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Analisi e commenti

La ritenuta sui canoni ai non residenti per l’uso del software

La risoluzione 169/E del 1997 ha chiarito che, per qualificare il corrispettivo, vale il riferimento al Modello Ocse e al Commentario

Nella prassi delle imprese si corrispondono a terzi compensi per sfruttare un software concesso in licenza da una società estera. Il pagamento sconterà una ritenuta alla fonte soltanto se il compenso è qualificato come royalty. Se dovuta, la ritenuta sarà quella prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese di residenza di chi concede il software. In materia, la risoluzione ministeriale n. 169/E del 30 luglio 1997 ha chiarito che, ai fini della qualificazione del corrispettivo per lo sfruttamento del software, è necessario riferirsi all’articolo 12 del Modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni elaborato dall’Ocse e al relativo Commentario.


La definizione di canoni secondo il Modello Ocse
L'articolo 12 del Modello Ocse definisce i canoni come: "compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso e la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico". Il Modello di Convenzione stabilisce che i canoni sono assoggettabili ad imposizione soltanto nello Stato di residenza del percipiente, se costui è l’effettivo beneficiario. Nella maggioranza dei trattati stipulati dall’Italia, tuttavia, è riconosciuta potestà impositiva anche dello Stato della fonte che può applicare una ritenuta ad aliquota ridotta sui canoni in uscita.


Le precisazioni e le ipotesi contenute nel Commentario
Il Commentario offre alcune interessanti precisazioni in materia di software, distinguendo le seguenti fattispecie:

- trasferimento dei diritti di utilizzo del software ma non del diritto di proprietà;
- trasferimento di tutti i diritti connessi al software;
- acquisto del software per utilizzo personale o professionale.

Nel primo caso i compensi corrisposti hanno natura di royalty soltanto in alcune particolari fattispecie, come, ad esempio, quando chi trasferisce il diritto è l’autore, o colui che da questi ha acquisito il diritto alla distribuzione o riproduzione, e il diritto viene posto a disposizione di un terzo per lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del software. In sostanza si può parlare di royalty soltanto quando il compenso è dovuto per non infrangere il diritto d’autore.

Nel secondo caso il compenso non è assimilabile alla royalty in quanto rappresenta il corrispettivo definitivamente pagato per l’acquisizione di un bene immateriale e non un canone periodico per il suo utilizzo.

L’ultima ipotesi considerata, invero la più frequente nella prassi, è quella dell’acquisto di una licenza per utilizzare il software per finalità personali o imprenditoriali. Il corrispettivo pagato rientrerà nel reddito di impresa di cui all’articolo 7 o in quello professionale di cui all’articolo 14 del Modello di Convenzione e non si applicherà, quindi, ritenuta alcuna nel Paese della fonte. Rientra nella medesima ipotesi anche il caso del compenso corrisposto per l’acquisizione del diritto di fare una copia del programma su un proprio supporto come copia di sicurezza. La riproduzione del software, infatti, costituisce una modalità di utilizzo del programma, essendo assente in questa fattispecie lo sfruttamento commerciale del bene immateriale. Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui l’utente faccia più copie del software per installarlo nella rete del proprio studio o della propria azienda.


L’entità della ritenuta applicabile

Ove dovuta, la ritenuta applicabile sarà quella prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese di residenza del soggetto che concede in licenza il software. Se non è stato stipulato un trattato con il Paese di riferimento, troverà applicazione l’ultimo comma dell’articolo 25 del Dpr n.600 del 1973 in base al quale i canoni "corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare". Pertanto se il predetto canone è considerato reddito di impresa si applicherà la ritenuta del 30 per cento mentre se lo stesso è qualificato come reddito di lavoro autonomo si applicherà la deduzione forfetaria del 25 per cento determinando così una ritenuta pari al 22,5 per cento. Si segnala da ultimo che è ormai prossimo il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 2003/49 che prevede l’abolizione della ritenuta alla fonte sui canoni corrisposti a società consociate residenti all’interno dell’Unione europea.
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