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Analisi e commenti

Redditi PF 2019, le novità
del modello dichiarativo – 2

Panoramica sulla collocazione dei nuovi sconti d’imposta e delle spese che portano alla riduzione del reddito complessivo. In evidenza le modifiche alle due sezioni del relativo quadro

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Le nuove detrazioni del quadro RP. La sezione I è stata aggiornata con le nuove spese per le quali spetta la detrazione, oltre che del 19 %, del 26%, anche del 30% e del 35%.
 
Nuove spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento
Sono stati inseriti nuovi codici identificativi delle varie spese che danno diritto alla detrazione, da indicare nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP13:

  • il codice “40” individua le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. La detrazione spetta anche per quelle sostenute per i familiari a carico, entro comunque il limite complessivo di 250 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 28, della legge 205/2017)
  • il codice “43” riguarda le spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-ter, del Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, della legge 205/2017
  • il codice “44” riconosce le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per  l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 170/2010, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico (articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 665, della legge 205/2017). Le modalità attuative per la fruizione di tale detrazione sono chiarite nel provvedimento 6 aprile 2018.

Spese per cui spetta la detrazione del 30 per cento
L’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone che dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (onlus e associazioni di promozione sociale) di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo, in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30mila euro (codice “71” da indicare nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP13).
L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato (codice “76” da indicare nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP13). L’articolo 102, comma 1, lettera f), del Codice del Terzo settore ha abrogato l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del Tuir, di conseguenza è stato eliminato il codice “23” dall’elenco di quelli da indicare nei righi da RP8 a RP13.
 
Esempio di compilazione: il contribuente ha sostenuto spese pari a:

  • 250 euro per il proprio abbonamento di trasporto (codice “40”)
  • mille euro per il premio per assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi (codice “43”)
  • 2mila euro per erogazioni liberali a favore di una ONLUS (codice “71”)
  • mille euro per erogazioni a favore di organizzazione di volontariato (codice “76”)
Quadro RP

Il totale delle detrazioni, pari a euro 1.188, è riportato al rigo RN13 – sezione I quadro RP.

Quadro RN 13

Un’ulteriore novità riguarda la sezione II, quella destinata ad accogliere spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo e, in particolare, la deduzione dei premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
L’articolo 1, comma 156, della legge 205/2017, ha infatti disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.

Quadro RP sezione II

Non essendoci più diversità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, il rigo RP31 presente nel modello Redditi 2018/2017 è stato eliminato.

Quadro RP 31

Un’altra novità consiste nella nuova deduzione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
L’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
È stato inserito, nella sezione II, il rigo RP36 composto da tre colonne, la prima per la deduzione ricevuta, la seconda per la deduzione propria e la terza per la somma delle due colonne.
Il socio può dedurre dal proprio reddito l’ammontare degli oneri di cui all’articolo 83, comma 2, del Dlgs 117/2017, trasferitogli dalla società trasparente riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta).
 
Nella colonna 2 (deduzione propria) va riportato l’importo delle erogazioni liberali effettuate.
Nella colonna 3 va indicata la somma dell’importo evidenziato nella colonna 1 e minore tra RP36 colonna 2 e il 10% di RN1 colonna 1.
 
Esempio: il contribuente ha effettuato un’erogazione liberale a un’organizzazione di volontariato pari a mille euro e intende dedurre tale importo dal reddito complessivo pari a10mila euro.

Quadro RP 36

L’importo dell’erogazione può essere dedotto interamente (RN3 oneri deducibili) in quanto rientra nel 10% del reddito complessivo dichiarato (cioè 10mila euro).

Quadro RN

Qualora l’importo della deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Il residuo di deduzione per erogazione liberale, che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, va indicato nella sezione “Residui detrazioni, crediti d’imposta e deduzioni”, al rigo RN47 casella 37.

Quadro RN 47

 

2 – Continua
La prima parte è stata pubblicata mercoledì 29 maggio 2019

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