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Analisi e commenti

Il regime patent box - 2.
Presupposti oggettivi e soggettivi

Possono esercitare l'opzione tutti i titolari di redditi di impresa, senza alcuna specificazione o limitazione, indipendentemente dalla natura giuridica o dalla dimensione

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Nel contesto della cornice internazionale descritta nel primo intervento, il legislatore italiano ha introdotto anche nel nostro ordinamento un regime di patent box.
All'originaria legge introduttiva si sono susseguite modifiche normative e documenti di prassi, come di seguito riepilogati:
 - legge 190/2014 (Stabilità 2015), modificata dal Dl 24 gennaio 2015 (investment compact), convertito con modificazioni nella legge 33/2015, che ai commi 37-45 dell'articolo 1 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di patent box
 - decreto interministeriale Mise-Mef del 30 luglio 2015 ("decreto patent box"), che ha dettato le disposizioni attuative della normativa primaria
 - provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2015, che ha approvato il modello di opzione telematica da utilizzare per i primi due periodi di imposta di applicazione del regime
 - provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, che ha dettato le condizioni per l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali
 - circolare 36/E del 1° dicembre 2015, che ha fornito i primi chiarimenti sul regime patent box
 - legge 208/2015 (Stabilità 2016), che ha ristretto l'ambito oggettivo, modificando le parole "opere dell'ingegno" con "software protetto da copyright" e introdotto la possibilità di considerare come unico intangibile i beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà
 - circolare 11/E del 7 aprile 2016, che ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di patent box.

Il legislatore nazionale, come esplicitato nella relazione illustrativa della legge di stabilità 2015, con l'introduzione del regime in argomento, ha voluto tutelare la base imponibile nazionale con l'obiettivo di incentivare:
  • la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere
  • il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero
  • l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.
In conformità a quanto stabilito dall'Ocse, la normativa italiana prevede che la quota parte di reddito dell'intangibile derivante dal prodotto fra il reddito del singolo Ip e il coefficiente nexus non concorre a formare il reddito di impresa nella misura, a regime, del 50 per cento.

Presupposti soggettivi di applicazione
Come chiarito dalla circolare n. 11/2016, l'ambito soggettivo dell'applicazione, individuato dal comma 1 dell'articolo 2 del "decreto patent box", è esteso a tutti i soggetti titolari di redditi di impresa, senza alcuna specificazione o limitazione, e indipendentemente dalla natura giuridica o dalla dimensione degli stessi.
Il regime di patent box risulta, pertanto, opzionabile dai soggetti titolari di reddito di impresa che:
  • abbiano diritto allo sfruttamento dei beni immateriali indicati nell'articolo 6 del "decreto patent box"
  • sostengono costi di ricerca e sviluppo anche mediante appalto delle correlate attività a soggetti terzi.
A norma dell'articolo 3 del "decreto patent box", è precluso l'accesso al regime ai soli soggetti assoggettati alle procedure fallimentari e a quei soggetti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax eccetera).

Presupposti oggettivi di applicazione
L'articolo 6 del "decreto patent box" specifica i beni immateriali che consentono l'accesso al regime agevolativo.
L'opzione deve avere, infatti, a oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
  • software protetto da copyright
  • brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori
  • marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione
  • disegni e modelli giuridicamente tutelabili
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili, come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
La circolare 11/2016, dopo aver descritto le caratteristiche dei beni immateriali sopra indicati, ha specificato che l'esistenza dei brevetti e dei marchi deve risultare da idonea certificazione rilasciata dagli enti competenti indicati. Inoltre, con riferimento al software protetto da copyright e al know how, la prova dell'esistenza di tali intangibili deve risultare da una dichiarazione sostituiva ai sensi del Dpr 445/2000, idonea ad attestare la proprietà a titolo originario o derivato.
Per quanto riguarda i disegni e i modelli giuridicamente tutelabili, la circolare ha illustrato i casi in cui è richiesta la certificazione rilasciata dagli enti competenti e i casi in cui, non essendo prevista nessuna registrazione, sia necessaria la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000.

Tipologie di utilizzo agevolabile
Secondo l'articolo 7 del "decreto patent box", il regime può essere utilizzato per agevolare il reddito derivante sia dall'utilizzo diretto che indiretto del bene immateriale.
L'uso diretto del bene immateriale si concretizza quando il valore economico del bene immateriale è incorporato nel prezzo di vendita, mentre l'uso indiretto si realizza quando il bene immateriale viene trasferito a titolo non definitivo a terzi.
I soggetti che esercitano l'opzione per il regime agevolativo hanno diritto al trattamento di favore anche nel caso di cessione del bene immateriale. Infatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali costituiscono reddito agevolabile a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Infine, il regime risulta applicabile anche ai redditi derivanti dalle somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi a oggetto i beni immateriali e per la violazione dei diritti sugli stessi.


2 - continua.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 26 aprile

 
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