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Analisi e commenti

Presupposti e modalità operative
della mediazione tributaria - 11

Se entro 90 giorni da quando l'ufficio ha ricevuto l'istanza non è notificato il suo accoglimento o formalizzato l'accordo, scattano i 30 giorni per costituirsi in giudizio

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La circolare n. 9/2012, nell'illustrare il nuovo istituto della mediazione tributaria, previsto dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, affronta anche il tema dell'instaurazione del giudizio dinanzi la Commissione tributaria provinciale.
Si tratta di una fase giurisdizionale solo eventuale cui si accede, su impulso del contribuente, ove non si pervenga a una conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione. Il contribuente, infatti, potrà valutare l'eventuale prosecuzione del contenzioso provvedendo alla sola costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale nei termini individuati dall'articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, atteso che la notificazione dell'istanza equivale alla notificazione del ricorso.
La circolare si sofferma in particolare sulla costituzione in giudizio del contribuente fornendo chiarimenti anche in ordine alle particolari ipotesi dell'impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione, dell'impugnazione cumulativa e del mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione.

La decorrenza dei termini per la costituzione
Viene innanzitutto chiarito che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, stabilito dall'articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
  • a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della direzione provinciale o regionale, qualora entro tale termine non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato formalizzato l'accordo di mediazione
  • a quello di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni (se il contribuente riceve comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni).
Con riferimento alla prima ipotesi, la circolare specifica che il termine dei 90 giorni utile per la trattazione dell'istanza decorre dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'ufficio; inoltre, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale, per detto termine non trova applicazione la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742/1969.

Al termine di costituzione in giudizio si applica la sospensione feriale
La sospensione dal 1° agosto al 15 settembre si applica invece al termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della Ctp, trattandosi di termine relativo a un atto processuale.
Ne consegue che, qualora il diniego o l'accoglimento parziale dell'istanza siano portati a conoscenza del contribuente nel periodo di sospensione feriale o in detto periodo venga a cadere il termine di 90 giorni previsto dal comma 9 dell'articolo 17-bis, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre a partire dal 16 settembre.

La necessaria conformità
La circolare specifica che il ricorso depositato dal contribuente presso la segreteria del Giudice deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, pena l'inammissibilità dello stesso.
Come è ovvio, il ricorrente potrà depositare, successivamente alla costituzione in giudizio, documenti e memorie, anche integrative, ai sensi degli articoli 24 e 32 del Dlgs n. 546/1992.

Il contributo unificato per la costituzione in giudizio
La costituzione in giudizio del contribuente realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato (vedi circolare ministeriale n. 1/DF del 21 settembre 2011), che grava su chi propone l'istanza e insorge al momento del deposito del ricorso nella segreteria dell'Organo giurisdizionale.

La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione
Con riferimento alle controversie relative ad atti emessi dall'Agente della riscossione (ad esempio, le cartelle di pagamento), la circolare chiarisce che il contribuente, se solleva eccezioni riguardanti sia l'attività svolta dall'Agenzia delle Entrate sia quella dell'Agente della riscossione, notificando il ricorso a entrambi, è tenuto comunque a presentare l'istanza prevista dall'articolo 17-bis.
Al riguardo, viene precisato che anche in tale ipotesi il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre:
  • dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza
  • dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza prima del decorso dei 90 giorni.
Ciò - specifica il documento di prassi - è in linea con la ratio dell'istituto che, avendo una funzione deflativa del contenzioso, non concepisce uno sdoppiamento degli adempimenti processuali inerenti a un'unica controversia.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere che il contribuente debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza per la sola parte del ricorso riguardante l'Agente della riscossione, laddove il termine di 90 giorni per l'esame dell'istanza stessa, limitatamente all'attività dell'Agenzia, è ancora pendente.
La correttezza della soluzione adottata risulta ancora più evidente ove si consideri che, in tali fattispecie, l'eventuale conclusione positiva del procedimento di mediazione con l'Agenzia delle Entrate farebbe venir meno l'intera controversia e, dunque, l'interesse del contribuente alla costituzione in giudizio.
Tale conclusione, inoltre, si rivela anche più economica per il contribuente (evitando, tra l'altro, il versamento del contributo unificato) rispetto alla denegata ipotesi di sdoppiamento dei termini che richiederebbe una ben più onerosa rinuncia successiva al procedimento giurisdizionale ormai avviato.
In conclusione, la circolare giunge a una soluzione rispettosa dei principi di economia amministrativa e processuale, nonché della funzione deflativa dell'istituto in questione.

La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa
Nell'ipotesi di impugnazione di una pluralità di atti con il medesimo ricorso, atteso che il valore della lite va individuato con riferimento a ciascun atto impugnato, per gli atti di valore non superiore a 20mila euro, il contribuente è tenuto a osservare il procedimento di cui all'articolo 17-bis.
Anche nelle suddette ipotesi, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio - mediante il deposito dell'unico ricorso che impugna la pluralità di atti - decorre dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Agenzia, prima del decorso di 90 giorni, rigetta o accoglie parzialmente l'istanza.

La costituzione in giudizio in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione
Da ultimo, la circolare affronta la tempistica della costituzione in giudizio del contribuente nell'ipotesi in cui quest'ultimo, in seguito all'accordo di mediazione, non abbia provveduto al versamento integrale delle somme dovute ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale.
In tal caso, stante il mancato perfezionamento della mediazione, l'atto originario continua a produrre effetti e il contribuente potrà valutare l'eventuale instaurazione del giudizio mediante il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice.
A questo proposito, il contribuente che intende attivare la fase giurisdizionale dovrà considerare che il termine per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo al compimento dei 90 giorni previsti dal comma 9 dell'articolo 17-bis.

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