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Analisi e commenti

Ruling internazionale
Cenni sulle esperienze estere

I criteri adottati in Spagna, Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Usa

La procedura di ruling di standard internazionale introdotta nell'ordinamento tributario italiano si inserisce nel processo di tax compliance, intrapreso già da diversi anni in Italia, rivolto a sviluppare la collaborazione e il dialogo tra il soggetto attivo e i soggetti passivi della pretesa tributaria e ha l'obiettivo di migliorare le relazioni tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente su questioni estremamente complesse e tradizionalmente conflittuali.

La disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 269/2003 avvicina il nostro ordinamento tributario a quello dei Paesi più evoluti, che già adottano strumenti (quali gli Advanced Price Agreements) finalizzati a prevenire e a risolvere controversie con i contribuenti che operano in mercati internazionali nonché a prevenire contrasti tra gli ordinamenti tributari di diversi Stati.
Tali strumenti, che hanno come elemento comune quello di assicurare la certezza dei rapporti tra diversi ordinamenti tributari e tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, devono contemperare due ordini di esigenze:
  • quello dei contribuenti di prevenire possibili futuri conflitti e di evitare fenomeni di doppia imposizione
  • quello dei singoli Stati di attenuare il rischio di sottrazione di materia imponibile sulla quale prelevare l'imposta.
Sono diversi gli Stati che, conformemente agli indirizzi forniti dall'Ocse nelle "Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administration" del 1995, hanno disciplinato gli Advanced Pricing Agreements (Apa) per raggiungere un accordo preventivo con le imprese multinazionali, in modo da conciliare l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione finanziaria con quella di certezza e semplicità dell'obbligazione tributaria da parte delle imprese multinazionali stesse.

Per quanto concerne gli Stati che hanno adottato gli Advanced Pricing Agreements come strumenti di dialogo e di negoziazione per prevenire l'insorgere di controversie fiscali, si possono richiamare le seguenti esperienze:
  • in Spagna, gli Apa si concretizzano nell'accettazione da parte dell'Amministrazione di una proposta del contribuente di valutazione preventiva delle operazioni tra soggetti vincolati. Il procedimento è una vera e propria negoziazione e il provvedimento di approvazione non può essere impugnato. L'accordo ha efficacia per tre anni
  • in Germania, l'Amministrazione finanziaria rilascia pareri preventivi anche se privi di carattere generale. Inoltre, l'amministrazione tedesca è piuttosto critica nei confronti degli Apa provenienti da amministrazioni di altri Paesi e generalmente non li prende in considerazione
  • nei Paesi Bassi, la procedura di un Apa può essere attivata sia su richiesta della società olandese che della sua associata straniera. L'Apa può riguardare tutti gli aspetti inerenti ai prezzi di trasferimento o può essere circoscritto ad alcune specifiche operazioni. Il sistema olandese prevede durante la negoziazione un'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli investimenti effettuati dalle parti al fine di raggiungere un accordo che può essere anche pubblicato
  • in Francia, gli accordi sono solo bilaterali e si ispirano alla "procedura amichevole" prevista dall'articolo 25 del modello Ocse. La procedura viene attivata con una riunione tra la società interessata e l'Amministrazione, nella quale vengono esaminati i dati necessari per determinare un Apa idoneo alle specifiche dell'impresa. Successivamente, una volta che l'Amministrazione ha stabilito i prezzi di trasferimento della società, viene intrapresa una ulteriore attività istruttoria e negoziale in collaborazione con l'autorità competente dell'altro Stato. L'accordo tra le due autorità competenti vincola il contribuente a rispettarne i termini e le condizioni. Inoltre, l'accordo è soggetto a un'attività di monitoraggio per cui il contribuente, annualmente, deve fornire i dati necessari all'amministrazione per verificare il rispetto delle condizioni dell'accordo. Entro sei mesi dalla scadenza dell'Apa, il contribuente può chiedere il rinnovo se le condizioni poste a base dell'accordo non mutano, altrimenti deve essere presentata una nuova richiesta secondo la procedura ordinaria
  • nel Regno Unito, sono previsti per i contribuenti due tipologie di Apa:< >unilaterale, nel caso in cui l'accordo coinvolga solo l'Amministrazione inglesebilaterale, nel caso in cui l'accordo sia il risultato di una negoziazione tra l'Amministrazione inglese e le autorità fiscali di un altro Paese.negli USA, la congruità dei transfer pricing infragruppo rappresenta una delle materie per le quali è più elevata la possibilità di contenzioso tra le grandi multinazionali e l'Amministrazione finanziaria. I problemi derivano dal fatto che le norme non fissano criteri indiscutibili per determinare il reasonable profit, ma stabiliscono in modo alquanto generico che il criterio da applicare in ogni caso sia quello "di un contribuente non vincolato che tratta in condizioni di libera concorrenza con un altro contribuente non vincolato". Il presupposto è che la sussistenza di condizioni di concorrenza porti all'individuazione del reasonable profit e, quindi, anche del giusto onere fiscale; ma la difficoltà sta proprio nell'individuare il prezzo in condizioni di libera concorrenza.
    Da tale complessità nel determinare l'effettivo valore di mercato ne deriva un ingente volume di contenzioso.
    La soluzione per attenuare questa situazione di conflittualità è stata trovata nell'Apa, ovvero in un accordo tra l'autorità fiscale (Irs, Internal revenue service) e le imprese, che, partendo da alcuni elementi oggettivi, consente di determinare un prezzo di trasferimento infragruppo che possa essere ritenuto congruo da entrambe le parti. In tal modo, l'Irs ha ridotto notevolmente il volume di contenzioso in essere in materia di transfer pricing.
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