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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 1

In seguito alla rivisitazione dell’Oic 15, il valore “normale” va ricercato anche per la determinazione degli interessi attivi impliciti relativi alle dilazioni di pagamento

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Il 26 giugno scorso, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione finale dei principi contabili nazionali: 15, 20 e 21. Tale pubblicazione è la prima di una serie che accompagna il progetto di rivisitazione dei principi avviato nel 2010 dall’Oic.
Un aggiornamento la cui importanza è dettata dalla duplice funzione svolta dagli stessi principi, ovvero, una tecnico interpretativa e una integrativa delle norme di legge vigenti in materia di redazione del bilancio.

È immediata la percezione di come tale duplice funzione svolga un ulteriore ruolo, spesso centrale, in questioni di carattere tributario. È il caso dell’Irap dove l’articolo 5 del Dlgs 446/1997 – “Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali”, al comma 5 recita “Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”.

Una corretta applicazione delle norme di redazione del bilancio, implementate dai principi contabili, permette di avere una solida base di partenza ai fini dell’utilizzazione del bilancio in ambito tributario, il tutto nel pieno rispetto del principio di derivazione del reddito complessivo (articolo 83 del Tuir).

In tale contesto, giova richiamare il novellato articolo 101, comma 5, Dpr 917/1986 il quale, nell’individuare gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità delle perdite su crediti, statuisce che “…gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Ebbene, già con la circolare n. 14/E del 4 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il disposto del comma 5 dell’articolo 101, effettua una prima distinzione tra le previsioni del vecchio Oic 15 e quelle dell’allora emanando Oic 15 ritoccato (la cui versione definitiva, pubblicata il 26 giugno 2014, non ha modificato i paragrafi relativi alla cancellazione dei crediti da bilancio contenuti nell’ultima bozza).

In particolare, con la rivisitazione del principio contabile nazionale Oic15:
  • arrivano chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti (paragrafi dal 23 al 29). Particolare interesse suscita la previsione del paragrafo 27. Nel caso di crediti commerciali, con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, caratterizzati dall’assenza di corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) sarà necessario, in fase di rilevazione della componente reddituale, individuare la quota di interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento. Al fine di determinare tali interessi attivi impliciti bisognerà individuare un tasso in base a delle valutazioni che, nella sostanza, portino all’individuazione del cosiddetto valore “normale”
  • è precisato che nel caso di “vendita a rate con riserva della proprietà”, il ricavo della vendita deve essere iscritto in sede di consegna del bene, poiché il mantenimento della proprietà assolve solo a una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti (paragrafo 22)
  • in tema di accantonamento a fondo svalutazione crediti, viene introdotto il concetto di “processo di valutazione forfettario”. Tale procedimento consiste nell’accorpamento di crediti, di importo non significativo, in classi omogenee in base a determinate caratteristiche comuni (per esempio, area geografica o settore economico di appartenenza del debitore). Alle suddette classi omogenee sono applicate delle formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti, in ragione, per esempio, di una percentuale di crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate. (paragrafo 38)
  • vengono trattati alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti assistiti da garanzia o assicurati (paragrafi 41 e 42). Nel primo caso, in sede di accantonamento, bisogna tenere conto degli effetti relativi all’escussione della garanzia; nel secondo caso, l’accantonamento si limita alla quota del credito non assicurato
  • la cancellazione del credito dal bilancio, a seguito di una operazione di cessione, è consentita solo nel caso in cui con tali operazioni si trasferiscano, sostanzialmente, tutti i rischi correlati all’inadempimento del debitore. Tale fattispecie viene ampiamente argomentata dalla circolare n. 14/2014 e dai paragrafi da 57 a 62 del principio contabile in trattazione.
  • nonostante il principio si applichi ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, come specificato al paragrafo 66, è consentito un “utilizzo” anticipato, quindi sarà possibile riscontrare l’applicazione di tale principio anche ai bilanci non ancora chiusi al 26 giugno 2014.
 1 – continua
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