La situazione particolare si può riscontrare nel seguente caso.
Se la partecipazione della Spa "D" nella Snc "C" è pari al 50% distinguiamo due ipotesi:
- la Spa "D" dichiara l'importo direttamente a scomputo del reddito nel quadro RN "transitando" nel quadro RS
- la Spa "D", poiché ha optato per la trasparenza fiscale (ex articolo 115 del Tuir), compila il quadro TN senza "transitare" in RS.
Nei righi da RS121 a RS123 può essere indicata la tipologia di investimento effettuato e, se si tratta di investimento indiretto o di attribuzione dell'ammontare da altra società in trasparenza "naturale", come nel quadro RS di Unico SC, vi è la possibilità di indicare solo l'ammontare dell'investimento fatto, totalizzando per tipologia, nel rigo RS124, tra investimenti in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e in altra start-up innovativa. Alla Spa "D" spetta il 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento (20.000 / 2 = 10.000) effettuato dalla Snc "C".
Nel primo caso prospettato, per evidenziare l'importo spettante nella propria dichiarazione Unico SC 2014, la Spa "D" compila il quadro RS nel seguente modo.
Il campo "deduzione" (colonna 6) non è compilabile.
Infatti, alla società "D" non spetta calcolare un importo deducibile, in considerazione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del Dm 30 gennaio 2014, il quale espressamente prevede, per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, che l'importo per il quale spetta la "detrazione" è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Quindi, si applicano le stesse regole previste per una persona fisica che effettua l'investimento.
In tale caso, infatti, la società "D" indica l'ammontare dell'investimento (10mila) nei righi RS170-RS172 e totalizza l'ammontare nel rigo RS174 nell'apposito campo dedicato al tipo di investimento attribuito (nel nostro esempio colonna 1).
Per poter utilizzare la detrazione, bisogna distinguere tra:
- l'importo della colonna 1 (dedicata all'indicazione dell'investimento in start-up a vocazione sociale o in start-up ad alto valore tecnologico), che dà diritto a calcolare una detrazione pari al 25 per cento
- l'importo della colonna 2 (dedicata all'indicazione dell'investimento in altre start-up), che dà diritto a calcolare una detrazione pari al 19 per cento.
Nel secondo caso, relativo all'opzione della Spa "D" rispetto alla trasparenza fiscale (ex articolo 115 del Tuir), non sarà necessario compilare il quadro RS.
Infatti, l'ammontare dell'investimento effettuato dalla Snc "C" è attribuito alla Spa "D" solo "transitoriamente", in quanto il beneficio della detrazione spetta ai soci della stessa società "D" trasparente.
Nel nostro esempio, la Spa "D" trasparente indica l'importo dell'investimento di 10mila nella propria dichiarazione Unico SC 2014, nel quadro TN, per la determinazione del reddito e per l'indicazione dei dati da trasmettere alle socie, sempre tenendo conto del "tipo" di investimento effettuato (nell'esempio, trattandosi di investimento in start-up ad alto valore tecnologico, nella colonna 1 del rigo TN10).
Resta, quindi, una detrazione spendibile da parte del socio della Spa "D" nella propria dichiarazione dei redditi, sempre con riguardo alle percentuali a seconda del tipo di investimento, nel rigo RS174 e, poi, nel quadro RN, come sopra specificato.
Altra ipotesi è quella che vede la Spa aderire al regime del consolidato fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir.
Supponiamo che la società "D" abbia effettuato due investimenti (di 10mila euro ciascuno) a favore di due tipologie di start-up che le permettono di dedurre dal reddito 2.700 euro (per l'investimento in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico, 10.000 x 27/100) e 2.000 euro (per l'investimento in altra start-up, 10.000 x 20/100).
Il totale della deduzione spettante è indicato, come già visto, nel successivo rigo RS173.
Solo a questo punto l'ammontare è deducibile nel quadro GN (di determinazione del reddito e dei dati da trasferire alla consolidante) a scomputo e fino a concorrenza del reddito di periodo che, se maggiore della deduzione, va trasferito alla fiscal unit per la liquidazione di gruppo da parte della società consolidante che controlla "D".
Infatti, nel quadro GN, rigo GN6, ipotizzando un reddito da trasferire pari a 3.700 euro, l'importo della deduzione "copre" l'intero reddito.
Come è evidente, a fronte di 4.700 di deduzione spettante, è stato possibile utilizzare solo 3.700 e quindi, abbiamo un'eccedenza di 1.000.
Il Dm 30 gennaio 2014 ha previsto che, in caso di incapienza del reddito complessivo delle singole società partecipanti, come nel nostro caso, le eccedenze sono trasferibili alla fiscal unit e ammesse in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. "L'eventuale importo che, a sua volta, non trova capienza nel reddito complessivo globale, resta nella disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare, e, per la parte che non trova capienza in esso, può nuovamente essere oggetto di trasferimento alla fiscal unit" (circolare n. 17/2014).
L'eccedenza di 1.000 del nostro esempio è indicata, per essere trasmessa alla consolidante, sempre nel quadro GN, nel rigo GN22.
La consolidante determina l'unica base imponibile nel modello Cnm 2014 e può, quindi, "monitorare" gli utilizzi di deduzione spettante in abbattimento del reddito di gruppo. In caso di eccedenza, dunque, la Spa "D" consolidata ha informazione dalla consolidante dell'importo residuo che va indicato nella dichiarazione della stessa società "D", per poi poter essere utilizzato a riduzione della propria base imponibile, prima di essere trasferito alla fiscal unit.
È bene ricordare che l'articolo 4 del Dm 30 gennaio 2014, sia per quanto riguarda le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato (comma 5) sia per quelle sorte presso la società partecipata prima dell'opzione per la trasparenza (comma 6), afferma che, nel primo caso, sono ammesse in deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società, in quanto non trasferibili al consolidato, e, nel secondo caso, non sono attribuibili ai soci, ma ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa società partecipata.
Immaginando che il reddito del consolidato sia di 900, la deduzione "start-up" pari a 1.000, come detto, azzera la base imponibile di gruppo, con un'eccedenza di 100 di deduzione che la società "D" potrà utilizzare nella successiva dichiarazione Unico SC 2015, dandone indicazione nel modello Unico SC 2014, nel rigo RS173, colonna 5.
Infine, in caso di partecipazione della Spa consolidata "D" al capitale della Snc "C", vale la stessa "regola" adottata in precedenza per il caso di trasparenza (quadro TN).
Alla società "D" spetterebbe una detrazione d'imposta; ma non determinando imposta Ires, in quanto spetta alla consolidante determinare la base imponibile della fiscal unit e liquidare l'unica Ires di gruppo, la detrazione è comunicata dalla società "D" alla consolidante attraverso il quadro GN.
Riformulando l'esempio sopra proposto, la "D" indica l'ammontare dell'investimento (10.000), per permetterne l'utilizzo ai fini della detrazione, nel rigo GN15, distinguendo le due ipotesi (colonna 1, investimento in start-up a vocazione sociale o in start-up ad alto valore tecnologico, e colonna 2, investimento in altre start-up) che danno origine a due detrazioni diverse nel modello Cnm, pari, rispettivamente, al 25 e al 19 per cento.
3 - fine