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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento - 21

Oneri pluriennali iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale se vengono dimostrate l’utilità futura, la correlazione con i benefici per la società, la recuperabilità

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Il 28 gennaio 2015, con la pubblicazione dell’Oic 24 dedicato alle “Immobilizzazioni immateriali”, è stato completato il progetto di revisione dei principi contabili.
L’Oic 24 è caratterizzato dalla sua ampiezza, perché riguarda sia i beni immateriali (quali, per esempio, i diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere di ingegno, le concessioni) sia gli oneri pluriennali.
Le immobilizzazioni immateriali sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
 
Un primo intervento di rinnovamento lo troviamo nel paragrafo 7, che propone una definizione di avviamento riformulata e integrata rispetto al passato.
 
Nel paragrafo 35 viene stabilito che, per poter iscrivere gli oneri pluriennali nell’attivo dello stato patrimoniale, è necessario che sia contemporaneamente dimostrata:
  • la loro utilità futura
  • la loro correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
  • la loro recuperabilità stimabile (utilizzando il principio della prudenza) con ragionevole certezza.
In tema di costi di addestramento e di qualificazione del personale (paragrafo 39), viene puntualizzato che essi possono essere capitalizzati soltanto quando sono assimilabili ai costi di start-up oppure quando sono direttamente sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione industriale. Inoltre, tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali devono risultare da un piano approvato dagli amministratori.
Giova precisare, in tema di costi del personale, che viene esclusa la capitalizzazione nell’attivo patrimoniale dei costi di riduzione straordinaria del personale (paragrafo 40).
 
Il nuovo Oic 24 prevede, in relazione ai brevetti (paragrafo 54), diritti di sfruttamento di opere (paragrafo 60), marchi, licenze e concessioni (paragrafo 65) “che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi”.
 
Si segnala che dal nuovo Oic 24 sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali, trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali.
 
Ulteriore novità è rappresentata dall’eliminazione di quanto previsto al capitolo “C. contabilizzazione dell’avviamento” del vecchio Oic 24. Precedentemente era previsto che, nel caso in cui la società avesse pagato un importo superiore ai valori contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente), tale maggiore valore doveva essere imputato direttamente a conto economico, in quanto si trattava di un cattivo affare, nonostante le sinergie prodotte.
 
Nel capitolo “ammortamento” sono stati forniti numerosi chiarimenti, tra cui spiccano quelli relativi alla nozione di momento iniziale dell’ammortamento e alla nozione di valore residuo (paragrafi da 79 a 97).
 
Nel capitolo “casi particolari”, viene affrontato (paragrafi da 103 a 105) il tema della rilevazione contabile dei contributi erogati alla società da un soggetto pubblico per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali (contributi pubblici).
 
Si ritiene importante segnalare brevemente le seguenti ulteriori precisazioni fornite dall’Oic 24:
  • al paragrafo 19 viene definito che la voce BI2 “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” può comprendere i costi relativi alla fase di realizzazione interna di uno specifico progetto, fintantoché non sia ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto
  • il paragrafo 75 puntualizza, in tema di software non tutelati, che i costi diretti e indiretti sono capitalizzabili solo se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni, nella misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software. Sono invece esclusi i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci simili
  • viene specificato (paragrafo 77) che bisogna operare la cancellazione dei costi per migliorie sui beni di terzi in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione (o leasing)
  • in caso di immobilizzazioni rivalutate (paragrafo 100), viene puntualizzato che, se valore rivalutato risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato deve conseguentemente essere svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico.
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