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Analisi e commenti

Problemi con il tutto e subito? Comode rate anche per le tasse (1)

Una panoramica sui casi in cui il contribuente ha la possibilità di pagare i tributi in maniera frazionata

Pagare i tributi in un’unica soluzione non è sempre agevole. Proprio per questo, il nostro ordinamento mette a disposizione dei contribuenti varie forme di rateazione, con o senza garanzia e con tassi di interesse diversi. Analizziamole più nel dettaglio.
 
Somme dovute spontaneamente
I versamenti spontanei sono, in linea generale, tutti quelli che il contribuente esegue prima di presentare la dichiarazione. La rateazione, in questi casi, è prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997.
 
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
 
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa[1].
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
7
non prevista
non prevista
non prevista
4%[2]
 
Somme dovute in base alle comunicazioni da controllo automatico o formale
La rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico (articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972) o formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) è prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997. Gli importi in questione, se non superiori a 2mila euro possono beneficiare della dilazione fino a un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo; ad accordarla, su richiesta del contribuente, è l’ufficio, esclusivamente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Oltre i 2mila euro, la dilazione è di diritto: fino a un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero di 20 per le somme superiori a 5mila euro.
 
Se le somme dovute sono superiori a 50mila euro, la dilazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia (commisurata al totale delle somme dovute - comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena - e di durata pari al periodo di rateazione aumentato di un anno), prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385/1993).
 
In alternativa, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.
A tal fine, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr 131/1986). Anziché al valore catastale, è possibile ricorrere a una perizia giurata di stima (cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile), redatta da soggetti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 267/1942, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca.
 
Adempimenti del contribuente
Entrambi gli adempimenti (richiesta di rateazione e versamento della prima rata) vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Entro dieci giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
 
Interessi e scadenza rate
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
 
Decadenza rateazione
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione degli importi dovuti e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
 
Impossibilità di richiesta di rateazione in base al ruolo
Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione, non è più ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex articolo 19 del Dpr 602/1973 (rateazione concessa dall’Agente della riscossione e non più dagli uffici locali delle Agenzie fiscali che hanno emesso il ruolo).
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
6 rate trimestrali fino a 5mila euro;
20 rate trimestrali da 5.001 a 50mila euro
20 rate trimestrali per gli importi superiori a 50mila euro
 
Polizza fideiussoria/ fideiussione bancaria o rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili
 
3,5%
 
Somme dovute a seguito di comunicazione relativa alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
Per le somme dovute a seguito di ricevimento della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, valgono le seguenti regole:
  • 6 rate trimestrali, da 501 a 5mila euro (qualora le somme dovute non siano superiori a 500 euro, il beneficio è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso
  • 20 rate trimestrali, da 5.001 a 50mila euro
  • 20 rate trimestrali, previa idonea garanzia (prodotta all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata), da 50.001 euro in su.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
Garanzia alternativa su immobili
% Interessi
annui
6 rate trimestrali fino a 5000 euro;
20 rate trimestrali da 5.001 a 50mila euro
20 rate trimestrali per importi superiori a 50mila euro
Polizza fideiussoria/ fideiussione bancaria o rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili
3,5%
 
Somme dovute in base all’avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni
Quando l’ufficio notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, ex articolo 37 del Dlgs 346/1990, il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del citato decreto legislativo.
 
Numero rate massime senza garanzia
Numero rate massime con garanzia
Garanzia ordinaria
% Interessi
annui
non prevista
5 rate annuali posticipate
ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata
5% (3% per le dilazioni concesse a partire dall’1/1/2010)
 
1 – continua


[1] Per approfondimenti, si rinvia alle istruzioni di Unico 2009, pagina 8.
[2] Tasso applicabile in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dall’1/7/2009 (articolo 5, comma 1, Dm 21/5/2009). Precedentemente era il 6 per cento.
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