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Analisi e commenti

Ristrutturazione dei debiti.
Tutto in uno standard (1)

Un riepilogo dell’Oic n. 6, principio contabile nazionale dello scorso 3 agosto, che fa il paio con il documento n. 5, riferimento per gli accordi con finalità liquidatoria

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L’informativa di bilancio da fornire nei casi di ristrutturazione del debito. Questo è il tema del documento Oic 6, approvato lo scorso 3 agosto dall’Organismo italiano di contabilità. Lo standard - applicabile a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data della sua approvazione – ha come destinatarie le imprese debitrici che redigono il bilancio in base al codice civile, rispettando il principio della “continuità aziendale”. Sono, cioè, escluse le ristrutturazioni con finalità liquidatoria del debitore (per le quali il riferimento è il principio Oic 5).
 
Cosa si intende per ristrutturazione
Il principio contabile ha, come detto, il suo fulcro negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Fattispecie differente dalla “semplice” rinegoziazione (a cui l’Oic comunque dedica una parte del documento, che sarà esaminata nel successivo intervento). Per ristrutturazione del debito, infatti, è intesa “un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”.
 
Come può avvenire la ristrutturazione
Accordi tipici di ristrutturazione dei debiti sono gli istituti previsti dalla legge fallimentare: concordato preventivo (articoli 160 e seguenti), accordo di ristrutturazione (articolo 182-bis), piano di risanamento attestato (articolo 67, comma 3).
 
Il riferimento offerto dal principio contabile (e sopra riportato) apre, però, le porte ad altre tipologie di agreement, extra legge fallimentare.
Da definizione, si è di fronte a una ristrutturazione quando il debitore è in difficoltà finanziarie e, a causa di ciò, il creditore “gli va incontro”, rinunciando ad alcuni diritti acquisiti nei suoi confronti. E tali caratteristiche bisogna avere come riferimento per inquadrare un accordo fra quelli che cadono sotto l’imperio dell’Oic 6, nel cui ambito si muovono, ad esempio, gli accordi stragiudiziali conclusi fra il debitore e creditore/i.
 
Quando contabilizzare gli effetti della ristrutturazione
Gli effetti della ristrutturazione vanno rilevati in bilancio a partire dall’esercizio in cui l’accordo diviene efficace fra le parti (data della ristrutturazione); cioè (a seconda delle tipologie di accordo), dalla data di:
  • omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale
  • pubblicazione presso il Registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (o dell’omologa del Tribunale, se a ciò è subordinata l’efficacia dell’accordo)
  • adesione dei creditori al piano di risanamento attestato (qualora l’accordo risulti formalizzato)
  • perfezionamento dell’accordo fra le parti, in caso di operazione diversa da quelle regolate dalla legge fallimentare.
Se l’efficacia dell’accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva oppure ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti.
 
Contabilizzazione delle diverse modalità di ristrutturazione
La ristrutturazione del debito può tradursi, principalmente:
  • nella modifica dei termini originari del debito
  • nel trasferimento al creditore di un’attività o di un gruppo di attività
  • nella trasformazione del debito in capitale sociale
Modifica dei termini originari del debito
La modifica dei termini originari può coinvolgere l’ammontare del debito o la tempistica di restituzione. Ci si può, cioè, accordare per
  • la riduzione del capitale da restituire o degli interessi già maturati e non ancora pagati
  • la riduzione del tasso d’interesse futuro
  • lo spostamento in avanti delle scadenze
 
Effetti immediati sul conto economico si avranno solamente nel primo caso: quando il creditore rinuncia a una parte del capitale e/o degli interessi già maturati tale importo costituirà un “utile da ristrutturazione”, provento straordinario iscritto alla voce E20 del conto economico. La contropartita è, ovviamente, il valore contabile del debito.
 
Nelle altre ipotesi (riduzione degli interessi maturandi e/o modifica della tempistica delle scadenze) il provento non si considera realizzato alla data di ristrutturazione. Una conclusione coerente anche con le indicazioni già contenute nel documento Oic 19 “Debiti”, che – in ossequio al principio di prudenza - vieta la rilevazione anticipata di proventi rappresentati da dilazioni di pagamento non onerose.
 
Per inciso, nei casi creditore sia il socio, che rinuncia alla restituzione di finanziamenti (voce D3 del passivo), l’importo transita direttamente a riserva, in linea con quanto previsto dall’Oic 28 “patrimonio netto”, in base al quale la rinuncia del socio/creditore è assimilata a un versamento in conto capitale.
 
Estinzione con cessione di attività
La differenza fra i valori contabili dell’attività trasferita e del debito oggetto dell’accordo costituisce un utile o una perdita da ristrutturazione (voci E20 o E21 del conto economico).
 
Può accadere che l’accordo sia soggetto a condizioni sospensive o comunque a particolari adempimenti. Quando, in tali casi, la “firma” (per intenderci) e l’efficacia fra le parti (data della ristrutturazione) non cadono nello stesso esercizio, alla sottoscrizione il debitore deve comunque:
  • eventualmente riclassificare l’attività, se iscritta fra le immobilizzazioni, in una voce dell’attivo circolante, cessando gli ammortamenti
  • iscrivere l’attività al minore fra il costo (al netto di eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore) e il valore di presumibile realizzo, rilevando l’eventuale minusvalenza alla voce E21 del conto economico.
 
Estinzione mediante conversione in capitale
Qualora la ristrutturazione si sostanzia nella conversione del debito in capitale, l’aumento del capitale sociale si assume convenzionalmente pari al valore contabile del debito ristrutturato. Non c’è, quindi, alcun utile o perdita da ristrutturazione.
 
Tirando le somme, le diverse modalità di ristrutturazione del debito possono avere o meno impatto sul conto economico. La sintesi nella tabella seguente:
 
Tipo di accordo CE si CE no
rinuncia a parte del capitale e/o agli interessi già maturati X  
riduzione interessi futuri   X
rimodulazione scadenze   X
rinuncia socio   X
cessione attività X  
conversione in capitale   X
 
(nel prossimo intervento, le informazioni in nota integrativa e gli accordi di rinegoziazione)
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