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Analisi e commenti

Presupposti e modalità operative
della mediazione tributaria - 2

L’istanza deve contenere le ragioni volte all’annullamento totale o parziale dell’atto e indicare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali si fonda la richiesta

stretta di mano
L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992 prevede che a introdurre la procedura di mediazione, finalizzata a valutare le concrete possibilità di evitare il contenzioso avverso gli atti dell’Agenzia dell’entrate, sia una specifica istanza.
Quest’ultima, trascorsi 90 giorni dalla sua proposizione senza che sia stato notificato l’accoglimento o sia stata conclusa la mediazione, si converte di diritto nell’atto introduttivo del successivo giudizio, producendo gli effetti del ricorso giurisdizionale.
Un fac-simile di istanza è stato allegato alla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012.
 
Istanza di mediazione: a chi va presentata
Destinatario dell’istanza in esame è la direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (trovando applicazione l’articolo 10 del Dlgs n. 546/1992). Con riguardo alle controversie aventi a oggetto atti emanati dai Centri operativi, per effetto del comma 10 dell’articolo 5 del Regolamento di amministrazione, vale il criterio seguente:
  • ove sia impugnato un atto emesso nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento di cui all’articolo 28 del Dl n. 78/2010 (controlli nei confronti dei soggetti che, in base all’incrocio dei dati provenenti dall’Inps, risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente), l’istanza va notificata alla direzione provinciale cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso ovvero alla direzione regionale, qualora si tratti di atti emessi da quest’ultima nell’ambito delle sue specifiche competenze;
  • nel caso di impugnazione di altri atti emessi dai Centri operativi (relativi a rimborsi nei confronti di contribuenti non residenti o ai crediti d’imposta previsti dalle leggi speciali), l’istanza andrà notificata direttamente a questi ultimi.
 
Contenuto
Per effetto del richiamo agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del Dlgs n. 546/1992 da parte del comma 6 dell’articolo 17-bis, all’istanza è applicabile la disciplina propria del ricorso giurisdizionale in tema di forma, obbligo di assistenza tecnica, oggetto, modalità di proposizione e costituzione. Conseguentemente, nella domanda introduttiva del procedimento di mediazione il contribuente deve indicare gli elementi previsti a pena di inammissibilità del ricorso, vale a dire la direzione nei cui confronti è avviato il procedimento in esame, i propri dati identificativi (comprensivi di codice fiscale) e, nel caso di persona giuridica, anche quelli dell’eventuale rappresentante legale, la residenza o la sede legale ovvero il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato.
 
Per consentire un rapido scambio di comunicazioni tra l’istante e l’ufficio legale che cura la procedura, deve essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Altro dato da evidenziare nell’istanza è il valore della controversia, rilevante al fine di stabilire l’obbligatorietà della fase di mediazione. L’istanza di mediazione deve inoltre contenere le ragioni contestative volte all’annullamento totale o parziale dell’atto e indicare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si chiede il predetto annullamento, nonché le argomentazioni a supporto della proposta di mediazione eventualmente formulata nell’istanza.

Quanto alla possibilità di un’unica istanza relativa a più atti impugnabili, la circolare n. 9/2012 ammette tale ipotesi assimilandola alla redazione di un ricorso cumulativo (che però non determina, nel caso di mediazione, la riunione dei procedimenti, i quali restano separati). Da ultimo, l’istanza deve essere accompagnata dalla copia dell’atto contro cui si indirizza e dai documenti che il contribuente intende eventualmente depositare insieme al ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato. L’allegazione di tali documenti, richiesta dalla norma in virtù del richiamo testuale all’articolo 22, comma 4, del Dlgs n. 546/1992, consente all’ufficio di valutare con immediatezza i fatti e le ragioni giuridiche addotte dal contribuente a sostegno dell’istanza. 

Tempistica
L’istanza va notificata, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare o, nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, dopo il novantesimo giorno dalla domanda presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992).
Al termine di proposizione dell’istanza si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (legge n. 742/1969). Inoltre, ove venga attivata la procedura di accertamento con adesione, trova applicazione il comma 3 dell’articolo 6 del Dlgs n. 218/1997, per cui il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione
Quanto al termine di 30 giorni, prescritto dall’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992 per la costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, esso deve computarsi decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione, qualora la stessa non risulti accolta ovvero nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione si concluda con esito negativo. Peraltro, ove l’Agenzia respinga o accolga parzialmente le richieste del contribuente anteriormente ai previsti 90 giorni, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego o dell’accoglimento parziale dell’istanza.
 
Effetti
La circolare n. 9/2012 distingue tra effetti sostanziali e processuali dell’istanza di mediazione.
In particolare, il documento di prassi rileva come la notifica dell’istanza di mediazione all’Agenzia delle entrate produca primariamente l’effetto (sostanziale) di interrompere il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto.
Di contro, gli effetti (processuali) del ricorso conseguono all’istanza solo in caso di insuccesso del procedimento di mediazione. Fra di essi, particolare rilevanza assume la cristallizzazione della materia del contendere, nel senso che le ragioni di dissenso e le censure alla pretesa fiscale indicate nell’istanza, ove non accolte con conseguente instaurazione della fase processuale, impediranno qualsiasi integrazione degli originari motivi di contestazione. Pertanto, risulta inammissibile il motivo di ricorso, proposto innanzi al giudice tributario, per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione. Né è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso, eccetto che per l’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 24 del Dlgs n. 546/1992, ossia quando risulti necessario a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione tributaria.
 
Sempre in tema di effetti, la circolare n. 9/2012 chiarisce un ulteriore aspetto, sinora assai discusso: la presentazione dell’istanza di mediazione, così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato; tuttavia, in calce all’istanza, il contribuente può richiedere che la riscossione venga sospesa in via amministrativa.
 
Contributo unificato
L’istanza presentata all’ufficio non è assoggettabile all’imposta di bollo, poiché, come precisato nella risoluzione n. 13/2011, fra gli atti esenti di cui all’articolo 5 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972, vi sono quelli “prodotti nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie”.
Per quanto riguarda il contributo unificato, la circolare definisce puntualmente l’unica ipotesi in cui esso risulta dovuto: è il caso in cui a seguito del diniego dell’Agenzia alla richiesta dell’annullamento dell’atto o del mancato raggiungimento dell’accordo di mediazione, il contribuente depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
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