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Analisi e commenti

Nozione di stabile organizzazione:
analisi della nuova disciplina_2

Il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle indicazioni provenienti dal contesto internazionale e, in particolare, alle soluzioni ideate nell'ambito del progetto Beps

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La legge di bilancio 2018, modificando in più punti l'articolo 162 del Tuir, è intervenuta in maniera incisiva sulla disciplina interna della stabile organizzazione (sia materiale sia personale) e ha rivisto i criteri utilizzabili per la sua configurazione (articolo 1, comma 1010, legge 205/2017).
Peraltro, le modifiche in esame sono associate all'istituzione della web tax, ossia dell'imposta sulle transazioni digitali relative alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (articolo 1, commi da 1011 a 1019, legge 205/2017).

Queste le novità apportate dalla legge di bilancio 2018:

  • introduzione della disposizione secondo cui vale a integrare la presenza di una stabile organizzazione in Italia anche "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"
  • rivisitazione dell'elenco dei casi in cui non si configura una stabile organizzazione
  • introduzione della anti-fragmentation rule
  • aggiornamento della definizione di stabile organizzazione personale.

La nuova disciplina, tuttavia, è fondamentalmente ispirata alle indicazioni provenienti dal contesto internazionale. Infatti, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa domestica a quanto definito nell'ambito del progetto Beps (base erosion and profit shifting), promosso da Ocse-GF20 e finalizzato al contrasto delle politiche di pianificazione fiscale aggressiva per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali.
In particolare, ci si riferisce all'Action 7 (Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status) e all'Action 14 (Making dispute resolution mechanisms more effective) del progetto Beps, relative, rispettivamente, alla definizione di "permanent establishment" e al miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali.

In attuazione di tali misure, è stato aggiornato l'articolo 5 del modello Ocse di Convenzione contro la doppia imposizione (che, come detto, contiene la definizione di stabile organizzazione) ed è stata sottoscritta la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting - Multilateral instrument or MLI).

Prima di passare in rassegna i diversi profili dell'articolo 162 del Tuir, oggetto di modifica, e per meglio apprezzarne la portata innovativa, è opportuno soffermarsi brevemente sulle ricordate disposizioni sopranazionali.

Modello Ocse di Convenzione contro la doppia imposizione: il nuovo articolo 5
La nuova formulazione dell'articolo 5 del modello Ocse di Convenzione contro la doppia imposizione detta una definizione di "permanent establishment" che si inserisce pienamente nel solco tracciato dall'Action 7 del progetto Beps, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i casi in cui la disciplina della stabile organizzazione viene aggirata allorché l'impresa non residente svolge la propria attività in uno Stato estero senza che formalmente appaia configurarsi una stabile organizzazione. In queste ipotesi, infatti i profitti ben possono essere "dirottati" verso Stati aventi una tassazione più favorevole.
I profili di novità attengono, in particolare, alla figura del commissionario e alle attività preparatorie e ausiliare.
Nel primo caso, si stabilisce che la stabile organizzazione personale si configura anche quando un soggetto riveste un ruolo decisivo nella stipula di contratti da parte dell'impresa non residente (ciò anche se il commissionario non stipula direttamente il contratto, che viene invece concluso, senza modifiche di rilievo, dall'impresa estera).
Con riguardo alle attività preparatorie e ausiliarie, invece, la novità principale concerne l'introduzione della anti- fragmentation rule, finalizzata a neutralizzare gli effetti elusivi derivanti da un illegittimo ricorso alla frammentazione delle attività svolte dall'impresa estera. In base alla nuova disciplina, quindi, l'operatività dell'impresa non residente all'interno dello Stato estero può essere ricostruita nel suo complesso, a prescindere dalla struttura giuridica formalmente adottata.

La Multilateral convention Ocse
Con riguardo alla "Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti" vengono in rilievo, soprattutto, le disposizioni della Parte IV dedicate alle ipotesi di elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso:

  • commissionnaire arrangements e strategie simili (articolo 12)
  • esenzioni per specifiche attività (articolo 13)
  • suddivisione (splitting-up) di contratti (articolo 14).

Il successivo articolo 15 della Convenzione, inoltre, contiene la definizione di "persona strettamente correlata a un'impresa".

In tutte queste ipotesi, le disposizioni della Multilateral convention mirano a far emergere la sostanza della realtà rispetto al dato meramente formale e, quindi, a evitare che la configurazione di una "permanent establishment" (con le correlate conseguenze in termini di imposizione fiscale) sia artificiosamente aggirata e disattesa.


2 - continua
La prima parte è stata pubblicata mercoledì 11 luglio

 

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