Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Rimborsi Iva a cittadini extra Ue.
Tax free in riga nelle dichiarazioni

La corretta collocazione nei modelli del regime che consente agli acquirenti stranieri di non pagare l’imposta sul valore aggiunto relativa a beni comprati in Italia

Dogana con la Svizzera
Il sistema “tax free” permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità europea, di ottenere lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati dal venditore italiano o il rimborso successivo dell’Iva stessa, laddove si realizzino i presupposti previsti dall’articolo 38-quater del Dpr 633/1972.
In base a tale articolo, infatti, il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare del cessionario e non destinati alla successiva commercializzazione. Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa).
 
In particolare, secondo il primo comma dell’articolo 38-quater, il venditore può vendere la merce a un privato munito di passaporto rilasciato da un paese extra Ue, effettuando la cessione senza applicazione dell’imposta. In questo caso, lo stesso emette fattura o altro documento commerciale che riporti l’indicazione di non imponibilità e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. Attualmente, l’indicazione di tali estremi può essere apposta anche dall’acquirente prima del visto doganale.
La fattura o il documento emessi sono annotati nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, in maniera distinta dalle altre operazioni, come non imponibili. Il relativo ammontare è indicato, poi, nel rigo VE32 della dichiarazione annuale, tra le altre operazioni non imponibili, e non concorre alla formazione del plafond disponibile.
 
In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura vidimata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente procede alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, sul registro delle fatture emesse per la sola Iva.
In dichiarazione, il valore imponibile deve essere riportato nel rigo VE32, tra le operazioni non imponibili e la relativa imposta annotata nel rigo VE24, tra le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta sulle operazioni imponibili, con segno positivo, al fine di evidenziare il relativo debito Iva.
 
Oltre la procedura descritta, il legislatore ha previsto, al secondo comma dello stesso articolo 38-quater, un’ulteriore procedura. Quest’ultima risulta assai più diffusa tra i venditori, in quanto evita che gli stessi possano incorrere nel rischio dell’addebito dell’Iva in caso di mancata restituzione, nei termini previsti, della fattura di vendita vistata dalla dogana di uscita.
In tale caso, il venditore nazionale riceve l’anticipazione dell’imposta dal viaggiatore emettendo un’apposita fattura con Iva e provvede al rimborso dell’imposta (tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario eccetera), in seguito al trasporto dei beni fuori della Comunità, entro tre mesi dalla cessione e dalla restituzione dell’esemplare della fattura vistata entro il mese successivo.
 
Nell’ambito di questa procedura, in genere, si inseriscono, nel rapporto tra venditore e acquirente, dei soggetti intermediari denominati società di tax refund o tax free, per rendere più agevole al viaggiatore straniero il recupero dell’Iva.
Affinché possa intervenire la società di tax refund, il viaggiatore straniero, su proposta del venditore, deve sottoscrivere un apposito modulo di accettazione del servizio offerto e delle condizioni che gli vengono proposte. In particolare, le società di tax refund provvedono a rimborsare direttamente l’imposta (al netto di una provvigione) ai viaggiatori dopo aver ricevuto la fattura vistata dalle autorità doganali ed effettuato il controllo dei requisiti normativamente previsti.
 
Il rimborso dell’Iva avviene in contanti, qualora sia presente un apposito ufficio della società di tax refund, nei principali aeroporti e valichi di frontiera. Quando l’Iva non è rimborsata in contanti alla frontiera, il cedente emette una fattura che reca il logo della società di tax refund alla quale è associato, ed è a quest’ultima che l’acquirente deve spedire o consegnare la fattura munita del visto dell’ufficio doganale.
In sostituzione della fattura, il cedente può rilasciare un documento denominato “tax free shopping chèque”, contenente tutti gli elementi previsti per la fattura, che costituisce titolo per il rimborso (risoluzione 601594/1989).
 
Alcune perplessità sono sorte in merito alle annotazioni da effettuare in dichiarazione nel caso in cui venga applicata la procedura sopra descritta e si verifichino i presupposti per il rimborso dell’imposta.
In tale ipotesi, così come previsto dalla disposizione normativa, l’imposta verrà recuperata contabilmente attraverso l’annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972.
 
Ai fini della compilazione della dichiarazione, così come precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 186/2001, è considerata erronea l’annotazione, con segno positivo, della sola imposta corrispondente nel rigo VF22, relativo alle variazioni o arrotondamenti dell’Iva sugli acquisti.
La stessa risoluzione e i successivi modelli di istruzione alla dichiarazione, prevedono che il cedente dovrà annotare in dichiarazione il valore dell’operazione tra il rigo VE20 e VE22 tra le operazioni imponibili, sia come imponibile sia come imposta, concorrendo lo stesso alla determinazione del volume d’affari, e riportare la variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo VE24, tra le variazioni e gli arrotondamenti dell’Iva, diminuendo così la relativa Iva a debito.
 
Le differenti compilazioni della dichiarazione, così come delineate, condurrebbero al medesimo risultato ai fini del calcolo dell’Iva. Tuttavia, ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione, risulta essenziale la giusta annotazione dei relativi valori allo scopo di esporre l’esatto volume d’affari del cedente e l’applicazione del regime fiscale “tax free”.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/rimborsi-iva-cittadini-extra-ue-tax-free-riga-nelle