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Analisi e commenti

Il servizio di riscossione dei tributi locali non può essere affidato alle comunità montane

Gli enti in questione possono svolgere esclusivamente attività di accertamento

Per gli enti locali, la riscossione dei tributi rappresenta uno dei momenti salienti nel quale si esplica l'autonomia regolamentare e, allo stesso tempo, si realizza l'autodeterminazione, cioè la libertà di decidere autonomamente i propri fini.
Come è noto, la norma che disciplina la potestà regolamentare delle entrate tributarie e non degli enti territoriali é contenuta nell'articolo 52, comma 1, del Dlgs n. 446/1997.

Recentemente, è accaduto che alcuni Comuni hanno affidato, tramite convenzione, alle comunità montane nel cui ambito territoriale ricadevano, la riscossione dei propri tributi. Questa prassi invalsa presso detti enti ha spinto il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze a intervenire sulla questione con tre distinti pareri, con i quali, in sostanza, ha stigmatizzato il modus operandi dei Comuni nel ricorrere a tali procedure atipiche che non sono contemplate dalla normativa vigente e che, pertanto, si appalesano del tutto illegittime.
Veniamo, dunque, alla disamina dei pareri con i quali il citato dipartimento ha esposto il proprio motivato avviso sull'argomento.

Il primo parere, espresso con nota protocollo n. DPF/UFF/V/1225/2002 del 19 marzo 2002, chiarisce che le comunità montane, a norma dell'articolo 52, comma 5, lettera a), del menzionato Dlgs n. 446/1997, possono svolgere le sole attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali, rimanendo preclusa a detti enti l'attività di riscossione, che è riservata esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui alla lettera b) del predetto articolo 52, iscritti nell'apposito albo previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto legislativo.

Con la successiva nota protocollo n. 17191/2002, il dipartimento è tornato sull'argomento facendo gli opportuni distinguo.
L'affidamento della complessa attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie degli enti diversi dallo Stato deve rispondere ai criteri recepiti nelle lettere a) e b) del comma 5 del più volte richiamato articolo 52. La norma in esame, infatti, opera una scissione. Da un lato, la lettera a) che riguarda esclusivamente il profilo dell'attività di accertamento, che può essere svolto dall'ente locale anche nelle forme associate di cui agli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento degli enti locali, tra cui è annoverato l'istituto delle comunità montane (articolo 28).
Dall'altro, la lettera b) che attiene, invece, alle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione in cui si articola la gestione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, che questi ultimi possono affidare, anche disgiuntamente, ai soggetti ivi elencati. Tali soggetti sono: le aziende speciali, le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge n. 142/1990; le società miste; i concessionari del servizio nazionale della riscossione; i soggetti iscritti nello speciale albo di cui all'articolo 53 del Dlgs n. 446/1997. Le argomentazioni svolte dal dipartimento confermano, pertanto, quanto già espresso in occasione della precedente nota.

L'ultimo parere, in ordine cronologico, fornito sulla materia è quello diramato con la nota protocollo n. 15805/2003 dello scorso 6 giugno. Il dipartimento, preliminarmente, nel ribadire che la competenza delle comunità montane nel campo dei tributi locali è limitata alla sola attività di accertamento, con esclusione di quella attinente alla riscossione, di pertinenza dei soggetti inclusi nella lettera b) dell'articolo 52, ha risposto a un quesito di un Comune che chiedeva se l'attività di accertamento prevista dalla lettera a) potesse essere svolta da una comunità montana non ricomprendente nel proprio ambito il Comune committente l'incarico di espletamento della suddetta attività.
Sul punto il dipartimento si è espresso negativamente, motivando il proprio diniego sulla scorta del dato normativo emergente dagli articoli 27 e 28 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che, nell'individuare la natura il ruolo e le funzioni delle comunità montane, non prevedono che l'esercizio delle funzioni associate possa valicare i confini del bacino costituente il comprensorio montano. Anzi, la violazione del principio della competenza territoriale nell'affidamento dell'attività di accertamento costituisce circostanza valida per ritenere tutti gli atti consequenziali emanati privi del requisito della legittimità.
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