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Analisi e commenti

Rivalutazione beni d’impresa:
il dettaglio per usufruirne – 3

La circolare 14/2017 si occupa anche della riproposizione delle norme sul riallineamento, ricordando che, in questo caso, sono stati inclusi anche i soggetti Ias adopter

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La legge di bilancio, oltre a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa, prevede la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni che risultano già iscritti nel bilancio (“riallineamento”).
Tale possibilità, condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva, è stata tecnicamente prevista con il richiamo, contenuto nel comma 564 della legge 232/2016, alla disciplina del riallineamento (articolo 14, legge 342/2000).
 
A differenza della rivalutazione, il riallineamento è finalizzato a ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già espressi in bilancio e, quindi, non comporta l’iscrizione di un maggior valore contabile dei beni dell’impresa.
In altri termini, il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti dei beni.
 
La circolare n. 14/2017 ricorda che il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili può essere effettuato anche congiuntamente alla disciplina di rivalutazione: con il riallineamento, infatti, si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si beneficia di un ulteriore incremento nel limite del valore economico del bene.
 
Possono beneficiare del riallineamento gli stessi beni d’impresa che rientrano nella disciplina della rivalutazione, vale a dire i beni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In particolare, possono essere riallineati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2015, a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio 2016: l’adeguamento al valore contabile, infatti, è effettuato nel bilancio 2016, considerando i decrementi che si sono verificati in tale ultimo esercizio.
 
Esempio: il riallineamento e la rivalutazione dei beni
Si ipotizzi un bene immobile strumentale che presenta un disallineamento del valore contabile rispetto a quello fiscale nel bilancio dell’esercizio 2015 pari a 3mila euro, che si riduce a 2mila euro nel bilancio 2016. In particolare, il bene presenta un valore contabile pari a 5mila euro e un valore fiscale di 3mila. Il bene, inoltre, ha un valore economico pari a 6mila euro.
In tal caso, è possibile beneficiare della disciplina:

  1. del riallineamento, adeguando il valore fiscale del bene (3mila) al maggior valore contabile (5mila)
  2. della rivalutazione, incrementando il valore contabile al nuovo valore fiscale del bene (pari a 5mila) fino al suo valore economico (6mila).

La circolare in esame, richiamando l’articolo 10 del Dm 162/2001 e i precedenti documenti di prassi (circolari nn. 13/2014 e 18/2006), ha ricordato che:

  • è possibile riallineare i valori anche su singoli beni (a differenza della rivalutazione) senza, quindi, la necessità di estenderne l’applicazione a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea
  • è necessario riallineare l’intero divario tra il costo fiscale e contabile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore
  • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori va chiesto nella dichiarazione dei redditi ed è condizionato all’accantonamento, per ammontare corrispondente ai valori da riallineare, di una apposita riserva, al netto dell’imposta sostitutiva, a cui si applica la disciplina di sospensione d’imposta tipica dei saldi di rivalutazione. 
    L’Agenzia, inoltre, precisa che:
  • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori non è immediato, ma decorre dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2018 per i beni immobili (cfr comma 563) e dal 2019 per gli altri beni (cfr circolari nn. 13/2014, 18/2006 e 57/2002)
  • nell’ipotesi in cui il disallineamento tra il valore fiscale Ires e quello contabile è inferiore rispetto al disallineamento tra il valore Irap e il valore contabile, il contribuente può riallineare solo il differenziale tra il valore Ires e quello contabile. In tali casi, infatti, potrebbe non sussistere la convenienza a riallineare anche il differenziale Ires-Irap, considerato che l’imposta sostitutiva versata sul predetto differenziale è maggiore rispetto a quella ordinaria Irap.

Gli Ias adopter
La legge di bilancio estende anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la possibilità di adeguare, con la disciplina del riallineamento, i valori fiscali ai maggiori valori contabili (cfr comma 564).
Tale possibilità è stata tecnicamente prevista con il richiamo alla disciplina del riallineamento contenuta nel precedente articolo 14 della legge 342/2000 e con alcune precisazioni contenute nel medesimo comma 564.
La circolare in esame evidenzia, in particolare, che i soggetti Ias/Ifrs possono riallineare le differenze di valori esistenti sui beni d’impresa e sulle partecipazioni in società ed enti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Il riallineamento è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.
 
L’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una riserva a cui si applica il regime fiscale della sospensione d’imposta.
È possibile, tuttavia, rendere libera la riserva, beneficiando dell’“affrancamento”: in altri termini, con il versamento di un’imposta sostitutiva, la riserva affrancata risulta liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che procede alla distribuzione.
La circolare evidenzia, al riguardo, che si applicano le regole contenute nel comma 558 per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, vale a dire la riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10 per cento.
 
 
3 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 28 aprile
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 2 maggio

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