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Analisi e commenti

Regimi speciali Iva Oss e Ioss – 5
la riscossione si fa più spedita

Sistemi più snelli per il pagamento dell’Iva insieme a maggiore trasparenza e riduzione del rischio frodi, tempi rapidi per lo sdoganamento delle merci e semplificazione della logistica

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Contestualmente alla tassazione Iva delle merci importate nella Ue, sono stati introdotti due regimi opzionali per semplificare la riscossione dell’imposta su beni di modesto valore: l’Ioss, che consente all’importatore di riscuotere l’Iva sulle vendite a distanza tramite il prezzo di acquisto, e lo special arrangement, in base al quale l’acquirente paga l’Iva a chi presenta i beni in dogana.
 
Eliminata l’esenzione Iva per le “piccole importazioni”
Dal 1° luglio 2021 tutti i beni commerciali, importati nell'Unione europea da un Paese o territorio terzo, sono soggetti a Iva indipendentemente dal loro valore.
Fino a tale data, diversamente, l'imposta non veniva corrisposta per prodotti di valore compreso fra 10 e 22 euro.
Non ha subito alcuna modifica la norma che prevede l'esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro importati nella Comunità (“beni di modesto valore”).
 
Introdotte semplificazioni
Contestualmente a tale modifica è stata agevolata la riscossione dell'Iva mediante l’introduzione di due nuovi regimi speciali opzionali:

  1. relativi alle vendite a distanza di beni importati (import One Stop Shop)
  2. per la dichiarazione e il pagamento dell'Iva all'importazione, quando l’Ioss non è utilizzato (special arrangement for declaration and payment of import Vat)

In pratica l’imposta sui “beni di modesto valore” può essere versata con il:

  • pagamento, come parte del prezzo di acquisto al fornitore o all'interfaccia elettronica, tramite l'Ioss. Ciò comporta che l'importazione corrispondente è esente
  • pagamento all'importazione, se il fornitore o l'interfaccia elettronica non utilizza l'Ioss:
    • a carico della persona che presenta i beni in dogana (ossia presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica) se tale soggetto opta per lo special arrangement
      oppure
    • ricorrendo al meccanismo ordinario di riscossione dell'Iva. 

Indipendentemente dal sistema utilizzato è, comunque, necessario espletare le formalità doganali relative ai beni importati di modesto valore.

Il nuovo regime Ioss
Tale sistema, comunque facoltativo, denominato regime di importazione, consente ai fornitori e ai marketplace, che vendono beni, diversi da quelli sottoposti ad accise armonizzate nell’Unione (come prodotti alcolici e tabacco), spediti da Paesi terzi (anche se il venditore interviene indirettamente nel trasporto) ad acquirenti comunitari di:

  • riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza di beni di modesto valore importati
  • dichiarare e versare l’imposta nel solo Stato di identificazione.
    L'importazione (immissione in libera pratica) sarà, in questo caso, esente da Iva e l’imposta sarà parte del prezzo di acquisto dall'acquirente.

Ambito soggettivo
Possono utilizzare l’iOss i seguenti soggetti passivi:

a) fornitori stabiliti nell'Unione che vendono direttamente i beni, di norma tramite il loro negozio online

b) fornitori non stabiliti nella Ue che vendono direttamente i beni, di norma tramite il loro negozio online.
Questi possono ricorrere al regime:

  • direttamente (ossia senza l'obbligo di nominare un intermediario) se sono stabiliti in un Paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di Iva e soltanto se effettuano vendite di beni da tale specifico Paese terzo. Tali territori sono stati individuati dalla Commissione europea, come previsto dalla direttiva Ce n. 2006/112, articolo 369-quaterdecies, con la decisione di esecuzione Ue n. 2021/942 del 10 giugno 2021, che all’articolo 1 prevede che “Il paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 è il Regno di Norvegia
  • indirettamente, tramite la nomina di un intermediario stabilito nell'Unione europea

c) interfacce elettroniche, stabilite o meno nell'Unione, che facilitano le vendite a distanza di beni importati di modesto valore (direttiva Ce n. 2006/112, articolo 14-bis, paragrafo 1) per conto di cedenti indiretti. 

Un intermediario rappresenta, come indicato dal Dlgs. n. 83/2021, “un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma” del Dpr n. 633/1972.
 
Registrazione
Il soggetto passivo che intende avvalersi direttamente del regime iOss comunica al proprio Stato membro di identificazione, con modalità elettronica, le informazioni anagrafiche.
In seguito lo Stato, dopo le necessarie verifiche, gli attribuisce uno specifico codice identificativo (formato IMxxxyyyyyyz).
L’intermediario che intende avvalersi del regime iOss, in nome e per conto di altri soggetti passivi (intermediati), comunica al proprio Stato membro di identificazione, con modalità elettronica, le informazioni anagrafiche proprie e dei soggetti intermediati.
In seguito il Paese di identificazione, dopo le necessarie verifiche, attribuisce all’intermediario:
- un identificativo personale (formato INxxxyyyyyyz)
- un identificativo per ogni soggetto passivo intermediato (formato IMxxxyyyyyyz).
 
Tali codici devono essere utilizzati esclusivamente nel citato regime.
 
Dichiarazione e versamento
Ogni soggetto passivo, registrato al regime iOss, sia direttamente che a mezzo intermediario, deve presentare, con modalità elettronica, al proprio Stato membro di identificazione, una dichiarazione con cadenza mensile:

  • entro la fine del mese successivo
  • indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

Al più tardi, entro tale termine di scadenza, deve essere effettuato anche il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo d’imposta.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Scadenze dichiarazioni e versamenti
 
gennaio anno x – 28/29 febbraio anno x
febbraio anno x – 31 marzo anno x
marzo anno x – 30 aprile anno x
aprile anno x – 31 maggio anno x
maggio anno x – 30 giugno anno x
giugno anno x – 31 luglio anno x
luglio anno x – 31 agosto anno x
agosto anno x – 30 settembre anno x
settembre anno x – 31 ottobre anno x
ottobre anno x – 30 novembre anno x
novembre anno x – 31 dicembre anno x
dicembre anno x – 31 gennaio anno x+1

 
È possibile apportare modifiche, in diminuzione o in aumento, relative a una dichiarazione in un modello successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione a cui si riferisce la variazione doveva essere presentata.
 
Rimborsi
I soggetti passivi che si avvalgono del regime iOss non possono effettuare detrazioni d’imposta nella relativa dichiarazione speciale, ma devono recuperare l’imposta, se non possiedono una posizione Iva locale, tramite le procedure di rimborso previste per i soggetti non residenti, usufruendo, comunque, di specifiche agevolazioni.
 
Documentazione delle operazioni
Un soggetto passivo che aderisce al regime iOSS deve conservare, per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, una documentazione delle operazioni svolte sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione Iva speciale.
 
Vantaggi per tutti
Il regime iOss permetterà sia all’Unione europea che alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di limitare le ingenti frodi Iva che attualmente producono consistenti perdite di gettito nel settore del commercio elettronico.
Ulteriori vantaggi consistono:

  • nella maggiore trasparenza dell’operazione di acquisto da parte del cliente che pagherà un unico prezzo onnicomprensivo
  • nella rapidità dei tempi di svincolo della merce in dogana e della sua consegna al cliente
  • nella semplificazione della logistica, poiché le merci possono entrare nella Comunità in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello a cui sono destinate. 

Il regime “postale” o special arrangement
Tale seconda misura di semplificazione è stata concepita in particolare per gli operatori postali, i corrieri espressi o altri agenti doganali che in genere dichiarano beni di modesto valore per l'importazione, come rappresentanti doganali diretti o indiretti.
Quando i beni vengono ordinati dall'esterno dell'Unione, il debitore dell'Iva dovuta è l'acquirente che ordina e importa i beni.
Nel quadro del presente regime speciale l'acquirente paga l’imposta sul valore aggiunto al dichiarante/alla persona che presenta i beni in dogana.
È consentito ricorrere allo special arrangement soltanto se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro in cui i beni di modesto valore saranno consegnati all'acquirente/all'importatore.
 
 
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 giugno
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 16 giugno
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 23 giugno
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 30 giugno

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