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Analisi e commenti

Principi contabili nazionali:
gli interventi di rinnovamento – 9

L’Oic 9 riprende i paradigmi dello Ias 36 e incentra l’analisi del valore degli asset in base al criterio del valore equo e dell’attualizzazione dei flussi netti di cassa

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Nell’appuntamento odierno, analizziamo il principio contabile Oic 9 appositamente creato per trattare il tema delle svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, in precedenza oggetto dei vecchi principi contabili Oic 16 e Oic 24. Si precisa che il tema della svalutazione delle partecipazioni e dei titoli è trattato nei nuovi Oic 20, 21 e 17.
L’Oic 9 riprende i paradigmi del principio contabile internazionale Ias 36, anch’esso dedicato alle svalutazioni e incentra l’analisi del valore degli asset in base al criterio del valore equo (fair value) e dell’attualizzazione dei flussi netti di cassa. Ma andiamo per ordine.

Il principio contabile Oic 9 dedica i primi paragrafi, così come tutti i principi contabili rivisitati, alle definizioni. Al paragrafo 3 viene data la definizione di “perdita durevole di valore”, la quale consiste nella “diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile”.
Pertanto, per i soggetti “non Ias adopter”, le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono ammesse nel caso in cui la perdita abbia natura durevole. Analizzando le previsioni dello Ias 36, si evince chiaramente che, contrariamente a quanto stabilito per i “non Ias adopter”, la perdita di valore deve essere sempre rilevata a prescindere dal carattere della “durevolezza”.

Le definizioni di “valore recuperabile, valore d’uso, valore equo, unità generatrice di flussi di cassa (Ugc)”, alla cui lettura si rinvia (paragrafi da 4 a 7 dell’Oic 9), rispecchiano le definizioni riportate per le stesse nello Ias 36.

Il neo principio chiarisce (paragrafo 9) come devono essere classificate in bilancio le perdite durevoli di valore e gli eventuali ripristini.
La valutazione della perdita durevole di valore delle attività immobilizzate ha inizio solo a seguito dell’individuazione (e valutazione) di alcuni indicatori di perdita durevole; tali indicatori sono simili a quelli previsti dallo Ias 36 (principio Oic 9, paragrafi da 12 a 14).

Al fine di valutare se un’immobilizzazione ha subito una perdita di valore e di conseguenza debba essere svalutata, è necessario paragonare il valore netto contabile della stessa con il valore recuperabile e, quindi, verificare se il valore netto contabile è superiore al valore recuperabile. Nel caso in cui il valore contabile sia maggiore del valore recuperabile, si dovrà procedere alla rilevazione della perdita di valore dell’immobilizzazione o Ugc analizzata.

Il valore recuperabile è definito come “Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo e il suo valore d’uso. Se non è possibile stimare l’importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a “una attività” riportati nei paragrafi da 12 a 22 devono essere letti come riferimenti anche a “un’unita generatrice di flussi di cassa (Ugc)” (paragrafo 15, Oic 9).
Qualora uno dei due metodi di quantificazione del valore recuperabile sia superiore al valore netto contabile, non si dovrà procedere con la rilevazione della perdita di valore.

Le metodologie di individuazione del fair value sono riportate al paragrafo 17, mentre quelle di determinazione del valore d’uso nei paragrafi da 18 a 22.
La procedura del calcolo del valore d’uso si basa sul calcolo dei flussi di cassa netti di un periodo solitamente corrispondente a cinque anni e su previsioni approvate dalla direzione aziendale.
Tale valore, così individuato, deve essere attualizzato a un tasso opportunamente identificato usando la formula: VA = C*1/(1+i)n.

Le varianti, che è possibile utilizzare, sono molteplici e tutte personalizzabili in base al caso specifico, in modo da tenere in debito conto i vari rischi e probabilità. Tuttavia, un approccio che potrebbe semplificare l’individuazione del tasso “i”, da applicare per l’attualizzazione, potrebbe essere quello di individuare il costo medio ponderato del capitale per l’impresa (Wacc) attraverso il metodo del capital asset princing model (Capm), utilizzando sempre un orizzonte temporale di cinque anni.
Per un approfondimento si rinvia al principio contabile internazionale Ias 36.

Considerate le difficoltà e gli oneri che potrebbero esserci per una società di non grandi dimensioni, nell’applicare la “procedura base di valutazione”, l’Oic 9 ha previsto una procedura semplificata per la determinazione del valore delle perdite durevoli. Tale nuovo istituto, non previsto dallo Ias 36, “Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli”, viene introdotto nella definizione data al paragrafo 8, “Capacità di ammortamento”.

Al paragrafo 26 sono individuati, come soggetti abilitati ad applicare la procedura semplificata, coloro che non rientrano nelle “large companies”, ai sensi della direttiva contabile europea.
Sono quindi ricomprese le società che per due esercizi consecutivi rispettano, nel proprio bilancio, due dei tre seguenti limiti:
  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio non superiore a 250
  • totale attivo di bilancio non superiore a 20 milioni di euro
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 40 milioni di euro.
A tali società restano applicabili le disposizioni in tema di ripristino di valore previste al paragrafo 25.

La procedura semplificata utilizza dati di cui la società è già in possesso o che può facilmente reperire.
Attraverso tale procedura, non vengono più valutate singolarmente le immobilizzazioni, ma interi apparati produttivi che spesso coincidono con rami d’azienda o con l’intera azienda.
Anche attraverso l’utilizzo della procedura semplificata, il valore contabile dell’Ugc deve essere paragonato con il valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del valore equo).
Nel caso in cui il valore netto contabile dovesse risultare maggiore del valore recuperabile, la differenza va rilevata in conto economico quale perdita durevole di valore.
Si rinvia agli esempi dell’appendice B al principio contabile Oic 9.

Sia nel caso di soggetti Ias “adopter” e “non adopter”, sia nel caso di utilizzo della procedura base o di quella semplificata, i due principi contabili Oic 9 e Ias 36 obbligano l’attribuzione prioritaria della perdita di valore all’eventuale avviamento legato all’asset o alla Ucg e, solo successivamente, ai beni di riferimento. In ogni caso, il ripristino di valore, che per diversi motivi si dovesse rilevare in esercizi successivi, non può in alcun modo interessare il valore dell’avviamento, anche se in precedenza è stato totalmente azzerato.

Giova precisare che tra la disciplina Ias e quella nazionale ci sono altre differenze. Una differenza sostanziale riguarda la possibilità o meno di ammortizzare l’avviamento. Infatti, tale possibilità è ammessa nel nostro ordinamento e dai principi contabili Oic, mentre per gli Ias adopter non è possibile ammortizzare l’avviamento o altri beni considerati a vita indefinita. Tali beni devono essere ogni anno oggetto di impairement test, ed è attraverso la loro eventuale svalutazione che la componente reddituale negativa partecipa alla formazione del risultato di esercizio.
Nel principio Oic 9 è previsto che si proceda alla valutazione delle immobilizzazioni (qualsiasi esse siano) solo a seguito della presenza di indicatori di potenziali perdite. Nello Ias 36 è previsto che i beni considerati a vita indefinita (per esempio, l’avviamento) debbano essere sempre analizzati, anche senza la presenza di indicatori di perdita di valore.
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