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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento - 14

Il tema “metodo del patrimonio netto”, prima ospitato dall’Oic 21, trasloca nel 17 e, nel trasferimento, porta precisazioni su aspetti necessari per la redazione del bilancio

Nell’appuntamento odierno, ci occupiamo dell’analisi del principio contabile Oic 17, dedicato al “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. In particolare, esaminiamo la sezione riservata al “metodo del patrimonio netto”. Tale argomento, in precedenza oggetto di analisi da parte dell’Oic 21, non ha subito solo una nuova rubricazione, ma anche un aggiornamento, che permette di chiarire meglio alcuni aspetti necessari.
 
Una prima precisazione giunge dal paragrafo 155 dell’Oic 17, in cui si precisa che il patrimonio netto contabile della partecipata, da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione, è quello calcolato alla “data di acquisizione”; questo al fine del calcolo della differenza iniziale tra i due valori presi in esame, quello del patrimonio netto e quello del costo della partecipazione. Il principio ammette, tuttavia, l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata” (articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile).
 
Nel capitolo intitolato “valutazioni e rilevazioni successive” viene trattato il tema delle “Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto” (paragrafi da 166 a 168), chiarendo il trattamento da riservare agli utili e alle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una di esse.
Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto (che mira a rappresentare sempre e solo la quota parte dei risultati della partecipata di pertinenza della partecipante), il principio precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante e, quindi, le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi.
 
Sempre nel capitolo delle “valutazioni successive” viene puntualizzato qual è il trattamento contabile da adottare nel caso in cui si paghi un prezzo della partecipazione eccedente rispetto al valore delle attività acquisite (ipotesi di un cattivo affare). In detto capitolo, si analizza anche il caso di operazioni sul capitale della partecipata che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante.
 
Di notevole interesse è il tema dell’acquisizione e cessione di quote di partecipazione. In particolare, il paragrafo 181 si sofferma sull’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione e, quindi, sul trattamento della differenza tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata.
Al paragrafo 181, si legge che “…Dopo l’acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale…”.
 
Al tema del “cambiamento del criterio di valutazione” viene dedicato un intero capitolo (paragrafi da 184 a 188). Nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo e intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato. Viene inoltre precisato che si possono ipotizzare due fattispecie, a seconda che la partecipante disponga o meno di una situazione patrimoniale (extracontabile).
 
Infine, è importante precisare che, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, non è più ammesso l’utilizzo del cosiddetto “metodo patrimoniale”, che prevede l’imputazione direttamente a patrimonio netto dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto (paragrafo 189). Di conseguenza, il documento disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del “metodo reddituale”.
 
Una puntualizzazione necessaria. Visto che i termini di approvazione della maggior parte dei bilanci societari sono ormai prossimi, si evidenzia che in applicazione del metodo reddituale (paragrafo 190), anche i dividendi percepiti dalla partecipante dopo l’entrata in vigore del principio (bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014) devono essere rilevati secondo quanto previsto dal nuovo principio Oic 17, indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.
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