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Analisi e commenti

Il “Rilancio” post conversione - 5
Bonus sulle eccedenze “fashion”

L’incentivo, volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19 per uno dei comparti più esposti a stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è fruibile in compensazione il prossimo anno

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Credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino dell’anno 2020 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. È l’aiuto fornito agli esercenti attività d’impresa che operano nel settore Tma, cioè nell’industria del tessile, della moda e degli accessori (calzature e pelletteria), dall’articolo 48-bis del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”). La disposizione è stata aggiunta dalla Camera dei deputati durante l’esame parlamentare del provvedimento, culminato con la conversione nella legge n. 77/2020.
Prima di vedere gli aspetti salienti della misura agevolativa, ricordiamo che un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, dovrà definire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e le modalità attuative della norma, anche per consentire il rispetto del tetto di spesa, fissato in 45 milioni di euro.
 
In cosa consiste e come si calcola il bonus
Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino in attività contraddistinte da particolare stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è prevista, relativamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria (quindi, per quanto riguarda i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, in relazione all’annualità 2020), l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta.
Ovviamente – come puntualizzato dalla norma – la valutazione delle rimanenze nell’anno di spettanza del beneficio deve avvenire con metodo e criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti, presi in considerazione per la determinazione della media.
 
Si ritiene utile ricordare che la norma di riferimento per le rimanenze finali dei beni è l’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, il cui comma 1, richiamato dall’articolo 48-bis in esame, precisa che le relative variazioni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio e che, a tal fine, le rimanenze – tranne alcune particolari ipotesi – vanno assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato ex lege, cioè applicando le disposizioni dettate dallo stesso Tuir.
 
Soggetti beneficiari
Destinatari dell’agevolazione sono coloro che esercitano attività d’impresa operando nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore Tma - tessile, moda e accessori).
In tale ambito, bisogna distinguere tra le imprese obbligate a redigere bilancio certificato e quelle non sottoposte a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale:

  • nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci stessi
  • le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro (articolo 8, Dlgs n. 39/2010). Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione deve osservare i princìpi di indipendenza elaborati da associazioni e ordini professionali assieme al ministero dell’Economia e delle finanze e alla Consob (articolo 10, comma 12, Dlgs n. 39/2010) ovvero, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal Code of ethics dell’International Federation of Accountants (Ifac), il Codice etico dell’Organizzazione mondiale della professione economico-contabile. 

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta concesso per contenere gli effetti negativi in ordine alle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori potrà essere sfruttato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997).
Il suo utilizzo dovrà avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” (19 luglio 2020), quindi nel 2021 per i contribuenti “solari”. Non ne è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile.
Un’ultima avvertenza: l’applicazione della norma deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

continua
la prima puntata è stata pubblicata giovedì 23 luglio
la seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 luglio
la terza puntata è stata pubblicata giovedì 30 luglio
la quarta puntata è stata pubblicata lunedì 10 agosto

 

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