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Analisi e commenti

Obbligazioni e titoli assimilati
tra redditi di capitale e diversi - 1

Negli ultimi anni, la disciplina di tali strumenti, grazie al progressivo incremento del livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria, è stata notevolmente semplificata

Titoli

Le obbligazioni societarie sono titoli di credito di massa, emettibili all’ordine o al portatore, che consentono alle società per azioni di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario senza ricorrere al tradizionale indebitamento bancario (articolo 2410 e seguenti del codice civile).
Oltre alle obbligazioni vere e proprie, le società per azioni possono emettere speciali strumenti finanziari, liberabili a fronte di apporti di ogni tipo (articolo 2346 cc), mentre le società a responsabilità possono emettere titoli di debito (articolo 2483 cc).
 
La disciplina fiscale delle obbligazioni e dei titoli a esse assimilati, inizialmente incentrata su meccanismi volti a evitare arbitraggi basati sulla differenza tra aliquota Ires-Irpef e aliquote delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive, ha subìto negli ultimi anni, grazie al progressivo incremento del livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria, un notevole processo di semplificazione.
Tale processo, limitando l’analisi ai titoli emessi da soggetti aventi veste privatistica, consente di ripartire tali strumenti finanziari in due macro-categorie:
1) obbligazioni e strumenti assimilati

  • emessi da soggetti residenti all’estero
  • emessi in Italia da grandi emittenti
  • emessi in Italia da soggetti diversi dai grandi emittenti e negoziati in mercati regolamentati
  • emessi in Italia da soggetti diversi dai grandi emittenti e depositati presso investitori istituzionali italiani

2) obbligazioni e strumenti assimilati diversi dai precedenti.
 
Nel presente lavoro, dopo aver chiarito cosa debba intendersi ai fini fiscali per obbligazione e strumento assimilato a una obbligazione, si analizzerà il trattamento tributario riservato a ciascuna delle due succitate categorie, individuando i casi in cui i relativi proventi debbono essere considerati redditi diversi o redditi di capitale.
 
Definizione fiscale di obbligazioni e di titoli a esse equiparati
La definizione fiscalmente rilevante di obbligazione, utile a individuare il relativo regime impositivo, è parzialmente difforme da quella civilistica, di talché esistono titoli che, civilisticamente, sono obbligazioni, mentre, fiscalmente, sono considerati azioni oppure titoli atipici.
 
In base all’articolo 44, comma 2, lettera b), Tuir, sono fiscalmente considerate obbligazioni:
“1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa”.
Pertanto, per poter applicare a un titolo il regime impositivo delle obbligazioni, lo stesso deve garantire il rimborso alla scadenza del suo valore nominale (facciale) e non deve conferire diritti gestori, ovvero poteri di controllo.
I citati requisiti non consentono, in particolare, di ricomprendere, nella nozione fiscale di obbligazione, le obbligazioni subordinate (articolo 2411, comma 1, cc) e gli strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi (articolo 2346, comma 6, cc).
 
Altro requisito necessario per poter trattare un titolo come un’obbligazione si ricava dall’articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir, che, nel definire il concetto di titoli assimilati alle azioni, individua come discriminante la modalità di remunerazione dello strumento: se la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, i titoli si considerano, da un punto di vista fiscale, assimilati alle azioni.
Se poi il titolo è emesso da un soggetto non residente, l’assimilazione alle azioni opera solo se la relativa remunerazione è indeducibile dal reddito dell’emittente.
 
La lettura a contrario della citata lettera a), quindi, permette di escludere, dalla definizione fiscale di obbligazione, le obbligazioni (articolo 2411, comma 2, cc) e gli strumenti finanziari la cui remunerazione dipende, sia nell’an sia nel quantum, dai risultati economici della società; se l’emittente è un soggetto non residente, l’esclusione opera a condizione che la remunerazione dello strumento non sia deducibile.
Se, infine, uno strumento non possiede né le caratteristiche proprie delle azioni né quelle proprie delle obbligazioni, lo stesso rientra tra i titoli atipici di cui al Dl 512/1983.
 
 
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