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Analisi e commenti

La riforma del sistema tributario (7): i conferimenti di aziende e di partecipazioni

L'attuale normativa. I regimi di tassazione applicabili. L'imposta sostitutiva. I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue. Lo "schema" di nuovo Tuir

L'attuale normativa sui conferimenti di aziende e di partecipazioni
Ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 8..10.1997 n. 358, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10. 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del Tuir, e di quelle di cui all'articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, è considerato valore di realizzo:
  • quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente
  • ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
Le disposizioni richiamate sopra riguardano:
  • l'articolo 54 del Tuir, le plusvalenze patrimoniali, le quali (II comma) sono generalmente costituite dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti è considerata plusvalenza il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426 n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non concorrono alla formazione del reddito, per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. (comma II-bis)
  • l'articolo 1 del Dlgs n. 358/1997, la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento (in origine, prima della modificazione apportata dall'articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342, del 27 per cento) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 54 del Tuir (I comma). Tale facoltà è estesa anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (III comma).
Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le cennate disposizioni del Dlgs n. 358/1997 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

Cessione delle partecipazioni da parte dell'imprenditore conferente l'unica azienda
Se il conferimento ha a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del Tuir, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento. Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 16, I comma, lettera g) del Tuir, l'Irpef si applica separatamente sui redditi costituiti da "...plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni".

Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni
La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del testo unico, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse, nei termini sopra esposti.
Le disposizioni richiamate statuiscono (articolo 81) che "sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente":
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, cioè mediante la cessione di:
    • azioni, diverse dalle azioni di risparmio;
    • ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio:
      • delle società personali di cui all'articolo 5 del Tuir;
      • e di società che sono "soggetti Irpeg";
    • diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni, se le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al:
      • 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
      • 20 per cento per le altre partecipazioni; (ovvero) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al:
      • 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
      • 25 per cento per le altre partecipazioni;
  • le plusvalenze, diverse da quelle indicate sopra, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di:
    • azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio:
      • delle società personali di cui all'articolo 5 del Tuir;
      • e di società che sono "soggetti Irpeg";
    • nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite.
Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
L'articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che:
  • le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 (da cessione di partecipazioni qualificate) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;
  • le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 (da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate, nonché di altri titoli) vanno sommate algebricamente:
    • alle relative minusvalenze
    • (nonché) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater);
    • (e) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81.
Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 81, I comma, sono costituite dalla differenza tra:
  • il corrispettivo percepito
  • (ovvero) la somma o il valore normale dei beni rimborsati;
e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nozione di "partecipazioni di controllo o di collegamento"
L'articolo 2359 del codice civile, che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società, non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003, n. 6.
In sintesi, tale articolo dispone che sono considerate società controllate:
  • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
  • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
  • le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Nei primi due casi, sono computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Sono invece considerate collegate le società sulla quali un'altra società esercita un'influenza notevole, anche in base alla presunzione legale costituita dalla possibilità di esercizio, nell'assemblea ordinaria, di almeno un quinto dei voti, o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Prassi dell'Amministrazione
A commento del Dlgs. n. 358/1997, la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320/E ha precisato che, per quanto riguarda il conferimento di azienda, bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero:
  • se l'azienda è situata all'estero, i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali
  • se l'azienda è situata in Italia, i conferimenti, ai sensi dell'articolo 3, II comma, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento rilevano solo se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una società o un ente non residente.
Restano in ogni caso esclusi i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati fuori dall'esercizio di imprese commerciali.

Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente
La stessa circolare n. 320/E, sopra citata, chiarisce che, per la determinazione dell'eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente, devono essere confrontati:
  • il valore:
    • delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente
    • attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario (se superiore al primo)
  • e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni.
Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta:
  • gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo di imposta e la data di conferimento
  • le spese di manutenzione e le altre previste dall'articolo 67, VII comma, del Tuir, sostenute nell'esercizio di conferimento, sono deducibili nei limiti ivi previsti
  • i fondi di previdenza, nonché quelli di trattamento di fine rapporto, costituiti dalla conferente, si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono
  • gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi, relativi ai crediti conferiti, non sono trasferiti al soggetto conferitario, atteso che quest'ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti, a fine esercizio, sulla base dell'articolo 71 del Tuir.
Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze, se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell'esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione, ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente.

Il costo fiscale dell'azienda conferita in capo al conferitario
Il conferimento eseguito ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs n. 358/1997, a differenza di quello eseguito in regime di neutralità fiscale ai sensi del successivo articolo 4, non determina, per il conferitario, la successione nei valori fiscali dei beni conferiti.
Per il conferitario, i beni rilevano dunque in base al valore a essi attribuito nelle proprie scritture contabili.
Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente, mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente.

I regimi di tassazione applicabili
I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti:
  • ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa
  • opzionale, consistente nell'applicazione alle plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 358/1997, ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.
L'imposta sostitutiva
Anche le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende o di rami d'azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358.
Va però rammentato che l'articolo 4, I comma, lettera m) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ("Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale") dispone espressamente l'abolizione "...dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma"(...).

I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue (rinvio)
Le operazioni straordinarie poste in essere tra società (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue, soggette alle imposte sui redditi societari) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee, tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell'impresa, sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90/434/Cee, attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992, n. 544.
Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir, agli articoli 180 e seguenti, che saranno oggetto di futuri contributi specifici.

Lo "schema" di nuovo Tuir
L'articolo 177 del "progetto" di testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 3 del Dlgs n. 358/1997, eccezion fatta per l'espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze, le quali - ai sensi dell'articolo 99 del "progetto" stesso - possono "non concorrere" al reddito.
Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono, in sintesi, le seguenti:
  • possesso ininterrotto per almeno un anno
  • iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie
  • localizzazione in Stati e territori che non siano "paradisi fiscali"
  • svolgimento di attività commerciale.
Il primo comma dell'articolo in esame dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
La formulazione è riproduttiva di quella dell'attuale articolo 3 del Dlgs n. 358/1997, salvo per il riferimento alle plusvalenze esenti.

Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 10 (determinazione dei redditi e delle perdite, attuale articolo 9) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti, senza considerare quello di all'articolo 99, I comma, lettera a) (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente) (nuovo comma I-bis).

Il secondo comma è identico all'attuale, e riafferma l'applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato.
Infine, se il conferimento ha a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 76, comma 1, lettera c) (cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) e 77 (plusvalenze, ai fini dell'Ire), assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse secondo i criteri espressi al I comma.

Conclusioni
In un regime di "partecipation exemption", come quello disegnato dalla riforma in esame, ove è prevista l'esenzione fiscale delle plusvalenze (con la correlata indeducibilità delle minusvalenze), il riassetto normativo era dovuto.
Si evidenzia che la normativa attuale sui conferimenti rimarrebbe valida e operante, ma senza più consentire l'affrancamento delle plusvalenze non esenti verso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Per quelle esenti, evidentemente, nessun problema si pone.
Anche in questo caso, un'analisi ponderata e valida dal punto di vista "applicativo" potrà farsi solamente nella successiva fase dell'istruttoria e del dibattito parlamentare, quando il "progetto" si avvierà ad acquistare la forma di un testo legislativo.

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