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Analisi e commenti

Oic documento interpretativo 11:
valutazione titoli non immobilizzati

Disponibile in bozza dal 18 ottobre, rimarrà in pubblica consultazione fino al 2 novembre, eventuali osservazione possono essere inviate all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it

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Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, il decreto “Semplificazioni” (Dl n. 73/2022) ha introdotto la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.
Il documento interpretativo 11 dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) analizza tale opzione sotto il profilo tecnico contabile.

Nello specifico, le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 45 comma 3-octies).
La norma ha carattere transitorio e di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile.
La deroga si applica con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 73/2022) e potrà essere prorogata, con decreto del Mef, in base all’evoluzione della turbolenza dei mercati finanziari.

L’Oic ha chiarito che la possibilità di evitare la svalutazione riguarda i titoli iscritti nel bilancio 2021 e quelli acquistati durante l’esercizio 2022. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
La deroga non è applicabile nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole (ad esempio in caso di vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio).
In coerenza con la finalità agevolativa della norma, l’Organismo di italiano di contabilità ha precisato che è possibile esercitare la deroga solo per alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (come i titoli con diverso Isin di uno stesso emittente) e non considerarla, quindi, come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante.

I derivati non possono ricadere nell’ambito di applicazione della norma, ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante. Tali strumenti finanziari sono disciplinati dall’Oic 32 e sono valutati al fair value alla data di rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura del bilancio.
Ai titoli oggetto di deroga continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato (Oic 20) e conversione dei titoli in valuta estera (Oic 26).
Le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi (articolo 45 comma 3-decies).

Infine, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, nella nota integrativa vanno specificati i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.
Il documento interpretativo 11, pubblicato in bozza il 18 ottobre, rimarrà in pubblica consultazione fino al 2 novembre  2022; è possibile inviare eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

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