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Analisi e commenti

Nuova dichiarazione di successione
e domanda di volture catastali - 4

In presenza di immobili o diritti reali immobiliari, prima di presentare la denuncia, bisogna versare le imposte ipocatastali e di bollo, nonché la tassa ipotecaria e i tributi speciali

Se l’attivo ereditario comprende immobili e diritti reali immobiliari, che pertanto sono stati indicati nei rispettivi quadri della dichiarazione di successione, occorre procedere al versamento in “autoliquidazione” delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali, prima di presentare la dichiarazione.
L’articolo 29, comma 1, lettera n-bis, del Tus, stabilisce, infatti, che dalla dichiarazione di successione devono risultare gli estremi di avvenuto pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, oltre alle tasse ipotecarie.
 
Per agevolare il contribuente nell’adempiere all’obbligazione tributaria posta a suo carico, il prospetto dal quale risultano le imposte e i tributi autoliquidati, che con il vecchio modello doveva essere realizzato dal contribuente e allegato alla dichiarazione, con la nuova dichiarazione telematica diventa parte integrante del modello ed è rappresentato dal quadro EF.
Grazie al software di compilazione, tale prospetto viene precompilato dall’Agenzia, una volta inseriti tutti i dati e le informazioni riguardanti gli immobili caduti in successione.
 
Il contribuente può scegliere di pagare i tributi autoliquidati con diverse modalità:
  1. se la dichiarazione è presentata direttamente da casa, il dichiarante effettua il pagamento tramite F24 telematico con addebito sul proprio conto
  2. se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato con addebito sul proprio conto ovvero tramite il modello di versamento F24. Nel primo caso, occorre preventivamente compilare l’apposito modello, da consegnare all’ufficio che cura la trasmissione della dichiarazione di successione. Nel secondo caso, il contribuente può preventivamente compilare il modello F24, grazie alle informazioni contenute nel prospetto di liquidazione (quadro EF della dichiarazione) compilato a casa con la procedura software messa a sua disposizione, quindi provvedere al suo pagamento presso un ufficio postale o una delle banche convenzionate con l’Agenzia e poi recarsi all’ufficio territoriale competente per la trasmissione della dichiarazione. In alternativa, il contribuente può chiedere all’ufficio la stampa dell’F24, precompilato dalla procedura informatica una volta compilata la dichiarazione, e provvedere successivamente al suo pagamento con le consuete modalità. Tuttavia, il contribuente che sceglie quest’ultima strada deve necessariamente mettere in conto un ampliamento dei tempi per la trasmissione della dichiarazione, sia perché occorre aspettare che l’ufficio compili il modello dichiarativo sia perché quest’ultimo può effettuare l’invio della dichiarazione solo dopo aver avuto prova dell’avvenuto pagamento
  3. se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati può essere effettuato mediante addebito disposto dall’intermediario sul proprio conto o su quello del dichiarante. 
Pagamento tramite addebito in conto
Come chiarito, nel caso in cui l’invio telematico della dichiarazione avvenga direttamente o tramite intermediario, il pagamento delle imposte autoliquidate può essere disposto esclusivamente con addebito in conto, in coerenza con le modalità adottate per la registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto, degli atti pubblici e delle cessioni di quote.
Il conto deve necessariamente essere quello del dichiarante o dell’intermediario.
Pertanto l’utente, dopo aver compilato il modello e prima dell’invio della dichiarazione, deve indicare il codice Iban su cui operare l’addebito diretto delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione. La procedura software di compilazione non permette la creazione e, quindi, l’invio del file della dichiarazione, se non è stato indicato il suddetto conto.
L’esito dell’avvenuto pagamento viene, quindi, comunicato al contribuente con una specifica ricevuta telematica (terza ricevuta) visualizzabile sul “Cassetto fiscale” dello stesso e nella sezione dedicata alle ricevute dell’area dei servizi telematici presente sul sito internet dell’Agenzia relativamente a chi ha trasmesso la dichiarazione (si pensi, ad esempio, al caso in cui il contribuente si sia rivolto a un intermediario per la trasmissione telematica della propria dichiarazione).
 
Pagamento tramite modello F24
In caso di presentazione del modello per il tramite dell’ufficio territoriale competente, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato, in via alternativa, comunicando l’Iban per l’addebito in conto ovvero mediante modello F24 precompilato che, come anzi detto, può essere fornito al contribuente tramite una specifica funzionalità del software di compilazione messo a disposizione degli uffici.
Come noto, in attuazione dell’articolo 2 del Dm 8 novembre 2011, con provvedimento 17 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° aprile 2016, sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (modello F24) alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, abbandonando, quindi, anche per questi tributi, la modalità di pagamento tramite F23.
 
In aderenza alla scelta fatta in sede di mediazione tributaria, in cui è stato previsto che i pagamenti afferenti tutte le imposte, anche indirette, possano avvenire tramite F24, consentendone la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, anche per questi tributi è possibile la compensazione.
Per consentirne il versamento, con la risoluzione 16/2016 sono stati istituiti appositi codici tributo, da utilizzare, a partire dal prossimo 1° aprile, esclusivamente tramite modello F24, e reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24”.
 
Inoltre, per favorire la corretta identificazione nel modello F24 del de cuius, è stato istituito il codice identificativo “08” (“Defunto”), da utilizzare in sede di compilazione del modello di pagamento, che deve essere predisposto per ogni singola dichiarazione di successione.
Negli appositi campi della sezione “Contribuente” devono, invece, essere riportati, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede, mentre il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
I codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno del decesso.
 
Oltre ai codici tributo istituiti per il versamento delle somme autoliquidate in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione di successione, ne sono stati previsti altri, specifici per versare le somme dovute:
  • a seguito degli avvisi di liquidazione
  • a seguito di definizione per acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997) o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione
  • a seguito di definizione delle sole sanzioni (articolo 17, Dlgs 472/1997) richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione
  • a seguito di accertamento con adesione (Dlgs 218/1997) su avvisi di accertamento o di liquidazione
  • a seguito di conciliazione giudiziale (articoli 48, 48-bis e 48-ter, Dlgs 546/1992) su avvisi di accertamento o di liquidazione.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.

Per l’imposta di successione, che continua a essere liquidata dall’ufficio competente in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui viene notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine, si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
 
I tributi dovuti alle province autonome di Trento e Bolzano o alle regioni ove vige il sistema del Libro fondiario per le procedure d’intavolazione e voltura continuano a essere versati direttamente ai competenti uffici che eseguono tali adempimenti.
Il pagamento dei tributi speciali catastali dovuti per la voltura automatica deve essere effettuato, all’atto della presentazione della dichiarazione di successione, salvo nei seguenti casi:
  • tributi dovuti alle province autonome di Trento e Bolzano o alle regioni ove vige il sistema del Libro fondiario per le procedure d’intavolazione e voltura
  • volture relative a eredità giacente/eredità amministrata (codice carica 5 e 6)
  • volture relative a eredità conferite in tutto o in parte a un trust (codice carica 9)
  • volture riguardanti “Oneri reali”
  • se non si vuole dar corso alla voltura automatica (va barrata la relativa casella nel frontespizio). 
    In questi casi, la domanda di volture deve essere presentata in maniera tradizionale e il pagamento va effettuato, al momento della presentazione della domanda, direttamente agli uffici competenti che eseguono tali adempimenti.

4 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 10 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata martedì 17 gennaio
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