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Analisi e commenti

Senza interferenze fiscali l’Irap che verrà

Valore della produzione sganciato dalla determinazione della base imponibile Ires

Il disegno di legge finanziaria 2008, contraddistinto con il n. 1817, contiene, tra le altre rilevanti novità, significative modifiche all’impianto normativo dell’Irap. Così come precisato nella relazione governativa di accompagnamento, il ministro delle Finanze ha chiarito l’intento e il senso delle modifiche apportate all’impianto normativo dell’Irap.  La base imponibile dell’imposta regionale è infatti percepita come una sorta di duplicazione della base imponibile Ires.

Le regole di determinazione della base imponibile
Per eliminare tali interferenze, nel progetto di legge finanziaria 2008 l’Irap viene “sganciata” dalla determinazione della base imponibile Ires (variazioni in aumento e in diminuzione), avvicinandola ai criteri contabili nazionali utilizzati per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

Dal punto di vista squisitamente normativo, le modifiche al decreto legislativo 446/1997 riguarderanno:

 

  • l’articolo 5, per le società di capitali e gli enti commerciali
  • l’introduzione di un articolo 5-bis, per la determinazione del valore della produzione netta di società di persone e delle imprese individuali
  • l’articolo 6, per la determinazione del valore della produzione netta di banche ed altri enti e società finanziarie
  • l’articolo 7, per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
  • l’articolo 8, per la determinazione del valore della produzione netta dei professionisti ovvero gli esercenti arti e professioni.

La nuova Irap, costituirà, quindi, il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio.

La nuova misura delle deduzioni
Le deduzioni dalla base imponibile cambiano misura.
E’ riconosciuta una deduzione pari a 4.600 euro (nel testo antecedente le modifiche la deduzione era pari a 5.000 euro), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, per i seguenti soggetti: società ed enti commerciali; società di persone; persone fisiche e società semplici; produttori agricoli titolari di reddito agrario; enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La deduzione prevista dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto Irap ovvero la deduzione di 10mila euro per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è diminuita nella misura di 9.200 euro.

Ammontare dell’aliquota
Altra importante novità attiene alla misura dell’aliquota Irap, che passa dall’attuale 4,25% al 3,9 per cento.

Delocalizzazione dell’Irap
Un altro versante sul quale sembra muoversi la Finanziaria 2008 è rappresentato dalla traslazione dell’Irap da tributo prettamente erariale a tributo regionale.
A partire dal 2008, infatti, fermi restando in via transitoria gli aspetti connessi all’accertamento e alla riscossione del tributo, la dichiarazione Irap, sganciata da quella ai fini delle imposte dirette (Unico), andrà indirizzata direttamente alle Regioni o alle Province autonome.

Decorrenza delle nuove disposizioni
Le novità in materia di Irap troveranno applicazione dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007.

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