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Analisi e commenti

Presupposti e modalità operative
della mediazione tributaria - 10

Se l'accordo non si perfeziona, il contribuente può costituirsi in giudizio o rinunciare a proseguire il contenzioso, rendendo definitivo l'atto impositivo originario

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Lo spirito della disciplina prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, applicabile agli atti impugnabili, emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati dal 1° aprile 2012, di valore non superiore a 20mila euro, è quello di risolvere, in via stragiudiziale, una potenziale controversia prima che la stessa venga portata a conoscenza del giudice tributario. Ma può anche accadere che contribuente e Agenzia delle Entrate non raggiungano un accordo e la mediazione tributaria non si concluda; in questo caso, la fase amministrativa termina e si instaura l'effettivo rapporto processuale.

La procedura dell'ufficio
La norma prevede che decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, senza che sia stato notificato l'accoglimento o conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate può attivarsi e comunicare il diniego al contribuente nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere all'annullamento dell'atto o per concludere la mediazione.
La trattazione dell'istanza di mediazione è effettuata dalle "apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili", ai sensi del comma 5 dell'articolo 17-bis, individuate dalla circolare n. 9/2012 negli Uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali.
L'accordo di mediazione è firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato.

La notifica degli atti del procedimento di mediazione
Il provvedimento di accoglimento o il diniego dell'istanza di mediazione tributaria possono essere notificati come qualsiasi atto tributario, ai sensi dall'articolo 60 del DPR n. 600/1973, o comunicati più celermente tramite posta elettronica certificata (Pec).
Gli atti inerenti al procedimento di mediazione attengono alla fase amministrativa, antecedente al processo tributario, ecco il motivo della loro possibile notifica mediante Pec.
Deve essere ancora avviato, infatti, il processo tributario telematico. Dalla data di entrata in vigore del Dl n. 98/2011 (6 luglio 2011), nel caso in cui venga instaurato un ricorso alla Commissione tributaria provinciale, l'indirizzo di Pec del difensore e delle parti dovrà essere obbligatoriamente indicato (articoli 16, comma 1-bis, e 18, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 546/1992) e, qualora il difensore non osservi tale obbligo, il contributo unificato verrà aumentato della metà. Tuttavia, solo a seguito della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 39, comma 8, lettera d), del Dl n. 98/2011, sarà possibile notificare tramite Pec gli atti del processo tributario, compreso il ricorso e l'istanza di mediazione, che potrebbe trasformarsi in ricorso nel caso di infruttuoso epilogo della stessa.
La circolare n. 9/E del 19 marzo ha precisato che il provvedimento di accoglimento o il diniego dell'istanza potranno essere comunicati anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall'istante in caso di particolari esigenze di speditezza e celerità del procedimento amministrativo di mediazione.

Come ricevere la notifica tramite Pec
Non è una novità la notifica tramite Pec degli atti amministrativi. In via generale, è già prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e, in virtù del combinato disposto degli articoli 6 e 48 dello stesso Cad, può essere utilizzata anche per il procedimento di mediazione.
L'articolo 48, comma 2, del Cad prevede che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite Pec, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
La circolare n. 9/2012 ha chiarito che, per avere tramite Pec conoscenza dell'accoglimento o diniego dell'istanza di mediazione, è necessario procedere secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Cad. In particolare, bisogna indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, come indicato dal modello allegato alla circolare n. 9/2012. In tal modo, il contribuente manifesta il suo assenso a che l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di mediazione siano inviate tramite Pec.
Tale dichiarazione vincola solo il dichiarante e non l'Agenzia, la quale, comunque, ha precisato che utilizzerà la Pec quale mezzo preferenziale di comunicazione al contribuente degli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione.

Cosa può fare il contribuente per tutelarsi: il ricorso
Avverso il diniego o il provvedimento di accoglimento parziale non è possibile opporre ricorso, non si tratta di atti impugnabili, ma il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso.
Se la mediazione tributaria non è stata conclusa o non si è perfezionata per mancato versamento delle somme dovute a seguito dell'accordo, il contribuente può costituirsi in giudizio o rinunciare a proseguire il contenzioso, rendendo definitivo l'atto impositivo originario.
L'articolo 17-bis, comma 9, stabilisce che "Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale". Da tali date si computano, dunque, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente. In pratica, anche se istanza e ricorso sono coincidenti, è bene considerare che possono succedersi due fasi, la prima amministrativa e la seconda processuale, e che solo l'istanza depositata dal contribuente presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalle date sopra indicate, produce gli effetti del ricorso.

Il diniego vale come controdeduzioni dell'ufficio
Il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, vale come atto di controdeduzioni. Nel diniego, l'Agenzia espone in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria.
Nel giudizio eventualmente instaurato viene esaminato il corretto espletamento del procedimento di mediazione, anche ai fini della liquidazione delle spese.
L'Agenzia, dunque, sarà molto scrupolosa nel valutare le ragioni del contribuente non solo per evitare il contenzioso ma anche perché all'interno dell'atto di diniego dovranno essere descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, sia al fine di chiedere la condanna del contribuente al pagamento delle somme di cui al comma 10 dell'articolo 17-bis, sia allo scopo di illustrare al giudice i motivi in base ai quali si è ritenuto di disattendere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La ratio del nuovo istituto è proprio quella di instaurare un dialogo sistematico con il contribuente per ridurre i rinvii alla fase giurisdizionale. La circolare n. 9/2012 rafforza la nuova visione del rapporto tra chi paga le imposte e l'Agenzia delle Entrate, improntata al principio di buona amministrazione e sulla centralità della obbligatoria valutazione del comportamento delle parti, trasfuso anche nel diniego in caso di esito negativo della mediazione.

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