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Analisi e commenti

Per ogni volo 1 euro a passeggero

L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco

Oltre a recare numerose modificazioni di norme vigenti o "in evoluzione" (come quelle del Tuir), la legge finanziaria 2004 ha introdotto ex novo alcune disposizioni tributarie di non limitato impatto.
Di tali novità fiscali costituisce un esempio l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aerei, la quale interesserà ovviamente tutti i comuni nei quali siano presenti aeroporti civili e vi sia negli stessi movimento di passeggeri, concorrendo alle entrate tributarie proprie di tali enti locali.
Ma la funzione più rilevante di tale entrata tributaria sarà di provvedere al reperimento delle risorse necessarie al potenziamento della sicurezza delle installazioni di fronte ai pericoli connessi al terrorismo (soprattutto internazionale).
Il presente contributo intende illustrare caratteristiche e portata della nuova addizionale, introdotta dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003, con qualche riferimento ai principi generali in tema di fiscalità locale.

I diritti d'imbarco nella prassi dell'Agenzia delle Entrate
Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 31.7.2003, n. 164/E, le disposizioni in materia di diritti d'imbarco per l'uso degli aeroporti civili sono contenute nella legge 5.5.1976, n. 324.
Nella versione originaria, l'articolo 5 di tale atto normativo stabiliva che "il diritto (d'imbarco) è dovuto direttamente dal vettore che può rivalersene nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto".
A seguito delle modificazioni apportate dalla legge 15.2.1985, n. 25, il testo vigente dell'articolo 5 stabilisce che "il diritto (d'imbarco) è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
Contestualmente all'obbligo di versare il diritto, sorge dunque in capo al vettore il contestuale obbligo di esercitare la rivalsa nei confronti dei passeggeri.
Secondo l'Agenzia, il diritto d'imbarco corrisponde a un preciso obbligo giuridico a contenuto economico in capo al vettore a fronte delle prestazioni rese dal gestore dell'aeroporto al vettore medesimo; si delineano, quindi, due autonomi e distinti rapporti giuridici: il primo tra la società di gestione e il vettore, il secondo tra quest'ultimo e il passeggero.
In relazione al rapporto società di gestione/vettore, i diritti d'imbarco costituiscono il corrispettivo per i servizi attinenti alla movimentazione dei passeggeri resi negli aeroporti dalla società di gestione aeroportuale in forza di un rapporto avente natura contrattuale; essi vanno pertanto ricompresi nella previsione dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27.4.1990, n. 90, convertito dalla legge 26.6.1990, n. 165, ove è stato chiarito che tra i servizi non imponibili a Iva di cui all'articolo 9, n. 6), del Dpr n. 633 del 1972 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), devono comprendersi anche quelli relativi al movimento delle persone.
Il rapporto vettore/passeggero risulta del tutto autonomo rispetto a quello intercorrente tra il vettore e il gestore.
I diritti d'imbarco sono, infatti, dovuti direttamente dal vettore alla società di gestione, la quale non può rivalersi direttamente nei confronti del passeggero; quest'ultimo, per effetto del meccanismo della rivalsa esercitata dal vettore, risulta invece destinatario del mero onere economico rappresentato dai diritti d'imbarco (e non di obbligazioni giuridiche nei confronti del gestore).
La traslazione economica del costo sostenuto a tale titolo dal vettore nei confronti del passeggero, effettuata in occasione della prestazione di trasporto, rappresenta l'inserimento di una componente di costo tra quelle che concorrono a determinare il corrispettivo del servizio di trasporto.
Tenuto conto che l'Iva è caratterizzata dal fatto che si rende applicabile in tutti i passaggi economici, in presenza di due passaggi autonomi, uno dal gestore al vettore e uno dal vettore al passeggero, l'Agenzia delle Entrate ritiene l'imposta applicabile anche sul corrispettivo incassato a titolo di rivalsa del diritto di imbarco da parte del vettore.

Le previsioni della Finanziaria 2004
Solamente con riferimento all'anno 2004, il legislatore ha introdotto l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L'addizionale è determinata in modo "capitarlo", con ammontare pari a 1 euro per ogni passeggero imbarcato, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per la parte eccedente 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il ministero dell'Interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

  • il 20 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o confinanti con lo stesso, secondo la media delle seguenti percentuali:
    • percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime
    • percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati
  • con la finalità di pervenire a efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale sarà destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il prelievo di nuova istituzione si pone, dunque, da un lato, come una nuova entrata per gli enti locali, almeno per quelli di dimensioni maggiori, che ospitano insediamenti aeroportuali, e, dall'altro, come un'imposta "di scopo", finalizzata alla "messa in sicurezza" e al contrasto del crimine negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.
In verità, il vincolo di destinazione (che si sdoppia tra le due "causali" individuate, ovvero finanziamento degli enti locali e finanziamento della sicurezza) scatta solamente per l'eccedenza rispetto ai 30 milioni di euro. Al di sotto di tale soglia, si tratta di un'entrata fiscale ordinaria dello Stato.

Addizionale comunale ai diritti di imbarco - funzionamento e vincolo di destinazione

Misura dell'addizionale 1 euro per passeggero
Obbligo di versamento Vettore
Onere economico Passeggero
Destinazione delle entrate relative < euro 30.000.000 Stato (indifferenziate)
> euro 30.000.000 20% Comuni
80% Stato (sicurezza e contrasto del crimine)


Le schede di lettura del centro Studi del Senato
Le schede di lettura predisposte dal servizio Studi del Senato della Repubblica, rammentano che l'innovazione normativa in commento è stata introdotta attraverso l'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea del Senato, successivamente modificato dalla Camera.
Il servizio Studi rileva innanzi tutto che la norma andrebbe integrata con la previsione del soggetto al quale compete riscuotere e versare l'addizionale, nonché di quello al quale compete procedere al riparto.
Ragioni di ordine contestuale indurrebbero a ritenere che - come rappresentato nella tabella sopra esposta - il soggetto onerato degli obblighi di riscossione e versamento sia lo stesso che ha l'obbligo di riscuotere e versare i diritti d'imbarco, ovvero il vettore.
Il testo originario, approvato dal Senato, ha subito rilevanti modifiche, tra le quali sono segnalate:

  • l'istituzione dell'imposta per il solo anno 2004
  • la riassegnazione al fondo opera solo per la parte di gettito eccedente 30 milioni di euro
  • l'eliminazione dell'istituzione dell'imposta riferita alle merci (pari a 1 centesimo di euro per ogni chilogrammo di merce imbarcata)
  • la modifica della destinazione dell'introito (nonché, in parte, dei criteri di riparto), che ora risulta in larga parte finalizzato al finanziamento di interventi relativi alla sicurezza negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie.

Le "schede" rammentano altresì che la predetta legge 5.5.1976, n. 324, ha assoggettato il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile al pagamento:

  • del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili
  • del diritto di imbarco per passeggeri.

L'articolo 5 della legge ha fissato l'importo dei diritti per l'imbarco dei passeggeri in voli internazionali e ha demandato a un decreto ministeriale la fissazione dell'importo in voli interni.
Il diritto non è dovuto nel caso di continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero, né è dovuto per i bambini fino a due anni; per i bambini fino a dodici anni l'importo è ridotto alla metà.
Il diritto è dovuto direttamente dal vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggeri.
L'articolo 10, comma 9, della legge n. 537/1993, ha elevato per l'anno 1994 del 10 per cento la misura dei diritti per l'imbarco dei passeggeri in voli internazionali e nazionali; il successivo comma 10 ha stabilito che la misura dei diritti aeroportuali fosse annualmente determinata con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro delle Finanze tenendo conto dei seguenti obiettivi:

  • progressivo allineamento ai livelli medi europei
  • differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno
  • applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata
  • correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti
  • correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
  • conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.
In seguito, sono stati disposti ulteriori incrementi percentuali dei diritti aeroportuali.
Con decreto ministeriale 14.11.2000, la misura dei diritti aeroportuali è stata rideterminata in via provvisoria, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera Cipe 4.8.2000, n. 86/2000 e degli adempimenti ivi contemplati, con particolare riferimento all'elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo e alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali.
Relativamente ai diritti d'imbarco dei passeggeri nei voli interni e nei voli dall'Italia verso gli altri Paesi Ue, l'articolo 3 del decreto ministeriale ne ha fissato la misura in maniera differenziata per una serie di aeroporti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto; per gli scali non menzionati dal decreto, l'importo dei diritti d'imbarco è stato rideterminato in 3,72 euro).
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri nei voli internazionali è invece stato rideterminato nella misura di 8,25 euro.
A partire dal 1999, numerose integrazioni al diritto di imbarco sono state disposte in via temporanea attraverso una serie di decreti.
Da ultimo, il decreto ministeriale 14.3.2003 ha disposto che, fino alla rideterminazione, da effettuarsi entro il 30.3.2004, sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla delibera Cipe n. 86/2000, continui ad applicarsi il corrispettivo di euro 1,81, già determinato da precedenti decreti, quale integrazione del diritto di imbarco, per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito.
Infine, entro il 30.3.2004 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti deve, con proprio decreto, rideterminare l'importo sulla base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003, nonché delle risultanze della contabilità analitica e certificata che i gestori aeroportuali sono tenuti a presentare entro la data del 20.1.2004 al ministero stesso e all'Enac, in conformità alla delibera Cipe n. 86/2000.
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