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Analisi e commenti

Piccole imprese, placet Ue
all’estensione dell’esonero Iva

Il via libera consente di superare il precedente limite che fissava la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale ai soggetti passivi con volume d’affari fino a 65mila euro

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L’Italia dopo aver esteso, con la legge di bilancio 2023, a 85mila euro il limite per fruire del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, riceve, la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea per l’esonero, a favore degli stessi contribuenti, dall’imposta sul valore aggiunto dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024

 

Il regime speciale Iva di esenzione per le piccole imprese
La direttiva Iva (n. 2006/112/Ce, titolo XII, capo 1) prevede che gli Stati membri possano applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall’imposta, per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi una determinata ed esigua soglia.
L’agevolazione consente agli operatori economici, destinatari della deroga, di:

  • non addebitare l'imposta sulle forniture
  • non detrarre l'Iva sugli acquisti.

La possibilità, da parte dei singoli Paesi di applicare norme speciali, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, sulle piccole imprese è stata prevista inizialmente dalla seconda direttiva (n. 67/228/Cee, articolo 14).
In seguito, a regime, a eccezione degli Stati membri (tra cui l’Italia) che si sono avvalsi della facoltà fin dal primo momento, è possibile esentare dall'Iva, previa apposita autorizzazione delle istituzioni di Bruxelles, soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi 5mila euro o pari valore in moneta nazionale (direttiva Iva, articolo 285, rubricato “Franchigia d'imposta”).
La procedura per richiedere l’applicazione del regime speciale prevede (direttiva Iva, articolo 395, paragrafo 1) che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure di deroga alle disposizioni della citata direttiva con una duplice finalità:

  • semplificare la riscossione dell’imposta
  • evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le deroghe concesse agli altri Paesi membri
Attualmente anche altri Stati comunitari sono stati autorizzati a fruire della citata deroga, seppur con limiti differenti, quali:

  • i Paesi Bassi e il Belgio fino a 25 mila euro
  • Malta, il Lussemburgo, la Polonia, la Lettonia e l'Estonia, tra 30mila e 40mila euro
  • la Croazia, l'Ungheria e la Slovenia tra 40mila e 50mila euro
  • la Lituania, la Cechia e la Romania da 55mila a 88.500 euro.

Lo status quo dell’Italia
Il nostro Paese ha chiesto, per la prima volta nel 2007, di esentare dall'Iva, su opzione, i soggetti passivi con un volume d'affari annuo non superiore a 30 mila euro, poiché la sua struttura economica era costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti. In aggiunta vi era la precisa volontà di semplificare gli adempimenti per le piccole aziende e, contestualmente, agevolare la riscossione dell'Amministrazione fiscale.
Il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la citata richiesta (decisione n. 2008/737/Ce) fino al 31 dicembre 2010 e, in seguito, dopo svariate proroghe di rinnovo e ulteriore estensione dell’agevolazione (decisioni n. 2010/688/Ue, n. 2013/678/Ue n. 2016/1988/Ue) ha permesso al nostro Paese di esentare, fino al 31 dicembre 2024, le piccole imprese con volume d’affari non superiore a 65 mila euro (decisione n. 2020/647/Ue).

Richiesta di esenzione fino a 85 mila euro con impatto trascurabile
Da ultimo, con lettera trasmessa alla Commissione europea lo scorso 29 novembre, l'Italia ha chiesto di elevare la soglia della misura vigente summenzionata, portandola a 85 mila euro nel periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Misura che avrebbe, comunque, natura facoltativa, permettendo alle piccole imprese di applicare il regime ordinario dell'Iva.
La domanda del nostro Paese ha la finalità di:

  • ridurre ulteriormente gli adempimenti (ad esempio, tenuta dei registri o presentazione della dichiarazione) e, di conseguenza, gli oneri amministrativi ed i costi di conformità per le microimprese. Obiettivo anche dell'Unione europea messo nero su bianco nella comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in piccolo” - Uno “Small Business Act” per l'Europa
  • incentivare significativamente lo sviluppo delle start-up e il consolidamento della loro attività economica
  • concentrare le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità destinando ulteriori risorse alla lotta contro le frodi e al rafforzamento dell'applicazione dell'attuale sistema.

L'Italia, a supporto della propria richiesta, ha comunicato che, stando alle dichiarazioni Iva presentate per il periodo d’imposta 2019:

  • solo 63.441 dei 229.563 soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è compreso tra 65.001 e 85.000 euro potrebbero aderire al regime speciale, ossia poco più dell'1,1 % del numero totale di imprese (quantificate in 5.580.863)
  • l'introduzione della misura speciale comporterebbe una riduzione di imposta dello 0,06 % circa, ovvero 80,8 milioni di euro incidenti sul bilancio per il 2023, determinando un effetto trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

La legge di bilancio 2023 aveva già anticipato l’agevolazione
Il nostro Paese, con l’ultima legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre scorso, aveva già previsto l’ampliamento del regime forfetario per i piccoli contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni) dal periodo d’imposta 2023, a un limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente pari a 85mila euro. Possibilità, come esaminato, sottoposta all’ottenimento di una deroga comunitaria per quanto attiene l’esenzione dall’Iva (vedi articolo “Legge di bilancio 2: più facile diventare e rimanere forfetario”)

Accordo comunitario
Il Consiglio dell’Unione europea, considerato che la richiesta temporanea dell’Italia, nonché le motivazioni addotte, sono risultate coerenti con la direttiva n. 2020/285/Ue per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, ha autorizzato la deroga alla direttiva Iva con la decisione n. 2023/664/Ue abrogando, contestualmente, la precedente (n. 2020/647/Ue).

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