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Analisi e commenti

Società di persone all'appello (1)

Le novità di "Unico 2008 SP" partono dal frontespizio con il "ritorno al passato" sugli avvisi telematici

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Il "nuovo" rigo RF12 è destinato ad accogliere i "Redditi non determinati analiticamente". E', forse, la modifica di maggior rilievo apportata al quadro di "Unico 2008 SP", dedicato al "Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria". L'esame della modulistica che le società di persone ed equiparate dovranno utilizzare per dichiarare i redditi concernenti il periodo d'imposta 2007 non può, però, che partire dal frontespizio.

Frontespizio
Reintrodotta la facoltà, per l'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, di accettare o meno l'incarico di ricevere gli avvisi telematici destinati al contribuente. Si ricorda che, prima dell'introduzione di tale novità (che per la verità costituisce un ritorno al passato) da parte dell'articolo 39, comma 8-bis, del decreto legge 159/2007, l'intermediario era obbligato a ricevere le comunicazioni di irregolarità relative ai suoi assistiti.



Il contribuente, qualora lo desideri, può affidare l'incarico barrando la casella "Invio avviso telematico all'intermediario" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".
L'intermediario, a sua volta, qualora accetti di ricevere l'avviso telematico, deve barrare la casella "Ricezione avviso telematico" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Quadro EC
E' ora possibile dedurre extracontabilmente, per espressa previsione dell'articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006, anche le spese di ricerca e sviluppo.


Come si può notare, non esistono eccedenze pregresse in quanto la norma che consente la deduzione extracontabile è entrata in vigore nel 2007.
Tale facoltà, tuttavia, è destinata a durare un solo anno, dal momento che la Finanziaria 2008 ha previsto la generale soppressione della facoltà di operare qualsiasi deduzione o maggiore deduzione non ammessa dalla norma civilistica.
Dall'anno prossimo, il quadro EC perderà, dunque, la colonna 2 relativa alle eccedenze di periodo e potrà essere compilato solo per consentire i riassorbimenti delle eccedenze pregresse.

Quadro RF
Una prima novità di rilievo nel quadro RF riguarda l'introduzione del rigo RF12, destinato ad accogliere i "Redditi non determinati analiticamente". In tale rigo vanno indicati, ad esempio:

 

  • il reddito determinato catastalmente ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, delle società agricole di cui all'articolo 2 del Dlgs 99/2004, che esercitano tale facoltà accordata dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1093)
  • il reddito, pari al 25% dei ricavi, delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (articolo 1, comma 1094, Finanziaria 2007)
  • il reddito, pari al 25% dei ricavi, dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 96/2006.

I soggetti che aderiscono ai regimi di cui ai commi 1093 e 1094 della Finanziaria 2007 devono, inoltre, barrare le apposite caselle poste alla sinistra del quadro, sotto quella che identifica l'attività di agriturismo, già presente nei modelli degli anni passati.

Altra novità del quadro in oggetto è stata la codifica di alcune delle voci comprese nelle "Altre variazioni in aumento" (rigo RF32) e nelle "Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF49). Si è cercato, in tal modo, di esplicitare alcuni importanti elementi il cui valore effettivo poteva essere eventualmente appurato solo in sede di accertamento. Tra i componenti del rigo RF32 merita una menzione il valore dei redditi imputati al dichiarante da trust trasparenti o misti, da contrassegnare con il codice 7.
 


E' rimasta comunque la possibilità di indicare il valore di tutte le variazioni non espressamente codificate, riportandolo preceduto dal codice 99. Nel rigo RF32, la colonna 19 accoglie la somma del valore dei singoli elementi codificati e di quello residuale sopra descritto.

Nel rigo del reddito detassato (RF50) è stata inserita la colonna 1 per consentire l'indicazione del reddito agevolato per effetto dell'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007, come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS.
 


Il prospetto della determinazione del reddito (righi da RF52 a RF58) è stato modificato al fine di consentire una corretta identificazione del reddito da indicare in presenza di partecipazioni in società di persone risultate non operative e di scomputare, in maniera corretta, le eventuali perdite di periodo della società dichiarante (si veda, a tal riguardo la circolare 25/2007).
 


A tal fine, nella colonna 1 del rigo RF53 va indicata la parte del reddito di partecipazione che costituisce il cosiddetto reddito minimo (come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS della società partecipata). Le perdite non possono essere conseguentemente utilizzate per abbattere il reddito minimo.

Esempio:

Rigo RF52
200
Rigo RF53 , colonna 2
100
Rigo RF53, colonna 1
50
Rigo RF54
70


L'importo da indicare nel rigo RF55, colonna 2, è 250. Ciò che residua (20) va indicato nel rigo RF55, colonna 1 (perdite non compensate).

Quadro RG
Il rigo RG9, in colonna 3, accoglie, da quest'anno, i redditi imputati da trust trasparenti o misti.
 


Importante novità del quadro riguarda la gestione delle società agricole e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che adottano, rispettivamente, i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 della Finanziaria 2007. Per i primi, è stato previsto un rigo apposito (RG10) dove indicare il reddito determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir.
 


Nel rigo del reddito detassato (RG22) è stata inserita la colonna 1 per consentire l'indicazione del reddito agevolato per effetto dell'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007, come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS.
 




Si segnala, infine, la nuova gestione dei redditi da partecipazione in società di persone risultate non operative, per le quali si rimanda a quanto detto nel quadro RF.

Quadro RE
Il quadro è rimasto formalmente invariato. Nelle istruzioni sono però contemplate, tra le altre, le nuove percentuali di deduzione per apparecchi di telefonia e mezzi a motore.

Quadro RH
Anche all'interno del quadro RH sono state recepite le disposizioni in tema di società non operative. Per un esame delle stesse si rimanda a quanto già detto a proposito del quadro RF.

1 - continua

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