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Analisi e commenti

Regali aziendali sotto l’albero:
i trattamenti fiscali su misura

Agli effetti del reddito, sono previsti regimi differenziati per i lavoratori autonomi e per le imprese, ma in generale, considerato che si tratta di buone azioni, il fisco è benevolo

regali natalizi

Festività di fine anno, tempo di regali. Quelli di cui ci occupiamo nell’intervento che segue sono gli omaggi – sia quelli in natura sia quelli offerti sotto forma di erogazioni liberali ai dipendenti – che rientrano nel perimetro della regalistica aziendale e, per tale motivo, presentano risvolti fiscali.
Per inquadrare correttamente il trattamento tributario da riservare a questa tipologia di regali, innanzitutto, dobbiamo dire che, a differenza delle cessioni a titolo di sconto, abbuono o premio – le quali si realizzano quando il bene viene elargito solo apparentemente senza corrispettivo, ma in realtà l’operazione è sostenuta da ragioni di puro calcolo economico o di opportunità o di convenienza commerciale – la cessione a titolo di omaggio si concretizza quando il bene è offerto per puro spirito di liberalità, ossia senza corrispettivo di sorta in denaro o in natura.
Per quanto riguarda le imposte coinvolte, in primis, quando si parla di cessioni, protagonista è l’Iva, quindi, il corretto inquadramento della specifica casistica consente di applicare la giusta normativa. Interessate, comunque, sono anche le imposte dirette.

Gli omaggi e l’Iva
Tanto premesso, semplicisticamente, potremmo affermare che gli omaggi sono esenti da Iva, in quanto l’operazione è priva del requisito oggettivo (natura di cessione del bene ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 633/1972). In realtà, non sempre è così: infatti, le cessioni gratuite di beni che formano oggetto proprio dell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini Iva, con diritto di detrazione senza limitazioni. Sono fuori campo di applicazione Iva le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività dell'impresa, se di costo o valore unitario inferiore a 50 euro.
Così è specificato nell’articolo 2, comma 4 del Dpr n. 633/1972 dove, appunto, è scritto che scontano l’Iva “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”.

In particolare, i beni “comprati” all’esterno dell’impresa costituiscono spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’Iva, ai sensi dell’articolo 19-bis.1, lettera h) del decreto Iva e di conseguenza la cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini Iva. La disposizione, in realtà, prevede che l’imposta pagata sugli acquisti degli omaggi è detraibile se il costo unitario del bene non supera il limite di 50 euro.

Ecco una sintesi:

Impresa Costo degli omaggi Rilevanza Iva
Produce o commercializza
il bene ceduto
< o = 50 euro Cessione rilevante ai fini Iva.
Ammessa detrazione Iva sull’acquisto
del bene
Non produce o
commercializza
il bene ceduto
< o = 50 euro Cessione fuori campo Iva.
Ammessa detrazione Iva sull’acquisto
del bene se il costo è < o = 50 euro


Dalla lettura combinata delle due disposizioni si può, dunque, desumere che i “piccoli omaggi” sono completamente “liberi” dall’imposta.

Sempre in ambito Iva, considerando che la disposizione di legge (articolo 2 del decreto Iva) fa specifico riferimento ai beni oggetto dell’“attività propria dell’impresa”, possiamo facilmente desumere che non può essere applicata a professionisti e artisti. Pertanto, le cessioni gratuite di beni da loro effettuate sono da ritenere fuori dal campo di applicazione dell’imposta. In ogni caso, professionisti e artisti possono detrarre l’Iva pagata su beni di costo unitario pari o inferiore a 50 euro, ceduti gratuitamente.

Deduzione della spesa dal reddito
Anche agli effetti del reddito, è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi e per le imprese, ma in generale le buone azioni, anche se finalizzate a sponsorizzare la propria attività, sono viste di buon occhio dal fisco. Quindi, i primi possono dedurre le spese per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza) nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite (articolo 54, comma 5, Tuir).

Le imprese, invece, possono dedurre integralmente nell’esercizio gli acquisti di beni da omaggiare di valore unitario fino a 50 euro, dove il valore unitario è quello del regalo nel suo complesso. Vale a dire che il cesto natalizio, ai fini del fissato limite, va “valutato” per intero e non per ogni singolo pezzo del suo contenuto. I beni di valore superiore a 50 euro, invece, sono qualificati spese di rappresentanza, e sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% per la parte che eccede i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, infine, allo 0,4% per la quota che supera i 50 milioni (articolo 108, Tuir). Ricordiamo che la definizione delle spese di rappresentanza è contenuta nel decreto Mef 19 novembre 2008, attuativo dell’articolo 108 del Tuir, che ne descrive in dettaglio le caratteristiche, comprendendo tra queste i beni ceduti senza corrispettivo.

Quando il regalo va al dipendente
Gli omaggi dell’azienda ai dipendenti sono sottoposti a una particolare disciplina fiscale (articolo 51, comma 3, Tuir) che prevede, per il lavoratore, la non imponibilità dei regali costituiti da beni in natura che hanno un valore normale complessivo non superiore a 258,23 euro. Dove il valore normale corrisponde al prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni  o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più vicini.
Gli omaggi in denaro sono, invece, sempre imponibili, pertanto concorrono a formare il reddito di chi li ha ricevuti. 
 

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