Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

“Sostegni-ter” - 4: gli aiuti erogati
sotto forma di credito d’imposta

Non solo contributi a fondo perduto tra le misure adottate per sostenere le attività maggiormente colpite dalle disposizioni restrittive di prevenzione e contenimento imposte dalla pandemia

trasformazione

Il decreto legge n. 4/2022 ricorre anche allo strumento del credito d’imposta per aiutare le imprese in difficoltà: ammette ulteriori operatori al bonus rimanenze finali di magazzino, rispristina il bonus affitti per il settore turismo, proroga quello per le sponsorizzazioni sportive, incrementa il massimale dei costi ammissibili al bonus investimenti per determinati beni 4.0. Viene istituito, infine, un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese energivore.

Rimanenze finali di magazzino (articolo 3, comma 3)
Ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del bonus introdotto dal decreto “Rilancio” a favore degli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020).
L’agevolazione fiscale è prevista per due periodi d’imposta, quelli in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 contenente le prime misure restrittive anti Covid, e al 31 dicembre 2021 (quindi, per i contribuenti “solari”, si tratta degli anni 2020 e 2021). Il credito, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, comma 1, Tuir) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, indicando nel modello F24 il codice tributo “6953” (risoluzione 65/2021).
In attuazione della disposizione di legge, il decreto Mise 27 luglio 2021 ha individuato l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al beneficio, mentre i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021 hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del bonus, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito e del rispetto dei limiti di spesa. Infine, poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (pari a 147.757.765 euro) è risultato superiore ai 95 milioni di euro di risorse disponibili, il provvedimento 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale di credito effettivamente spettante a ciascun beneficiario, fissandola al 64,2944% dell’importo richiesto.

  • Il “Sostegni ter” estende l’applicabilità della misura di favore, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, a soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal decreto Mise del luglio scorso, per la precisione alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Si tratta delle attività identificate dai codici Ateco:
    - 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati)
    - 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati)
    - 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati)
    A tal fine, le risorse finanziarie messe in campo per il “bonus rimanenze di magazzino” nell’anno 2022 vengono incrementate di 100 milioni di euro, passando da 150 a 250 milioni.
    La comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 andrà presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento 28 ottobre 2021).

Locazioni da parte di imprese turistiche (articolo 5)
Ripristinato, per le sole imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator), il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo introdotto, anch’esso, dal decreto “Rilancio” per aiutare gli esercenti attività d’impresa, arte o professione colpiti dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare, a gran parte degli operatori del settore turistico (strutture alberghiere e termali, agenzie di viaggio, tour operator), la disposizione, più volte modificata e prorogata, ha consentito di fruire, da marzo 2020 e fino a luglio 2021 (vedi “Dl Sostegni bis - 2: bonus affitti per immobili strumentali e aziende”), di un bonus pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale o di interesse turistico ovvero pari al 30% di quanto pagato in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di quelle attività (per le strutture turistico-ricettive, il credito per l’affitto d’azienda è stato del 50%).

  • Il “Sostegni ter” ripropone l’agevolazione, esclusivamente per le imprese turistiche, in riferimento ai canoni versati per ciascuno dei primi tre mesi del 2022. Il bonus spetta a condizione che il soggetto abbia subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (ultimo anno pre-pandemia).
    La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, si applicano le regole dettate dal Temporary framework (vedi, sul sito della Camera dei deputati, “Gli aiuti di Stato nell’epidemia da Covid 19: il quadro europeo”); a tal fine, il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” di quel documento andranno attestati, da parte degli operatori interessati, tramite apposita autodichiarazione da presentare all’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, entro trenta giorni dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del “Sostegni-ter”) dovrà stabilire, con proprio provvedimento, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni.

Investimenti pubblicitari nello sport (articolo 9, comma 1)
Per il primo trimestre 2022 è confermato il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari (sponsorizzazioni incluse), ossia promuovono la propria immagine o i propri prodotti e servizi, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e svolgenti attività sportiva giovanile, escluse quelle che applicano il regime forfetario ex legge 398/1991. Si tratta della norma agevolativa introdotta dal “decreto Agosto” per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 (articolo 81, Dl n. 104/2020 – vedi “Il fisco nel decreto Agosto – 2. Bonus per gli sponsor della squadra”; per le disposizioni attuative, Dpcm 30 dicembre 2020), già prorogata per tutto il 2021 dal “Sostegni bis” (articolo 10, comma 1, Dl n. 73/2021).
Il bonus, per il quale va rispettata la normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (regolamenti Ue nn. 1407/2013 e 1408/2013), è utilizzabile solo in compensazione (codice tributo “6954” - risoluzione 69/2021), esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Spetta per gli investimenti di importo complessivo non inferiore a 10mila euro - effettuati necessariamente con versamento bancario o postale ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari - e rivolti a soggetti che nel 2019, in Italia, hanno prodotto ricavi per almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni. L’istanza per accedervi va presentata al dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri.

  • Il “Sostegni ter”, allo scopo di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dl 229/2021 per contenere la diffusione dell’epidemia (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico negli impianti, incremento dei prezzi dell’energia, effettuazione dei test antigenici, sanificazioni, eccetera), stanzia un importo complessivo di 20 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022.

Investimenti in beni 4.0 (articolo 10)
Innalzato a 50 milioni di euro il tetto massimo di costi agevolabili per determinati investimenti. Il Dl n. 4/2022 interviene sulla disciplina del bonus che incentiva gli acquisti di beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge 178/2020), come modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 44, legge n. 234/2021 – vedi “Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa”.
In particolare, oggetto di revisione è il nuovo comma 1057-bis, con cui la legge di bilancio 2022 ha dettato le regole per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016 (cioè, quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0) che saranno effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La norma prevede che, per quel periodo, il credito d’imposta spetti in misura diversa a seconda dell’ammontare della spesa: 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni.

  • Il “Sostegni-ter” incrementa tale massimale, portandolo a 50 milioni di euro, ma soltanto per alcuni specifici investimenti, quelli inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. Sarà un decreto interministeriale (Sviluppo economico, Transizione ecologica, Economia e finanze) a individuare gli investimenti ammessi al nuovo, maggiorato, plafond, cioè quelli per i quali il bonus spetta nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni.

Imprese energivore (articolo 15)
Istituito un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore”, cioè a forte consumo di energia elettrica (decreto Mise 21 dicembre 2017), per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Spetta ai soggetti che nell’ultimo trimestre del 2021 hanno mediamente subìto un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il bonus è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007; articolo 34, legge n. 388/2000). Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). È cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non venga superato il costo sostenuto.

continua
La prima puntata è stata pubblicata martedì 1° febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 3 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 7 febbraio

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/sostegni-ter-4-aiuti-erogati-sotto-forma-credito-dimposta