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Analisi e commenti

Rivalutazione beni d'impresa:
il dettaglio per usufruirne - 2

Per beneficiare degli effetti fiscali, occorre versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili

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La disamina della circolare 14/2017 riparte dagli effetti fiscali della rivalutazione.
Il documento evidenzia che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo.
Per un contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, quindi, la rivalutazione operata nel bilancio del 2016 è riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A partire da tale data, si potrà beneficiare degli effetti fiscali della rivalutazione, come ad esempio nel calcolo delle quote di ammortamento o nella determinazione nel plafond per il calcolo delle spese di manutenzione.
Per il periodo precedente al 2019, invece, occorre recuperare a tassazione, attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile, i maggiori ammortamenti imputati a conto economico (che risentono della rivalutazione contabilizzata in bilancio) rispetto a quelli fiscalmente deducibili.

Per beneficiare della rivalutazione è necessario:

  • versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.
  • non cedere a titolo oneroso, assegnare ai soci, destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore i beni rivalutati in data anteriore al 1° gennaio 2020 (per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

L'imposta sostitutiva è dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio e deve essere versata in un'unica rata annuale entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
In sostanza, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (che quindi esegue la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016), il pagamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 giugno 2017, utilizzando il codice tributo "1811" (risoluzione 30/2016).

La cessione del bene rivalutato (o il verificarsi delle fattispecie sopra evidenziate) nel corso del periodo di "sospensione", vale a dire nel triennio 2017-2019, determina il venir meno della rivalutazione: in altri termini, le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e, in capo al cedente, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti (cfr articolo 3, Dm 86/2002).
In tal modo, si cerca di evitare uno smobilizzo ravvicinato dei beni rivalutati, finalizzato a ottenere un mero vantaggio fiscale nella determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista nella rivalutazione in luogo dell'aliquota ordinaria stabilita nel Tuir.

Il saldo attivo della rivalutazione
L'impresa che decide di rivalutare i beni deve iscrivere nel passivo del bilancio un importo denominato saldo attivo di rivalutazione, il cui ammontare è pari al valore attribuito ai beni rivalutati al netto dell'imposta sostitutiva.
La circolare ricorda che, da un punto di vista fiscale, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta, vale a dire una riserva che, qualora distribuita, concorre a formare il reddito della società (cfr articolo 13, comma 3, legge 342/2000 e articolo 9, comma 2, Dm 162/2001).

È possibile, tuttavia, rendere libera la riserva beneficiando dell'"affrancamento" del saldo attivo: in altri termini, con il versamento di un'imposta sostitutiva, la riserva affrancata risulta liberamente distribuibile e non concorre a formare il reddito imponibile della società che effettua la distribuzione.
In particolare, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10% (comma 142 della legge 147/2013).
Le modalità di versamento sono identiche a quelle previste per la rivalutazione: il versamento deve avvenire in un'unica rata annuale entro il 30 giugno 2017.
L'imposta sostitutiva, versata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione, è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio (cfr comma 477, articolo 1 della legge finanziaria 2005).

La circolare, in coerenza con quanto precisato nei precedenti documenti di prassi (cfr circolari 13/2014, 11/2009 e 18/2006), ricorda che:

  • in sede di affrancamento, occorre aumentare il saldo attivo dell'importo dell'imposta sostitutiva
  • l'affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul periodo di sospensione del maggior valore iscritto sui beni, che sarà riconosciuto solo dopo il predetto periodo
  • la distribuzione della riserva affrancata determina, per il socio, la tassazione dell'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.


2 - continua.
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 28 aprile

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