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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 2

Accolto, nella versione rivisitata di Oic 20, un ulteriore elemento per la classificazione dei titoli, il “management intent”, cioè la volontà della direzione aziendale

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L’Organismo italiano di contabilità (Oic) nell’ambito del progetto di rivisitazione del set di principi contabili nazionali, in data 26 giugno 2014, ha anticipato la pubblicazione della versione finale dei principi contabili Oic 15 “crediti”, Oic 20 “Titoli di debito” ed Oic 21 “Partecipazioni ed azioni proprie”.
Si è già avuto modo, nel precedente articolo di evidenziare la connessione e interrelazione tra le norme di redazione del bilancio, i principi contabili nazionali e le norme di carattere tributario, passando in rassegna alcuni dei principali interventi di rinnovamento del principio contabile Oic 15.
Il principio contabile nazionale rivisitato Oic 20, intitolato “titoli di debito”, si differenzia dal precedente poiché prima tale principio era dedicato sia ai titoli di debito che alle partecipazioni.
Vediamo le novità più significative rispetto alla versione del 16 settembre 2005.

Riformulazione della disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione
Ai fini della classificazione dei titoli (attivo immobilizzato o attivo circolante) viene preso in considerazione un ulteriore elemento, mai considerato prima, il management intent (paragrafo 14 Oic 20), cioè la volontà della direzione aziendale. Un’ulteriore novità è data anche dalla valutazione della capacità della società di detenere titoli per un periodo di tempo prolungato.
E’, poi, analizzata la fattispecie dei cambiamenti di destinazione economica, ossia quando ne viene attribuita una nuova, diversa rispetto a quella originariamente attribuita ai titoli da parte dell’organo amministrativo. In tale circostanza si possono verificare due casistiche (paragrafi da 51 a 54 Oic 20):
  • trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti, in questo caso il valore del titolo deve essere rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore
  • trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie, in questo caso il valore del titolo deve essere rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.
 Chiarimenti in materia di plusvalenza e minusvalenza
Ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione (paragrafo 18 Oic 20). In questo modo si cerca di rispettare quanto più possibile il principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura (ex articolo 2423-bis comma 1 - n. 5 del codice civile). Tali componenti devono essere iscritte in conto economico separatamente in base alla loro “natura”.
Sempre in ordine alla “realizzazione” di titoli la bozza di revisione posta in consultazione nel 2012 prevedeva di classificare l’eventuale plus/minusvalenza sempre nella classe E di conto economico, adibita ad accogliere le componenti straordinarie di reddito. Tale previsione è stata rivista sottolineando che va effettuata ogni volta una valutazione ad hoc, al fine di determinare la vera “natura” del componente di reddito esaminato, non creando quindi una collocazione rigida delle stesse (paragrafo 17 Oic 20).
 
Chiarimenti in materia di determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati
Al momento dell’acquisto (paragrafo 24 OIC 24), il titolo immobilizzato viene valutato al costo specifico cioè costo d’acquisto comprensivo dei costi accessori. Nelle fasi di valutazione successiva, per esempio in concomitanza di una cessione; gli strumenti finanziari vengono valutati titolo per titolo in base al costo specifico. Tuttavia, nel caso in cui si proceda all’alienazione di una parte di portafoglio titoli, acquistati in tempi diversi, si può procedere ad una valutazione in base ai metodi previsti dall’art. 2426, numero 10 del Codice Civile (Fifo, Lifo, Costo medio ponderato) (Paragrafo 30 OIC 20).
 
Infine, il coordinamento tra l’articolo 2427-bis e gli obblighi di informativa attraverso una rivisitazione di quest’ultimo istituto (paragrafi da 55 a 61 Oic 20).
 
È opportuno sottolineare che nonostante tali principi si applichino ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, come specificato al paragrafo 62 Oic 20, è consentita un applicazione anticipata, quindi sarà possibile riscontrare l’applicazione di tale principio anche ai bilanci non ancora chiusi alla data del 26 giugno 2014.
 
2 – continua
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