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Analisi e commenti

Obbligazioni e titoli assimilati
tra redditi di capitale e diversi - 3

Il risultato della sommatoria dei differenziali positivi e negativi derivanti dalla cessione di tali strumenti va assoggettato, se positivo, a un’imposta sostituiva del 26 per cento

Come accennato, il possessore di un titolo, oltre che tramite la sua detenzione, può ottenere differenziali positivi/negativi di reddito tramite la sua cessione (rientrano nella categoria dei redditi diversi).
I fattori essenziali per la determinazione del capital gain o del capital loss da alienazione sono il costo fiscale del titolo e il prezzo di cessione.
 
Costo fiscale
Per gli acquisti effettuati a titolo oneroso, in linea con quanto avviene negli altri settori impositivi, l’elemento da cui partire per determinare il costo fiscalmente rilevante è rappresentato dal prezzo di acquisto, inteso come corrispettivo in denaro o in natura, o dal valore dei beni apportati (nel caso degli strumenti finanziari emessi da società per azioni).
Al prezzo di acquisto, ovvero al valore degli apporti, vanno aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione, quali le spese notarili, l’imposta di successione e donazione, le commissioni di intermediazione, i bolli e le altre imposte indirette.
Come chiarito dall’articolo 68, comma 6, Tuir, non possono essere portati ad aumento del costo fiscale gli interessi relativi a mutui o altri finanziamenti contratti per l’acquisto di detti strumenti.

Se l’acquisto è avvenuto a titolo gratuito, invece, ferma restando la necessità di aggiungere il valore degli oneri accessori, il costo fiscalmente rilevante è rappresentato:

  1. nel caso di acquisto per successione:
    1. dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti di tale imposta
    2. per i titoli esenti dal tributo successorio, dal valore normale alla data di apertura della successione
    3. per le successioni aperte nel periodo in cui l'imposta di successione è stata abrogata, dal costo rilevante per il de cuius (cfr circolare 91/2001)
  2. nel caso di acquisto per donazione, dal costo del donante, cioè da quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui ha il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione di cui al Dl 350/2001 (“scudo fiscale”), in mancanza del costo di acquisto, i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione (cfr circolare 43/2009).
 
Prezzo di cessione
Il prezzo di cessione è rappresentato dal corrispettivo in denaro o in natura ricevuto dall’alienante.
Quando manca il corrispettivo, come tipicamente avviene se il titolo è oggetto di conferimento in società, si considera corrispettivo il valore normale del titolo trasferito.
A tal proposito, infatti, come chiarito dalla circolare 165/1998, si rileva che sono produttive di redditi diversi tutte le operazioni fiscalmente equiparate alle compravendite: “Si ricorda che….ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società”.
 
L’articolo 9, Tuir, comma 4, dispone che il valore normale delle obbligazioni è determinato:

  • per le obbligazioni e gli altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese
  • per le obbligazioni e gli altri titoli non negoziati in mercati regolamentati, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 

Un caso particolare è rappresentato dal conferimento proporzionale in società quotate, poiché il valore normale, che come detto funge da corrispettivo, non può essere inferiore a quello dei titoli ricevuti, determinato come media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
Esemplificando, ipotizziamo che un titolo abbia un costo fiscale di 80 e un valore normale di 100. Ipotizziamo, ancora, che detto titolo sia conferito in una società quotata per liberare una quota di partecipazione dal valore normale di 110. In questo caso, il conferente realizza una plusvalenza pari alla differenza tra il costo fiscale del bene conferito e il valore normale delle azioni ricevute: 30 (110 - 80).
Se la conferitaria non fosse una società quotata, invece, la plusvalenza sarebbe pari alla differenza tra valore normale del titolo conferito e costo fiscale dello stesso: 20 (100 - 80).
 
Determinazione del differenziale
Dal tenore letterale dell’articolo 68 del Tuir, si evince che le plusvalenze/minusvalenze da cessione di obbligazioni e strumenti assimilati devono essere determinate in maniera analitica, come differenza tra prezzo di cessione, o corrispettivo in natura, e costo fiscalmente riconosciuto.
Il prezzo di cessione deve essere decurtato dei redditi di capitale maturati in capo al cedente ma non ancora riscossi.
I differenziali negativi o positivi sono fiscalmente rilevanti secondo il criterio di cassa, ma presentano una peculiarità. Il criterio di cassa, infatti, rileva solo dopo che il contratto di cessione ha prodotto i suoi effetti traslativi: fino a quel momento, eventuali somme percepite a titolo di acconto non rilevano.
 
Per esemplificare il concetto, si propone il seguente esempio.
Ipotizziamo che il costo fiscale dell’obbligazione sia pari a 100 euro e il prezzo di vendita sia pari a 500 euro.
Il contratto di cessione ha efficacia dall’anno T.
Nell’anno T-1 viene corrisposto un acconto di 300 euro.
Nell’anno T1 viene pagato il saldo.
Gli adempimenti dichiarativi del contribuente sono i seguenti:
T-1: nessun adempimento
T: plusvalenza = 240 euro = 400*300/500
T1: plusvalenza = 160 euro = 400*200/500.
 
Altra particolarità nella determinazione della base imponibile si ha in caso di pagamento dilazionato: pur non essendo possibile imputare le plusvalenze o le minusvalenze in maniera frazionata, l’imputazione avviene in maniera proporzionale.
Per chiarire il concetto si presenta il seguente esempio.
Un titolo del costo di 150 euro viene ceduto, nell’anno T, al prezzo di 500 euro. La plusvalenza è, quindi, di 350 euro.
Se il corrispettivo viene pagato negli anni T1 (300) e T2 (200), gli adempimenti dichiarativi sono i seguenti:
T1: plusvalenza = 210 euro = 350*300/500
T2: plusvalenza = 140 euro = 350*200/500
 
Regime impositivo
Similmente a quanto avviene per le partecipazioni non qualificate, il Dlgs 461/1997 prevede che il risultato della sommatoria dei differenziali positivi e negativi derivanti dalla cessione di obbligazioni e titoli similari sia assoggettato, se positivo, a un’imposta sostituiva con aliquota del 26 per cento.
Con riferimento a tali componenti di reddito, fatto salvo il caso di applicazione dei regimi di risparmio gestito e amministrato, non è previsto l’intervento di sostituti di imposta e, pertanto, il regime naturale è quello dichiarativo.
 
 

3 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 maggio 2017
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 18 maggio 2017

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