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Analisi e commenti

Prestazioni "musicali". La natura determina l'inquadramento fiscale - 2

La cessione del diritto d'autore da parte del suo titolare genera redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo

nota musicale
Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo
L'articolo 53, comma 2, del Tuir prevede che "sono inoltre redditi di lavoro autonomo" i redditi "derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno". Tali redditi, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, del Tuir "sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese" ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Il concetto di opera dell'ingegno
Il Codice civile (articoli 2575-2583) fissa i principi generali del diritto d'autore; è dunque necessario rifarsi alla disciplina più particolareggiata contenuta nella legge 633/1941 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") la quale, all'articolo 2, ne fornisce un elenco indicativo e individua nella creatività (necessità di apportare qualche novità al patrimonio culturale esistente), nella originalità (l'opera deve possedere caratteristiche di originalità che la differenzino rispetto ad altre consimili) e concretezza (l'opera deve essere espressa in forma idonea a essere resa pubblica e riprodotta) i requisiti essenziali che l'opera dell'ingegno, per poter essere definita tale e risultare quindi soggetta alla predetta tutela, deve evidenziare.

Trattamento fiscale
Sul piano generale, l'utilizzazione economica è da configurarsi alternativamente sia come cessione che come concessione in uso di un'opera. In effetti, nel momento in cui l'autore si spoglia della sua creatura, si esonera dall'impegno organizzativo futuro per la concreta utilizzazione della stessa; il cedente difatti delegherebbe il cessionario circa l'utilizzazione dell'opera, e il corrispettivo pattuito della cessione diventa una sorta di capitalizzazione anticipata del reddito stesso, percependo in anticipo dei frutti che avrebbe dovuto percepire anno per anno.

Riguardo al profilo dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, tale fattispecie è idonea a produrre redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo qualora l'utilizzazione stessa sia effettuata da parte dello stesso autore o inventore e sempre che tali redditi non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Diversamente, se l'utilizzazione è effettuata da altri soggetti (eredi, legatari o cessionari) si produrrà in capo a questi ultimi un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir; tale ultima norma, infatti, facendo salvo il disposto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, riguarda esclusivamente i soggetti che cedono i diritti d'autore e che non siano gli autori e inventori (ad esempio, eredi o cessionari dei diritti) e sempre che i redditi "non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

Ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, il corrispettivo percepito per la cessione del diritto d'autore da parte del suo titolare rappresenta reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, sempre che non sia conseguito nell'esercizio di un'impresa commerciale.
Pertanto, il relativo reddito, dovrà essere dichiarato nel modello Unico nella sezione III, quadro RL, rigo 25. Si precisa che, per i soggetti che possono utilizzare il modello 730, tali redditi dovranno essere dichiarati nel rigo D3. Al contrario, andranno inseriti nel rigo RL13 del modello Unico i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio, eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito, il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso, va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Regime dei contribuenti minimi
I commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato e agevolato (regime dei "contribuenti minimi") per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti ivi definiti, alla nozione di "attività minima". In ragione di ciò, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
  • nell'anno solare precedente:
  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro
  2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione
  3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
  • nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del Dpr 633/1972, di presumere la sussistenza dei requisiti suesposti. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale pari al 20 per cento.

Minimi e prestazioni occasionali
La circolare 13/2008 dell'agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 30mila euro per l'accesso o la permanenza nel regime dei minimi è riferito ai ricavi o compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni. In questi termini, i compensi di lavoro autonomo occasionale, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, non rilevano per la verifica del superamento del limite dei 30mila di ricavi o compensi.

Musicista lavoratore autonomo che svolge cessione di diritti d'autore
La risoluzione dell'agenzia delle Entrate 311/2008 ha espresso il principio in base al quale la rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d'autore è collegata ai fini dell'applicabilità del regime dei "minimi" alla posizione del contribuente nel suo insieme e non alla specifica attività svolta. Di modo che la cessione del diritto d'autore - realizzandosi nell'ambito dell'attività professionale e avendo per oggetto l'opera di cui successivamente viene concesso ad altri il diritto allo sfruttamento economico - riconduce i relativi proventi nella sfera del reddito professionale. In buona sostanza, lo stretto legame tra l'attività normalmente svolta (nel caso del musicista) e la cessione dei diritti d'autore (di riproduzione delle proprie opere musicali) contribuisce a dimensionare e caratterizzare l'attività normalmente svolta dal contribuente, giustificando l'attrazione nel reddito professionale in regime dei "contribuenti minimi" anche dei redditi conseguiti tramite la cessione dei diritti d'autore. Con la conseguenza che la concorrenza di tali proventi nel reddito di lavoro autonomo potrà determinare la fuoriuscita dal regime speciale, qualora si verifichi il superamento del limite dei 30mila euro di compensi. Peraltro, la risoluzione ha conseguentemente precisato che "qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace all'obbligo di certificazione dei compensi prevista per tale regime dall'art. 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007 ed è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 105".

2 - continua (la prima parte è stata pubblicata lunedì 28)

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