Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Le operazioni straordinarie che tengono in piedi il consolidato (2)

Fusioni e scissioni, occorre sempre considerare i requisiti generali di controllo

Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno scorso interviene nell’ambito del consolidato nazionale, dettando limiti ben precisi - all’articolo 4 - per i soggetti coinvolti nelle operazioni straordinarie cosiddette obbligatorie. Sono disposizioni normative che impongono agli organismi societari di adottare determinati comportamenti preclusivi della tassazione di gruppo (tuttavia, alcuni tipi di trasformazioni, seppur obbligatorie, consentono, in determinati casi, di conservare la validità dell’opzione effettuata). L’articolo 11, invece, rubricato “operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo”, considera, pur restando nell’ambito dei fatti diversi dalla normale gestione, casi riconducibili alla volontà del soggetto che li pone in essere: si tratta di operazioni volontarie, quali la fusione e la scissione.
 
 
 
FUSIONI CHE COINVOLGONO:          
SOCIETà CONSOLIDATE
 
Premesso che, in generale, la fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo, procediamo alla disamina dei casi ammissibili dal punto di vista fiscale.
 
1. per unione                                 
B   +   C  =  BC

 Questo tipo di fusione non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo si trasferisce alla società risultante dalla fusione che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
 
 

2. per incorporazione              
B   +   C    =   B
 
In questo caso la tassazione di gruppo non subisce interruzioni e la società beneficiaria eredita il termine che scade per ultimo.
 
 
FUSIONI CHE COINVOLGONO:          
SOCIETà CONSOLIDANTE - SOCIETà CONSOLIDATE

1. per unione       
   AA   +   B   =   AAB
 
Se dalla fusione tra la consolidante e una o più consolidate risulta una nuova società, vengono meno gli effetti del consolidato tra i vecchi soggetti (vi è interruzione parziale) senza che al reddito della controllante vengano sommati gli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto del pro rata patrimoniale e la residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquistati secondo il regime di neutralità fiscale per i trasferimenti infragruppo. Il nuovo soggetto continua come consolidante con le altre consolidate.
 
 

2.a per incorporazione                                  
AA   +   B   =   AA
 
Questa operazione estingue unicamente la tassazione di gruppo tra consolidante e società incorporata (interruzione parziale).
 
 

2.b per incorporazione                                  
AA   +   B   =   B
 
La fusione per incorporazione di società consolidante in società consolidata estingue la tassazione di gruppo tra la controllante e la controllata, che diventa a sua volta controllante nei confronti delle altre società controllate.
 
 
FUSIONI CHE COINVOLGONO:          
SOCIETà CONSOLIDANTE
SOCIETà CONSOLIDATE
SOCIETà NON INCLUSA NEL CONSOLIDATO
 
 

1.a per unione
AA   +   E   =   AAE
 
In presenza di tutti i requisiti generali previsti, il nuovo organismo societario può continuare la tassazione di gruppo come controllante.
 
1.b per unione
B   +   E   =   BE
 
La tassazione di gruppo si interrompe, con tutti gli effetti previsti dall’articolo 124 del Tuir.
Pur essendo un caso espressamente previsto (articolo 13, comma1, punto f) del decreto), potrebbe essere sottoposto all’interpello qualora vengano rispettati i requisiti generali previsti.
 
 

2.a per incorporazione                                  
AA   +   E   =   AA
 
La fusione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti generali.
 
2.b per incorporazione
AA   +   E   =   E
 
In questo caso, la tassazione di gruppo viene interrotta per tutti i soggetti partecipanti e al reddito della società incorporata vengono sommati gli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto del pro rata patrimoniale nonché la residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquistati secondo il regime di neutralità fiscale per i trasferimenti infragruppo.
 
 

2.c per incorporazione                 
B   +   E   =   B
 
Se la società consolidante continua ad avere il “pieno” controllo del soggetto beneficiario della fusione, l’originario esercizio dell’opzione conserva integralmente la sua validità.
 
2.d per incorporazione                                  
B   +   E   =   E
 
In questo caso, invece, vi sarà una interruzione parziale della tassazione di gruppo, con conseguente rivisitazione del perimetro di consolidamento.
 
 
SCISSIONI CHE COINVOLGONO:      
SOCIETà CONSOLIDATE
 
1. totale                                                         
B   =   C   +   D
 
In tale ipotesi, l’articolo 11, comma 4, consente alle beneficiarie di conservare la tassazione di gruppo, fermi restando i requisiti generali di controllo con la consolidante. Se non ci sono mutamenti della compagine sociale, la tassazione resta valida, infatti, per un periodo pari a quello della società scissa.

2. parziale                                                     
B   =   C    +    B
 
La tassazione di gruppo resta valida se non ci sono mutamenti della compagine sociale. La nuova società beneficiaria, avendone i requisiti, può usufruire, al pari della società beneficiaria preesistente, dei termini della società scissa.
 
 
SCISSIONI CHE COINVOLGONO:      
SOCIETà CONSOLIDANTE
1. totale                                                         
AA   =   BB   +   CC
 
Si verifica una interruzione del consolidato. A meno che, interpello alla mano, le beneficiarie non riescano a tenere in piedi la tassazione di gruppo, una in qualità di consolidante e le altre come consolidate. Tuttavia, anche in tale ipotesi, appare molto problematica la riconferma sia dei requisiti di controllo generali sia della compagine sociale iniziale.
 
 
2. parziale                                                     
AA   =   BB   +   AA
 
Il decreto prevede espressamente (articolo 11, comma 6) la possibilità di conservare la tassazione di gruppo, fermi restando i requisiti generali.
 
 
SCISSIONI CHE COINVOLGONO:      
SOCIETà CONSOLIDANTE
SOCIETà CONSOLIDATE
SOCIETà NON INCLUSE NEL CONSOLIDATO
 
1.a.1 totale                                                    
AA   =   E1   +   E2
 
Se la scissione coinvolge una consolidante e tutte e due le beneficiarie sono esterne, va da sé che il consolidato si estingue.
 
1.a.2 totale                                                    
AA   =   E   +   BB
 
In questo caso, la società risultante da una scissione totale della consolidante può decidere di restare all’interno della tassazione di gruppo, ricorrendo all’interpello.
 
1.b.1 totale                                                    
B   =   E1   +   E2
 
La scissione totale di consolidata con fuoriuscita di entrambe le beneficiarie estingue immediatamente la tassazione di gruppo, in quanto si modifica, irrimediabilmente, la compagine sociale.
 
1.b.2 totale                                                    
B   =   E   +    D
 
Il comma 5 dell’articolo 11, poco chiaro, in verità, lascia supporre che se da una consolidata scissa risultano due società, di cui una consolidata e una esterna, la tassazione resta di gruppo qualora la beneficiaria “interna” conservi i requisiti di cui all’articolo 117 del Tuir.
 
2.a parziale                                                    
AA   =   E   +   AA
 
La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermi restando i requisiti generali previsti.
 
2.b parziale                                                   
B   =   E   +   B
 
Gran parte delle operazioni straordinarie che comportano la variazione del perimetro di consolidamento meriterebbero di essere sottoposte alla procedura di interpello, specie quando vi siano modifiche alla compagine sociale.
 
 
LIQUIDAZIONI
In linea di massima, la liquidazione può avvenire per due motivi: l’imprenditore decide di voler interrompere l’attività (e allora le legge stabilisce gli adempimenti da seguire per la liquidazione – ordinaria - delle società di capitali, essendo invece facoltativi in presenza di altri soggetti societari) oppure, nel caso della liquidazione coatta, viene posto, giudizialmente, a carico del soggetto operante l’obbligo di procedere alla liquidazione. In quest’ultimo caso, gli organi nominati procedono a comunicare all’Agenzia le sopravvenute cause di interruzione.
 
 
 
2. fine – La prima puntata è stata pubblicata su FiscoOggi di mercoledì 15 settembre
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/operazioni-straordinarie-che-tengono-piedi-consolidato-2