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Analisi e commenti

Shopping in Italia senza Iva per i turisti extracomunitari

A determinate condizioni il venditore nazionale può non applicare l'imposta

tax free
In base all'articolo 38-quater, comma 1, Dpr n. 633/72, "Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila (euro 154,94) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta".
Tale norma dispone la non imponibilità Iva, alle condizioni di seguito illustrate, per gli acquisti di beni effettuati in Italia da turisti stranieri che abbiano il domicilio o la residenza in un Paese extra-Ue.

Il beneficio fiscale in esame si rende applicabile anche nei confronti di soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese terzo, e ciò in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della VI direttiva n.77/388/Cee, il quale considera alternativi i requisiti "domicilio" e "residenza anagrafica" di cui debbono essere dotati i cittadini esteri per poter usufruire dell'agevolazione (risoluzione n. 207/E dell'8.10.97).
La disposizione è altresì applicabile nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dalla Comunità, quali i comuni di Livigno e Campione d'Italia.

La circolare n. 145/E del 10.06.98 elenca le altre condizioni indispensabili per la concessione dello sgravio:
a) la residenza o il domicilio extracomunitario deve essere espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l'acquirente è tenuto a esibire all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura
b) importo minimo superiore a 154,94 euro per acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un'unica fattura. Tale importo è al lordo dell'Iva in modo da consentire al turista di conoscere immediatamente se può beneficiare dello sgravio d'imposta, atteso che gli acquisti vengono prevalentemente effettuati presso commercianti al minuto che espongono prodotti i cui prezzi sono comprensivi di Iva
c) i beni devono uscire dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo a quello dell'effettuazione dell'acquisto, mentre la fattura, vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, deve essere restituita al venditore entro il quarto mese successivo a quello dell'acquisto medesimo. Il visto di uscita, ovviamente, potrà essere apposto da una qualsiasi dogana di uscita dalla Comunità mentre non sono riconosciuti validi eventuali visti apposti da altre autorità o organismi, quali la dogana di importazione, consolati, ambasciate italiane all'estero, eccetera.

Riguardo alla tipologia di beni la citata circolare precisa che si deve trattare di beni privi di qualsiasi interesse commerciale quali:
- abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
- piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico
- articoli sportivi
- oggetti di oreficeria e gioielleria
- apparecchi radio-televisivi e accessori
- alimentari
- giocattoli
- computer e accessori
- strumenti e accessori musicali
- apparecchi di telefonia
- cosmetici
- accessori per autoveicoli
- prodotti alcolici e vitivinicoli.

I beni, inoltre, possono essere non a uso personale del viaggiatore ma di eventuali familiari che non hanno effettuato il viaggio. Infine, la risoluzione n. 126/E del 7.09.98, ribadendo che condizione essenziale per la fruibilità di tale esenzione è la qualità di soggetto privato dell'acquirente, non esclude che le cessioni effettuate da grossisti italiani a viaggiatori extra-Ue possono non essere assoggettate all'imposta se il grossista abbia ottenuto l'iscrizione al Rec e l'autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempre che le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all'ingrosso, e che la quantità dei beni ceduti non sia sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare (altrimenti si presume l'utilizzo dei beni nell'ambito di un'attività commerciale).

Il citato articolo 38-quater prevede, poi, che il bagaglio in cui devono essere trasportati i beni abbia carattere "personale" quale condizione necessaria ai fini del beneficio in argomento.
Secondo le disposizioni Iata (International air transport association) richiamate dalla circolare n. 280/D del 3.12.1998 per bagagli personali si possono intendere:
1. bagaglio a mano. E' l'insieme di oggetti personali che il viaggiatore può portare con sé nella cabina dell'aeromobile
2. bagaglio appresso (o di stiva). Indica la pluralità dei colli che il viaggiatore affida alla compagnia aerea affinché vengano inoltrati alla destinazione finale del suo viaggio, dove egli provvede a ritirarli presso l'aerostazione "arrivi passeggeri"
3. bagaglio non accompagnato. Identifica i beni personali che il viaggiatore affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione, il ritiro dei quali avviene presso l'aerostazione "arrivi merci".

La procedura del bagaglio non accompagnato, che configura un contratto di trasporto aereo perfezionato mediante l'emissione della cosiddetta lettera di trasporto aereo (Lta), viene utilizzata per il trasporto di beni aventi dimensioni notevoli, peso elevato o sottoposti a particolari obblighi e formalità extradoganali (piccoli mobili, computer, eccetera) e a tale procedura è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 38-quater solo se la lettera di trasporto aereo riporta gli estremi del passaporto del viaggiatore e la descrizione della merce. Tali dati devono coincidere con quelli indicati sulla fattura di acquisto.
Inoltre, se il viaggiatore adotta la procedura del bagaglio non accompagnato, lo stesso, per non perdere il beneficio in esame, deve lasciare l'Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza, senza effettuare tappe intermedie (circolare n. 171/D del 3.08.99).

Altra problematica relativa all'applicazione dell'articolo 38-quater si verifica qualora l'acquirente non faccia pervenire la prova dell'uscita dei beni dal territorio della Comunità nei termini previsti (entro quattro mesi); in questo caso, il negoziante dovrà procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'articolo 26, comma 1, Dpr n. 633/72, entro un mese dalla scadenza del detto termine. In caso di mancata regolarizzazione nel termine previsto, il cedente è punito con una sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo del tributo (articolo 7, comma 2, Dlgs n. 471/97).

E' per questo motivo che molto spesso il negoziante invece di effettuare la vendita senza imposta, preferisce avvalersi del secondo comma dell'articolo 38-quater, il quale prevede che "Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa..." ovviamente alle stesse condizioni già richiamate dal primo comma. L'imposta rimborsata sarà poi recuperata dal venditore mediante l'annotazione della variazione sul registro degli acquisti.

Il sistema maggiormente usato è, pertanto, quello di cui al citato comma secondo dell'articolo 38-quater, il quale cautela il venditore dall'eventuale mancata restituzione, da parte dell'acquirente, della fattura vistata dalla Dogana e che comporta il rimborso al turista, da parte del negoziante, dell'Iva pagata sull'acquisto dopo che quest'ultimo ha ricevuto, nei termini di legge, l'esemplare della fattura di vendita vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Quanto esposto spesso avviene a cura di società specializzate (cosiddette Tax free o Tax refund) che, frapponendosi fra il commerciante e l'acquirente extra-Ue, instaurano due distinti rapporti: uno con il viaggiatore estero, al quale, trattenendo una commissione, anticipano il rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti (e ripetendo successivamente il relativo importo in capo al negoziante); l'altro con il negoziante, che prevede, in genere, un compenso allo stesso, da parte delle società, in relazione alle vendite effettuate nei confronti dei turisti extracomunitari (risoluzioni n. 37/E del 5.05.98 e n. 193/E del 6.10.03).
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