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Analisi e commenti

Il ravvedimento in soccorso
degli omessi versamenti Iva

In via generale, a prescindere dalla violazione che si intende regolarizzare, occorre prima individuare la specifica norma sanzionatoria prevista e poi applicare le riduzioni

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Il calcolo delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso per gli omessi versamenti Iva implica uno "slalom" tra due specifiche norme, vale a dire gli articoli 13 del Dlgs 471/1997 e 13 del Dlgs 472/1997.
L'istituto permette, a coloro che hanno commesso violazioni di norme tributarie, di rimediare a tali violazioni in maniera spontanea, al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni.
La norma che lo regolamenta, ovvero l'articolo 13 del Dlgs 472/1997, ha subito varie modifiche nel corso degli anni. Nella sua attuale versione prevede una riduzione delle sanzioni commisurata alla "distanza" di effettuazione del ravvedimento. In particolare, quanto più il ravvedimento viene effettuato in tempi prossimi alla commissione della violazione, tanto più si avrà una riduzione delle sanzioni.

Modalità di applicazione del ravvedimento
A prescindere dalla violazione che si intende regolarizzare, per poter applicare il ravvedimento, si deve prima individuare la norma sanzionatoria (in linea generale contenuta nel Dlgs 471/1997) e poi applicare le riduzioni previste dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Le penalità saranno, quindi, diverse a seconda che si debba "rimediare", ad esempio, all'infedele presentazione di una dichiarazione, a una omessa fatturazione o a un mancato versamento, in quanto diverse le norme sanzionatorie previste.

Per effettuare il ravvedimento, peraltro, si dovrà sempre tenere conto di quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997 che, come detto, riconosce una riduzione della sanzione connessa alla "distanza" dalla commissione della violazione. Ciò significa che quanto più l'"aggiustamento" sarà effettuato in tempi vicini alla trasgressione, tanto più questo sarà conveniente per il contribuente.

Ravvedimento per gli omessi versamenti
Per quanto riguarda gli omessi versamenti, la noma sanzionatoria si individua nell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, che prevede, in linea generale, una sanzione del 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo. Viene però stabilita una riduzione nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei giorni immediatamente successivi.
Alla sanzione così individuata dovrà poi essere applicata la riduzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Nel caso del ravvedimento per gli omessi versamenti si hanno quindi due fasi:
  • una prima fase, nella quale si deve individuare la misura della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Tale disposizione, a prescindere dall'applicazione del ravvedimento, prevede già una riduzione della sanzione nel caso in cui il versamento venga effettuato in tempi "vicini" all'omissione del versamento
  • una seconda fase, nella quale si deve determinare l'ammontare della riduzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa regola, è bene ribadirlo, ha carattere generale (per cui risulta applicabile anche a violazioni diverse dall'omesso versamento) e risulta maggiormente conveniente quanto più il ravvedimento si effettua in tempi vicini alla data di commissione della violazione che, per gli omessi versamenti, vuol dire l'originaria scadenza del versamento.
È inoltre da tenere presente che l'istituto in questione, nel caso degli omessi versamenti Iva, si perfeziona pagando l'imposta, gli interessi al saggio legale e le sanzioni in misura ridotta.

Nella tabella che segue sono indicate le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti a seconda dei giorni di ritardo, con le riduzioni previste per il ravvedimento.
 
Giorni di ritardo
Sanzione art. 13, Dlgs 471/1997
Riduzione art. 13, Dlgs 472/1997
Riferimento art. 13, Dlgs 472/1997
Sanzione ridotta da versare per ravvedimento
1 1% 1/10 lettera a) 0,10%
2 2% 1/10 lettera a) 0,20%
3 3% 1/10 lettera a) 0,30%
4 4% 1/10 lettera a) 0,40%
5 5% 1/10 lettera a) 0,50%
6 6% 1/10 lettera a) 0,60%
7 7% 1/10 lettera a) 0,70%
8 8% 1/10 lettera a) 0,80%
9 9% 1/10 lettera a) 0,90%
10 10% 1/10 lettera a) 1,00%
11 11% 1/10 lettera a) 1,10%
12 12% 1/10 lettera a) 1,20%
13 13% 1/10 lettera a) 1,30%
14 14% 1/10 lettera a) 1,40%
15-30 15% 1/10 lettera a) 1,50%
31-90 15% 1/9 lettera a-bis) 1,67%
Dal 91° fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (versamento anno X; ravvedimento entro 30 settembre* anno X+1) 30% 1/8 lettera b) 3,75%
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (versamento anno X; ravvedimento entro 30 settembre* anno X+2) 30% 1/7 lettera b-bis) 4,29%
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (versamento anno X; ravvedimento oltre 30 settembre* anno X+2) 30% 1/6 lettera b-ter) 5,00%
Ravvedimento dopo la constatazione della violazione 30% 1/5 lettera b-quater) 6,00%
* A partire dal 2017, in relazione all'anno d'imposta 2016, è prevista la presentazione della dichiarazione Iva solo in via autonoma, entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Per determinare la riduzione delle sanzioni, bisognerà quindi fare riferimento non più al 30 settembre, ma alla fine di febbraio.
Effettuazione del ravvedimento
Come evidenziato in precedenza, per il perfezionamento del ravvedimento vanno corrisposti:
  • imposta
  • interessi al saggio legale (0,50% per il 2015, 0,20% dal 2016)
  • sanzioni in misura ridotta.
Nel caso di mancato versamento di uno di questi importi, il ravvedimento non si intende perfezionato, anche se risulta possibile il ravvedimento "frazionato" (risoluzione 67/2011).
Inoltre, anche nell'ipotesi di pagamenti carenti, si deve, comunque, intendere valido il ravvedimento limitatamente alla parte dell'imposta capiente nei versamenti effettuati, con riferimento anche agli interessi e alle sanzioni ridotte (circolare 27/2013).

Esempio 1
Si consideri l'ipotesi di un omesso versamento dell'Iva del mese di febbraio 2016, pari a 5.000 euro (scadenza 16 marzo 2016), che viene sanato il 20 marzo 2016, quindi dopo quattro giorni:
  • imposta dovuta: 5.000 euro (codice tributo 6002)
  • interessi dovuti: 0,11 euro, calcolati per quattro giorni al saggio legale dello 0,20% (codice tributo 1991)
  • sanzione ridotta dovuta: 20 euro, calcolata applicando la sanzione del 4% e la successiva riduzione a 1/10, quindi 0,40% sull'imposta (codice tributo 8904).
Esempio 2
Si consideri l'ipotesi di un omesso versamento dell'Iva di aprile 2016 per 7.000a euro (scadenza 16 maggio 2016), che viene sanato il 10 giugno 2016, quindi dopo venticinque giorni:
  • imposta dovuta: 7.000 euro (codice tributo 6004)
  • interessi dovuti: 0,96 euro, calcolati per venticinque giorni al saggio legale dello 0,20% (codice tributo 1991)
  • sanzione ridotta dovuta: 105 euro, calcolata applicando la sanzione del 15% e la successiva riduzione a 1/10, quindi 1,50% sull'imposta (codice tributo 8904).
Esempio 3
Si consideri l'ipotesi di un omesso versamento dell'Iva relativo a maggio 2016 per 6.000 (scadenza 16 giugno 2016), che viene sanato il 22 agosto 2016, quindi dopo sessantasette giorni:
  • imposta dovuta: 6.000 (codice tributo 6005)
  • interessi dovuti: 2,20 euro, calcolati per sessantasette giorni al saggio legale dello 0,20% (codice tributo 1991)
  • sanzione ridotta dovuta: 100,20 euro, calcolata applicando la sanzione del 15% e la successiva riduzione a 1/9, quindi 1,67% sull'imposta (codice tributo 8904).
Esempio 4
Si consideri l'ipotesi di un omesso versamento dell'Iva di gennaio 2016 per 9.000 euro (scadenza 16 febbraio 2016), che viene sanato il 22 giugno 2016, quindi dopo centoventisette giorni:
  • imposta dovuta: 9.000 euro (codice tributo 6001)
  • interessi dovuti: 6,26 euro, calcolati per centoventisette giorni al saggio legale dello 0,20% (codice tributo 1991)
  • sanzione ridotta dovuta: 337,50 euro, calcolata applicando la sanzione del 30% e la successiva riduzione a 1/8, quindi 3,75% sull'imposta (codice tributo 8904).
Normativa e prassi di riferimento
- Articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997 - sanzioni previste nel caso di omessi versamenti di imposta
- Articolo 13, Dlgs 472/1997 - regolamentazione del ravvedimento operoso
- Circolare 180/1998 - chiarimenti sul Dlgs 472/1997
- Circolare 192/1998 - chiarimenti in materia di ravvedimento operoso
- Risoluzione 109/2007 - istituzione dei codici tributo per versare gli interessi in caso di ravvedimento
- Risoluzione 67/2011 - chiarimenti in materia di ravvedimento "frazionato"
- Circolare 41/2011 - chiarimenti relativi alle modifiche all'articolo 13 del Dlgs 471/1997
- Circolare 27/2013 - chiarimenti nel caso di ravvedimento con versamenti carenti
- Circolare 6/2015 - chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina del ravvedimento
- Circolare 23/2015 - chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina del ravvedimento.
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