 3 per la detrazione dall'imposta dell'80 per cento; il codice 4 per la detrazione dell'85% quando la spesa riguarda parti comuni di edifici condominiali ai quali vanno aggiunti (per interventi avvenuti dal 1° gennaio 2018):
  • il codice 5, per la detrazione dall'imposta nella misura del 75% delle spese sostenute ai sensi del comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013, con riduzione del rischio sismico di una classe; il codice 6, per la detrazione dell'85% con riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
  • il codice 7, per la detrazione dall'imposta nella misura dell'80% delle spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico di una classe e alla riqualificazione energetica; il codice 8 per passaggio a due classi di rischio inferiori, con detrazione dell'85% (comma 2-quater.1, articolo 14, Dl 63/2013).


3 - Continua.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 13 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 19 febbraio
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