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Analisi e commenti

Reddito delle imprese minori:
da quest’anno si va per cassa - 2

In capo ai soggetti in regime semplificato vengono previsti nuovi adempimenti contabili per esigenze di coordinamento con il nuovo criterio di determinazione dell’imponibile

La legge di bilancio 2017 sostituisce l’articolo 18 del Dpr 600/1973 che, come noto, disciplina il regime di contabilità semplificata. L’intervento di modifica si è reso necessario per adeguare la disposizione in esame all’introduzione del principio di cassa quale criterio di determinazione del reddito delle imprese minori. Fermi restando i limiti quantitativi dei ricavi richiesti per l’accesso alla contabilità semplificata (400mila euro per le attività di prestazione di servizi e 700mila euro per le altre attività), vengono previsti nuovi adempimenti contabili.
In base alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio, infatti, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
  • il relativo importo
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento
  • gli estremi della fattura o altro documento emesso.
 
In un diverso registro, poi, devono essere annotate cronologicamente, e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al principio di cassa), le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le stesse informazioni previste per i ricavi.
 
All’interno dei suindicati registri di ricavi/spese devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche i componenti positivi e negativi, diversi da ricavi e spese, rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa (ad esempio, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).
 
Peraltro, è possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri Iva, a condizione che in questi ultimi siano integrati con l’annotazione separata:
  • delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva
  • dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (ciò qualora l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione). In tal caso, peraltro, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri Iva relativi al periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
 
In forza di una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, è possibile tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (rimane fermo, però, l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva). In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (presunzione legale).
 
Come già ricordato, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime “naturale” per le imprese minori e si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi rilevanti (400mila e 700mila euro). Tuttavia, è possibile optare per il regime ordinario di tenuta della contabilità. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
 
Viene chiarito, inoltre, che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro ovvero nel registro Iva integrato.
 
Infine, viene stabilito che le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi, dal 1° gennaio 2017). Con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate disposizioni attuative.
 
 
2 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 27 gennaio
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