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Analisi e commenti

Presupposti e modalità operative
della mediazione tributaria - 9

L’accordo è da considerarsi, ad eccezione dei casi in cui l’atto oggetto dell’istanza sia da annullare perché totalmente infondato, come il traguardo del procedimento

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Se è vero che con la mediazione tributaria il legislatore ha avuto come obiettivo primario quello della deflazione del contenzioso, è tanto più vero che l’obiettivo sarà raggiunto ogniqualvolta un’istanza presentata dal contribuente non si trasformi in un ricorso che vada a infoltire il già importante numero dei giudizi tributari.
In una tale ottica, pertanto, l’accordo di mediazione è da considerarsi (ad eccezione dei casi in cui l’atto oggetto dell’istanza sia da annullare perché totalmente infondato) come la mèta del procedimento di mediazione.

A tal proposito, la circolare n. 9/E del 19 marzo ha chiarito che si ha accordo di mediazione quando:
  • l’ufficio riscontra la fondatezza della proposta di mediazione - espressa in termini completi e concreti - contenuta nell’istanza presentata dal contribuente e viene sottoscritto il relativo accordo in cui è stata trasfusa l’originaria proposta
  • dopo aver constatato l’assenza di una proposta di mediazione del contribuente nell’istanza presentata, l’ufficio, se ricorrono i presupposti, formula una proposta motivata di mediazione, completa di rideterminazione della pretesa tributaria e il contribuente sottoscrive l’accordo di mediazione
  • le parti, a seguito del contraddittorio, convergono verso posizioni comuni e sottoscrivono l’accordo di mediazione.
 
Da quanto sopra descritto emerge che l’accordo si conclude al momento della sottoscrizione di un atto nel cui corpo sono presenti, tra l’altro, gli importi dovuti a seguito della mediazione e le modalità di versamento degli stessi.
L’accordo di mediazione deve essere sottoscritto dall’ufficio e dal contribuente.
La sottoscrizione può avvenire contestualmente o in momenti diversi. Nell’ultima ipotesi, la data di conclusione coincide con quella dell’ultima sottoscrizione.
 
Al fine di una maggiore celerità del procedimento, l’accordo - come chiarito nella circolare - può concludersi anche per mera accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti. In tal caso, l’elemento necessario e sufficiente per poter aderire alla proposta di mediazione è la perfetta identità tra proposta formulata e atto su cui si aderisce. Chi accetta la proposta (che, ovviamente, deve presentare caratteri specifici e concreti soprattutto in riferimento alla determinazione delle somme dovute e alle modalità di versamento delle stesse), pertanto, esprime la chiara e univoca determinazione ad aderire integralmente nei termini in cui la medesima proposta è stata formulata, senza alcuna possibilità di modificarne il contenuto.
Resta bene inteso, infatti, che tale procedura di conclusione dell’accordo presuppone un’identità di intenti che non può venire meno. Ove le parti presentino dei punti divergenti possono, comunque, innescare il momento del contraddittorio e trovare in quella sede una posizione comune da cristallizzare nell’accordo di mediazione.
 
Per quanto riguarda l’ufficio, l’accordo deve essere firmato dal direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato.
Il contribuente, invece, nel demandare ad altri la gestione della fase prettamente amministrativa della mediazione, può:
  • nel caso in cui si avvalga dell’assistenza tecnica di un difensore, ampliare i poteri dello stesso, prevedendo, nella procura alle liti o in un atto separato, anche quello di concludere la mediazione
  • conferire una procura speciale ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973, che disciplini la rappresentanza e l’assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari, anche in considerazione dell’intervenuto avallo della giurisprudenza di legittimità circa la possibile applicazione in tutti i settori del diritto tributario di una norma che, di fatto, è riferita alla materia dei tributi erariali diretti. Naturalmente, tale tipo di procura speciale soggiace alle “regole” impartite dall’articolo 1392 cc, ai sensi del quale è previsto che “non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Non è quindi ammessa una procura orale alla mediazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1396 cc, “Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. [..] Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”.
 
Permane sempre e comunque la possibilità, per il contribuente, di sottoscrivere personalmente l’accordo di mediazione.
Il momento della sottoscrizione dell’accordo di mediazione rileva per il computo dei termini entro cui effettuare il versamento. Infatti, una mediazione conclusa non è una mediazione perfezionata: per il perfezionamento, è necessario versare quanto dovuto a seguito dell’accordo raggiunto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
In particolare, nel caso di sottoscrizione simultanea, nulla quaestio (il versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo).
Se l’accordo è stato raggiunto mediante l’adesione alla proposta di una delle parti, il termine dei venti giorni deve essere calcolato:
  • dalla spedizione dell’atto di adesione da parte del contribuente che l’ha sottoscritto, quando la proposta sia stata formulata dall’ufficio
  • dal ricevimento, da parte del contribuente, dell’atto di adesione dell’ufficio, se la proposta era contenuta nell’istanza di mediazione presentata dal contribuente.
 
La pretesa tributaria rideterminata nella misura fissata dall’accordo di mediazione non è ulteriormente contestabile, con la conseguenza che, venuto meno l’interesse ad agire in giudizio, l’accordo di mediazione non è impugnabile.
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