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Analisi e commenti

Società di persone all'appello (2)

Si conclude l'esame di "Unico 2008 SP". Tra le novità di maggior rilievo, quelle recepite nel quadro RS

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La seconda e ultima parte dell'esame del modello "Unico 2008 SP" comincia dal quadro dedicato al "Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole".
 



Quadro RD

Nel presente quadro è stato inserito il rigo RD13, relativo al reddito agevolato per effetto dell'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007, come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS.



Sono stati, inoltre, previsti due campi separati per indicare le perdite di partecipazione da quadro RH e quelle pregresse, derivanti da un'eventuale trasformazione da società di capitali in società semplice avvenuta in passato, da utilizzare per abbattere il reddito di cui al rigo RD14.


Quadro RQ
Nel quadro sono state previste tre nuove sezioni per consentire la determinazione dell'imposta sostitutiva:

 

  • per conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq e Siinq (articolo 1, comma 137, della Finanziaria 2007)
  • per l'affrancamento delle riserve in presenza di deduzioni extracontabili non ancora riassorbite, nonché per l'affrancamento delle stesse eccedenze ancora da recuperare (articolo 1, commi 34 e 48, della Finanziaria 2008)
  • per il riconoscimento dei maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni straordinarie effettuate entro il 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 47, della Finanziaria 2008).

Quadro RP
Il quadro è ritornato alla versione tradizionale con gli importi da indicare previsti in una sezione unica e non più in due, come lo scorso anno, visto che la percentuale di detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio è stata fissata, per tutto il 2007, al 36 per cento.

Quadro RN
E' visibile, anche nel quadro RN, l'impatto della circolare 25/2007 sulla disciplina delle società di comodo. In particolare, nel rigo RN12 è stata prevista l'indicazione del reddito minimo che non può essere abbattuto con perdite pregresse o di periodo. L'importo da indicare, in caso di società di persone di tipo commerciale (Snc e Sas), è il maggiore tra il reddito minimo della società dichiarante, come determinato nel quadro RS, e quello dei soggetti partecipati (rigo RF53, colonna 1 ovvero rigo RG25, colonna 1); le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti devono riportare, invece, l'importo del rigo RH7, colonna 1.

Nel rigo RN13 vanno, invece, indicate le perdite che non è stato possibile compensare proprio per evitare di abbattere il reddito minimo. Tali perdite sono quelle risultanti, alternativamente, dal rigo RF55, colonna 1, ovvero dal rigo RG27, colonna 1, ovvero dal rigo RH9, colonna 1.
 


Altra novità del quadro è la ristrutturazione della sezione degli oneri. In particolare, per ciò che concerne gli oneri detraibili del rigo RN16, sono stati previsti i nuovi campi relativi alle spese per l'acquisto di motori a elevata efficienza energetica (colonna 3) e di variatori di velocità (colonna 4), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della Finanziaria 2007. Le colonne da 5 a 8 consentono, invece, l'indicazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
 


Ultima novità degna di rilievo del quadro RN è la nuova sezione per l'indicazione dei crediti, ritenute, eccedenze e acconti, attribuiti da trust trasparenti o misti al soggetto dichiarante.
 


Quadro RS
Importanti novità sono state recepite nel quadro RS. Nel prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, è sostanzialmente cambiato il primo rigo (RS15). La casella delle cause di esclusione, seppur già presente nel modello Unico 2007, risulta ora aperta anche alle nuove fattispecie previste dall'articolo 1, comma 128, della Finanziaria 2008.
La casella "Interpello", presente nel modello dello scorso anno, e prevista in virtù della facoltà di richiedere all'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/1994, la disapplicazione della disciplina in esame, è stata suddivisa in tre campi per esplicitare quale imposta ha riguardato l'eventuale accoglimento dell'istanza. Solo qualora le tre caselle risultino barrate contemporaneamente, il resto del prospetto non va compilato.

La nuova casella "Casi particolari" va compilata:

  • nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio in corso e nei due precedenti non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RS16 a RS21. In tal caso, va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato in quanto il soggetto è sicuramente operativo
  • nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio oggetto della dichiarazione, non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RS16 a RS21. In tal caso, va indicato il codice "2" e la colonna 4 dei predetti righi, unitamente alla colonna 5 del rigo RS22, non vanno compilate in quanto non è possibile determinare il reddito presunto.

Ai fini della verifica dell'operatività, i righi da RS16 a RS21 sono stati aggiornati ai sensi del comma 326 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, che prevede percentuali minori per i titoli e crediti (RS16) e per le altre immobilizzazioni ("Beni piccoli comuni" - RS21), situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.
 


Altra novità di rilievo del quadro RS è il prospetto per la determinazione del reddito agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1088 a 1092, della Finanziaria 2007.
 


Si segnala, infine, l'introduzione di un ulteriore prospetto dedicato alle società agricole, di cui all'articolo 2 del Dlgs 99/2004, che adottano il regime di cui all'articolo 1, comma 1093, della Finanziaria 2007; in corso di efficacia dell'opzione, in tale prospetto vanno indicati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto attuativo del regime in oggetto (Dm 213/2007), i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i relativi incrementi e decrementi.
 


Quadro RX
La prima sezione del quadro RX, relativa a crediti ed eccedenze risultanti dalla dichiarazione, è stata integrata con l'aggiunta delle nuove imposte sostitutive previste nel quadro RQ.
 




2 - fine

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