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Analisi e commenti

Sostegno alle start up innovative:
gli incentivi entrano in Unico – 1

A due anni dal varo del decreto istitutivo, i benefici fiscali sono pronti al check-in del prospetto dichiarativo. Per l’utilizzo, attenzione ai limiti di importo e tempo

investimenti in crescita
Il lungo percorso normativo, che ha conferito “legittimità” alle agevolazioni fiscali sugli investimenti in start-up innovative, ha aperto la strada all’ingresso di queste ultime nella dichiarazione dei redditi, Unico 2014.
Oggi, proponiamo un’introduzione propedeutica al successivo viaggio tra i quadri e i campi del modello.
 
Breve storia dell’agevolazione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014 (vedi “Sostegno agevolato alle start up: ufficializzato il decreto attuativo”), sono state chiarite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative, previsti dall’articolo 29 del Dl 179/2012.
Dopo il Dm, sono arrivati i provvedimenti delle Entrate del 31 gennaio 2014 di approvazione dei modelli Unico 2014, con le informazioni per l’indicazione dei dati per fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutto ciò è stato possibile in seguito all’autorizzazione della misura agevolativa da parte della Commissione europea (5 dicembre 2013), che l’ha classificata come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (vedi “Ue: ok ufficiale della Commissione ai benefici per start-up innovative”).
 
Le “start-up”
Il decreto legge 179/2012 contiene, tra l’altro, disposizioni per favorire la nascita, la crescita e l’investimento in start-up innovative.
Queste imprese sono, sostanzialmente, società di capitali residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Sono definite start-up “innovative” a vocazione sociale quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006 (ad esempio, nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’educazione, dell’istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo sociale).
Con riguardo alle start-up innovative non residenti ammesse agli incentivi, si considerano quelle che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
 
Forma dell’agevolazione e soggetti interessati dagli investimenti
L’agevolazione si “traduce”, per il contribuente interessato, in una detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito a seconda del soggetto, se, rispettivamente, persona giuridica o persona fisica.
L’investimento può essere “diretto” nelle start-up innovative ovvero “indiretto” tramite Oicr o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.
Per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” si intendono quegli organismi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 58/1998, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.
Per “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dello stesso periodo di imposta.
 
Limiti e incentivi all’investimento
Il limite complessivo dei conferimenti in denaro, che la start-up innovativa può ricevere, è fissato a 2,5 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta ammissibile.
A presidio dell’effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché per evitare che le difficoltà valutative, intrinseche a ogni conferimento di natura diversa, possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio, il Dm di attuazione ha stabilito che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative.
Pertanto, il beneficio è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia di aumento del capitale sociale in presenza di start-up già costituite.
 
Gli investimenti devono essere vincolati, devono, cioè, essere mantenuti per almeno due anni in azienda. Sia in caso di superamento del limite sopra indicato sia in quest’ultima ipotesi di “smobilizzo” dell’investimento, il diritto all’agevolazione si perde.
 
Gli incentivi sono di natura temporanea, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
In proposito, è bene precisare che la decisione della Commissione europea ha previsto, in realtà, che “gli incentivi fiscali possono essere richiesti per gli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015”. Con ogni probabilità nell’autorizzazione comunitaria non si è tenuto conto della versione aggiornata della norma, che contempla tra le annualità agevolabili anche il 2016 (articolo 9, comma 16-ter, Dl 76/2013).
 
1 – continua
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