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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 10

Importante novità dell’Oic 13 è la presenza di paragrafi dedicati interamente al trattamento contabile dei contributi in conto esercizio, ai fini della valutazione delle rimanenze finali

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Nell’appuntamento odierno analizziamo la rivisitazione del principio contabile Oic 13, dedicato al tema delle rimanenze.
A seguito del lavoro di rinnovamento, questo principio contabile riformula alcuni aspetti che in passato hanno destato qualche perplessità al redattore di bilancio.
È bene precisare che l’Oic 13 non tratta gli aspetti connessi ai lavori in corso su ordinazione, poiché gli stessi vengono affrontati nel principio contabile Oic 23.
 
Il nuovo Oic 13, dopo una prima parte dedicata alla classificazione e contenuto delle voci di “Stato patrimoniale” e di “Conto economico” dedicate ad accogliere i valori relativi alle rimanenze (paragrafi da 9 a 15), analizza il momento della rilevazione iniziale delle “giacenze di magazzino”.
Prosegue specificando, al paragrafo 20, che “Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori. Gli oneri finanziari sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo d’acquisto, sia da quello di oneri accessori”.
 
Tuttavia, è doveroso precisare che non vi è una preclusione assoluta dell’imputazione degli oneri finanziari al costo delle rimanenze. In particolare, nel caso in cui i beni richiedano un periodo di produzione significativo (ad esempio, per la maturazione o l’invecchiamento), la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa, ma solo con riferimento a tali beni.
 
Si noti, inoltre, che la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari è stata riformulata nel paragrafo 41 dell’Oic 13 con l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. Infatti, in analogia a quanto previsto per l’Oic 16 “Immobilizzazioni materiali”, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici sia quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa. Tale capitalizzazione incontra però il limite rappresentato dal valore di realizzazione del bene.
 
Proseguendo nella lettura del principio contabile analizzato, si nota come un capitolo viene dedicato alla valutazione e rilevazioni successive delle rimanenze, e che il comune denominatore è rappresentato dal principio della prudenza. In questo capitolo vengono analizzate le diverse modalità di rilevazione delle rimanenze , ovvero secondo il metodo Fifo (paragrafi 53 e 54), in base al metodo del costo medio ponderato (paragrafi 55 e 56) e in base al metodo Lifo (paragrafi 57-61).
 
Una novità rispetto alla versione del vecchio Oic 13 è rappresentata dalla presenza, al paragrafo 63, della descrizione del metodo del prezzo al dettaglio, che si basa essenzialmente sulla contrapposizione tra i valori di costo e i valori vendita dei beni ai fini della determinazione del valore delle rimanenze.
Per meglio comprendere la tecnica di valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo dettaglio, il principio riporta separatamente nell’appendice “C” un utile esempio applicativo, mentre gli esempi applicativi degli altri metodi sono racchiusi insieme nell’appendice “B”.
 
Il principio prosegue (paragrafi da 65 a 81) con l’analisi dei metodi di determinazione del valore di realizzazione delle rimanenze in base a diverse variabili, quali andamento di mercato, presenza di ordini di vendita, di materiali obsoleti o a lento movimento.
Il capitolo delle valutazioni e rilevazioni si chiude con altri due importanti argomenti: le rettifiche di valore (paragrafi da 82 a 87) e la costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino (paragrafi 88 e 89).
 
Una importante novità è rappresentata dalla presenza dei paragrafi da 95 a 97, dedicati interamente al trattamento contabile dei contributi in conto esercizio (ai fini della valutazione delle rimanenze finali).
In particolare, viene precisato che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti devono essere dedotti dal costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti (paragrafo 96).
Al paragrafo 97 viene precisato quale deve essere la corretta classificazione degli importi dei contributi in conto esercizio nelle voci di conto economico.
 
Per chi avesse già esaminato la versione posta in consultazione nel 2012, giova precisare che sono state riviste le definizioni dei semilavorati, costo specifico e criteri di determinazione del costo dei beni fungibili. Infine, sono stati rivisitati i concetti di ripartizione dei costi generali fissi e dei costi generali variabili, produzioni congiunte e sottoprodotti.
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