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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 3

Tra i punti analizzati anche il tema della determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati. Sia al momento dell’acquisto sia nelle fasi successive

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Nel corso dei precedenti appuntamenti sono state esaminate le principali novità che hanno interessato i principi contabili Oic 15 “crediti” e Oic 20 “ titoli di debito”. Nella puntata di oggi parliamo dell’aggiornamento di Oic 21 intitolato “partecipazioni e azioni proprie”.
Il principio contabile in argomento, nella versione precedente, era dedicato al “metodo del patrimonio netto”. 
La rivisitazione di tale principio si basa sull’analisi delle problematiche contabili dei soli titoli partecipativi e delle azioni proprie, mentre il metodo del patrimonio netto è ricompreso nell’Oic 17 “bilancio consolidato”.
Tale scelta è stata operata tenendo conto del collegamento esistente tra la procedura valutativa del metodo del “patrimonio netto” e la tecnica di consolidamento utilizzata per redigere un bilancio di gruppo.
 
Prima di tutto, giova ricordare che, nei casi di acquisto di azioni proprie (e loro imputazione all’attivo patrimoniale) vi è l’obbligo di iscrivere una riserva di equivalente valore nel patrimonio netto, oltre a rispettare le limitazioni previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
Si evidenzia poi che, alcune delle modifiche effettuate all’Oic 21 presentano tratti di assonanza con quelle intervenute nel principio contabile nazionale Oic 20. E in particolare:
  • è riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, in tale contesto si inserisce anche la nuova disposizione che prevede, ai fini della classificazione dei titoli (attivo immobilizzato o attivo circolante), un ulteriore elemento da prendere in considerazione: il management intent (paragrafo 7 Oic 21), cioè la volontà della direzione aziendale. Infine viene data rilevanza anche all’effettiva capacità della società di detenere titoli per un periodo prolungato di tempo. Nei casi di cambiamento di destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente attribuita ai titoli da parte dell’organo amministrativo, si possono verificare due casistiche (paragrafi da 55 a 59). Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
  1. il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è poi confrontato con quello di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
  2. il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
  • è chiarito che, ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo, non si deve tener conto delle spese di cessione (paragrafo 15), nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura, previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1 – n. 5 del codice civile. Tali componenti devono essere iscritte in conto economico separatamente in base alla loro “natura”.
  • viene approfondito il tema della determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati. Sia al momento dell’acquisto (paragrafo 26) sia nelle fasi successive, il titolo immobilizzato viene valutato al costo specifico, cioè costo d’acquisto comprensivo dei costi accessori. Tuttavia, nel caso in cui si proceda all’alienazione di una parte di portafoglio titoli, acquistati in tempi diversi, si può effettuare una valutazione in base ai metodi previsti dall’articolo 2426, numero 10 del c.c. (Fifo, Lifo, Costo medio ponderato) (Paragrafo27)
  • migliorato il coordinamento tra l’articolo 2427-bis e gli obblighi di informativa attraverso una rivisitazione di quest’ultimo istituto (paragrafi da 68 a 72)
  • sempre in ordine alla “realizzazione” di titoli, la bozza di revisione posta in consultazione nel 2012 prevedeva di classificare l’eventuale plus/minusvalenza sempre nella classe E di conto economico, adibita ad accogliere le componenti straordinarie di reddito. Tale previsione è stata rivista sottolineando che va effettuata ogni volta una valutazione ad hoc, al fine di determinare la vera “natura” del componente di reddito esaminato, non creando quindi una collocazione rigida delle stesse (paragrafo 14).
Modifiche caratterizzanti l’Oic 21:
  • è cambiato il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l’obbligo di procedere a una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati. Questo trattamento contabile valutativo viene introdotto in quanto si ritiene che, il mancato esercizio dell’opzione, costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore (paragrafi 28 e 34)
  • è previsto un trattamento contabile specifico per i dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie. Infatti, viene stabilito che tali dividendi non comportino la rilevazione di un provento (paragrafo 62). Basti pensare al fatto che, il valore di iscrizione della partecipata in bilancio non cambia, a seguito dell’attribuzione di tali dividendi. È come se venisse realizzato l’annullamento di azioni proprie con riduzione di capitale sociale e relativa imputazione della riserva per azioni proprie a capitale (si segnalano, sul tema, le risoluzioni nn. 26/2011 e 12/2012 che analizzano tale fattispecie dal punto di vista della partecipata)
  • viene chiarito che la distribuzione di dividendi, da parte della partecipata, genera sempre proventi finanziari, a cui può seguire, a seconda dei casi, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione (paragrafo 60).
A conclusione della serie si può affermare che, con la pubblicazione anticipata dei principi contabili nazionali rivisitati Oic 15, 20 e 21, è sempre più imminente il compimento del rinnovo pressoché totale del set di principi contabili nazionali.

3 – continua
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